Non automaticamente.
La sola circostanza che il consigliere del CDD sia stato denunciato penalmente dall’incolpato non comporta di per sé un obbligo automatico di astensione.
Principio rilevante
Nel procedimento disciplinare forense, la giurisprudenza valorizza il fatto che l’astensione/ricusazione non scatta per ogni situazione di pregresso contrasto o conoscenza della vicenda, ma richiede una verifica concreta. In particolare, è stato affermato che:
- non costituisce causa di astensione o ricusazione la mera circostanza che il consigliere disciplinale assista o abbia assistito soggetti in posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato: CNF, 10 aprile 2013, n. 49; in senso conforme CNF, 9 ottobre 2020, n. 187;
- neppure l’aver assistito quale testimone oculare a vicende di interesse penale relative all’incolpato, per fatti diversi, integra di per sé causa di astensione o ricusazione: CNF, 25 ottobre 2018, n. 136.
Questi precedenti mostrano che il sistema non presume automaticamente la perdita di imparzialità per il solo esistere di rapporti conflittuali o di pregressa conoscenza.
Però: possibile astensione facoltativa / ricusazione
Detto questo, vi è un principio importante in senso complementare:
l’esistenza di un giudizio tra l’incolpato e il suo giudice disciplinare può integrare le “gravi ragioni di convenienza” che legittimano l’astensione facoltativa ex art. 51, comma 2, c.p.c.. Così:
- CNF, 20 febbraio 2016, n. 16;
- conforme CNF, 28 dicembre 2012, n. 213.
Quindi, se la denuncia penale ha dato luogo a un procedimento effettivamente pendente o a un conflitto personale concreto tra consigliere e incolpato, può configurarsi una situazione idonea a giustificare:
- astensione facoltativa, oppure
- ricusazione, se ricorrono i presupposti.
Regola sulla validità della decisione
Va poi ricordato che, nel procedimento disciplinare forense:
- l’omessa astensione non determina automaticamente nullità della decisione;
- la nullità ricorre solo se il componente abbia un interesse proprio e diretto nella causa;
- negli altri casi, la questione va fatta valere con rituale istanza di ricusazione.
Riferimenti:
- Cass., SS.UU., 23 luglio 2018, n. 19526;
- Cass., SS.UU., 6 luglio 2021, n. 19030;
- CNF, 25 novembre 2022, n. 222;
- CNF, 30 dicembre 2022, n. 266.
Risposta sintetica
Quindi, la risposta più corretta è:
- no, non deve astenersi automaticamente solo perché denunciato penalmente dall’incolpato;
- può però essere opportuno o doveroso valutare l’astensione facoltativa se la denuncia ha generato un conflitto personale concreto, riconducibile alle gravi ragioni di convenienza;
- se la parte ritiene compromessa l’imparzialità, la via ordinaria è la ricusazione, non l’automatica nullità della decisione.
Riferimenti
- Art. 51, comma 2, c.p.c.
- CNF, 10 aprile 2013, n. 49
- CNF, 20 febbraio 2016, n. 16
- CNF, 25 ottobre 2018, n. 136
- CNF, 9 ottobre 2020, n. 187
- Cass., SS.UU., 23 luglio 2018, n. 19526
- Cass., SS.UU., 6 luglio 2021, n. 19030
- CNF, 25 novembre 2022, n. 222
- CNF, 30 dicembre 2022, n. 266
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it
Se vuoi, posso anche trasformare questa risposta in una massima ragionata oppure in una bozza di motivo di ricusazione / controdeduzione sull’astensione.