La censura è una sanzione disciplinare che consiste in un biasimo formale per la violazione di doveri deontologici di gravità intermedia. Si applica quando gravità del fatto, grado di responsabilità, precedenti e condotta successiva inducono a ritenere che l’incolpato non incorrerà in ulteriori infrazioni (prognosi favorevole). Riferimenti: art. 53, co. 2, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 22, lett. b), Codice deontologico forense. (avvocatocappelletti.it)
È una “sanzione formale”: non inibisce l’esercizio della professione (a differenza di sospensione e radiazione), ma resta annotata nel fascicolo dell’iscritto e può rilevare in altri ambiti previsti dalla legge o dai regolamenti. Cass., SS.UU., ord. n. 30998/2017; v. anche CNF, nota “Sospensione cautelare… esclusa per avvertimento e censura”. (codicedeontologico-cnf.it)
La censura rientra tra le quattro sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) che il CDD può irrogare con la decisione che definisce il procedimento, ai sensi dell’art. 52, co. 1, lett. c), L. 247/2012. (avvocatocappelletti.it)
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