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In sintesi: l’avvertimento è la sanzione disciplinare meno grave, di natura formale.

  • Contenuto dell’avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni (art. 53, co. 1, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 22, lett. a), Codice deontologico forense; art. 30, Reg. CNF n. 2/2014).
  • Presupposti per applicarlo: può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni (art. 53, co. 1, L. 247/2012; art. 22, lett. a), CDF; art. 30, Reg. CNF n. 2/2014).
  • Effetti ed esecuzione: è una sanzione “formale” che non comporta pubblicità esterna; in fase esecutiva il Consiglio dell’Ordine procede all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto, senza comunicazioni pubbliche, diversamente da quanto previsto per sospensione e radiazione (art. 35, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014; art. 62, co. 5-6, L. 247/2012; Cass., 27 dicembre 2017, n. 30998).
  • Distinzione dal richiamo verbale: il richiamo verbale non è una sanzione disciplinare ed è riservato ai soli casi di infrazioni lievi e scusabili; una volta accertata un’infrazione non lieve/scusabile, l’avvertimento non può essere ulteriormente “mitigato” a richiamo (art. 22, ult. periodo, CDF; CNF, 17 luglio 2020, n. 133; CNF, 2021, n. 84; v. anche CNF, 10 marzo 2025, n. 64).

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it