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Sì, può integrare illecito disciplinare quando il disconoscimento è pretestuoso o consapevolmente falso, in violazione dei doveri di verità, lealtà, probità, dignità e decoro.

  • Regola: il disconoscimento di una scrittura privata è un potere processuale (artt. 214-216 c.p.c.), ma l’avvocato non può esercitarlo in modo scorretto o mendace. Un disconoscimento “pretestuoso” della propria firma poi giudizialmente accertata come autentica costituisce illecito disciplinare di natura permanente, perché contrasta con i doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro. Riferimenti: CNF, sent. 26 giugno 2025, n. 181; artt. 9 e 10 CDF.
  • Presupposto soggettivo: è necessaria la consapevolezza o, almeno, la colpa grave nell’affermare il falso. L’onere della prova della consapevolezza grava sull’organo giudicante disciplinare e può essere assolto anche per presunzioni, in coerenza con la natura accusatoria del procedimento. Riferimenti: art. 50 CDF (dovere di verità); CNF, sent. 15 settembre 2025, n. 256 (sull’uso consapevole di documenti apocrifi e sull’onere probatorio in capo al giudice disciplinare).
  • Ambito soggettivo:
    • Se il disconoscimento è compiuto dall’avvocato in nome proprio (p.es. firma su ricognizione di debito), la responsabilità disciplinare può ricadere direttamente su di lui ove la firma risulti autentica e il disconoscimento infondato/pretestuoso. Riferimento: CNF, sent. 26 giugno 2025, n. 181.
    • Se il disconoscimento è del cliente, l’avvocato risponde quando lo abbia sollecitato o sostenuto pur sapendolo (o dovendo saperlo con l’ordinaria diligenza) infondato, violando i doveri di verità e lealtà. Riferimenti: artt. 9, 10 e 50 CDF.
  • Limiti e scriminanti: l’esercizio in buona fede del disconoscimento, motivato da oggettiva incertezza e prontamente rettificato all’esito della verificazione ex art. 216 c.p.c., di regola non integra illecito; diversamente, l’insistenza su una tesi smentita dall’accertamento di autenticità può aggravare la posizione disciplinare.
  • Sanzioni: graduabili in base alla gravità (avvertimento, censura, sospensione, fino alla radiazione nei casi più gravi di condotta mendace sistematica), ex art. 53 L. 31 dicembre 2012, n. 247.

Riferimenti essenziali:

  • CDF: artt. 9 (probità, dignità e decoro), 10 (lealtà e correttezza), 50 (dovere di verità).
  • c.p.c.: artt. 214-216 (disconoscimento e verificazione).
  • L. n. 247/2012: art. 53 (sanzioni disciplinari).
  • CNF: sent. 26 giugno 2025, n. 181 (pretestuoso disconoscimento di firma autentica = illecito permanente); sent. 15 settembre 2025, n. 256 (onere della prova della consapevolezza; prova anche per presunzioni).

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it