Sì, in linea di principio la sezione può decidere anche valorizzando una “dichiarazione testimoniale” prodotta dall’incolpato come documento, senza procedere all’audizione orale del dichiarante, purché motivi sull’irrilevanza o superfluità dell’escussione e la decisione risulti coerente con l’insieme degli atti acquisiti.
Riferimenti:
- Reg. CNF n. 2/2014, art. 22: l’incolpato ha diritto di produrre documenti; la sezione “acquisisce i documenti prodotti” e ammette le ulteriori prove solo se ritenute rilevanti e utili; l’esame dei testimoni è rimesso alla valutazione del collegio (art. 22, co. 2, lett. a; co. 3, lett. a e d).
- Principio del libero convincimento in sede disciplinare: il giudice deontologico ha ampia discrezionalità nel valutare pertinenza, rilevanza e utilità delle prove e non determina nullità la mancata audizione di testimonianze ininfluenti, ove il quadro probatorio sia già completo. CNF, sent. n. 280 del 28 giugno 2024; n. 362 del 7 ottobre 2024; n. 390 del 25 ottobre 2024; n. 394 del 28 ottobre 2024; n. 438 del 23 novembre 2024; n. 482 del 31 dicembre 2024; n. 3 del 29 gennaio 2025; n. 4 del 29 gennaio 2025.
- Non esiste un diritto “pieno e incondizionato” all’ammissione delle prove richieste: l’organo disciplinare valuta l’ammissibilità in base all’effettiva utilità rispetto agli altri elementi già disponibili e ai temi di prova. CNF, sent. n. 4 del 29 gennaio 2025; v. anche le pronunce sopra richiamate sul libero convincimento.
- Per completezza, è escluso che l’incolpato possa pretendere forme tipiche di prova personale proprie di altri riti (es. interrogatorio formale/giuramento del segnalante), essendo tali istanze rimesse al prudente apprezzamento del collegio. CNF, sent. n. 398 del 31 dicembre 2016; Reg. CNF n. 2/2014, art. 22.
In pratica:
- La dichiarazione scritta prodotta dall’incolpato è un “documento” che la sezione può liberamente valutare.
- Se l’incolpato ha anche chiesto l’escussione del dichiarante come teste, la sezione deve pronunciarsi sull’istanza e può rigettarla con motivazione di irrilevanza/superfluità; la mancata audizione non comporta nullità se la decisione è coerente con gli atti già acquisiti. Reg. CNF n. 2/2014, art. 22; CNF, sent. n. 280/2024, n. 4/2025, e altre cit.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it