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Il provvedimento di archiviazione disposto dalla sezione del CDD va “comunicato” (non tecnicamente notificato) ai seguenti soggetti:

  • al Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto;
  • all’iscritto interessato;
  • al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito (l’esponente). Se l’incolpato ha nominato un difensore nel procedimento disciplinare, la delibera va trasmessa anche al difensore, oltre che all’iscritto, per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa; restano fermi i destinatari obbligatori sopra indicati. La comunicazione avviene di regola via PEC ed è sufficiente ai sensi di legge.

Riferimenti:

  • art. 58, comma 4, L. 31 dicembre 2012, n. 247 (comunicazione al COA, all’iscritto e all’esponente);
  • art. 19 Reg. CNF n. 2/2014 (necessaria motivazione dell’archiviazione);
  • CNF, sentenze n. 377 del 21 ottobre 2024; n. 347 del 27 settembre 2024; n. 385 del 25 ottobre 2024 (sull’obbligo di comunicazione all’esponente e sui soggetti legittimati all’impugnazione: PM e COA, non l’esponente).

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it