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Sì, in linea di principio la carica di presidente di un consorzio tra proprietari di immobili, strutturato come associazione non riconosciuta e finalizzato alla gestione di servizi comuni ai consorziati (illuminazione, nettezza urbana, viabilità interna, ecc.), è compatibile con l’esercizio della professione forense, purché ricorrano congiuntamente queste condizioni:

  • lo scopo del consorzio sia non lucrativo e l’attività non abbia natura d’impresa commerciale;
  • la carica non comporti l’esercizio di attività imprenditoriale “in nome o per conto altrui” ai sensi della legge professionale;
  • non si tratti di carica gestoria in società commerciali (ipotesi che integra invece l’incompatibilità).

Riferimenti e motivi:

  • La disciplina delle incompatibilità è contenuta nell’art. 18 L. 31 dicembre 2012, n. 247. In particolare: la lett. b) vieta l’esercizio di attività di impresa commerciale “in nome proprio o per conto altrui”; la lett. c) prevede l’incompatibilità con cariche gestorie in società commerciali (società di persone e di capitali, anche cooperative), salvo che l’oggetto sia limitato all’amministrazione di beni personali o familiari, ovvero si tratti di enti/consorzi pubblici o società a capitale interamente pubblico. La norma non estende il divieto alle associazioni non riconosciute prive di scopo di lucro, ove non svolgano attività d’impresa (art. 18, L. n. 247/2012).
  • Per analogia funzionale con l’amministrazione condominiale (ente di gestione, non impresa), il CNF ha ritenuto compatibile l’attività di amministratore di condominio con la professione di avvocato, escludendo che ricada nelle ipotesi di cui all’art. 18 cit. (CNF, parere n. 23 del 20 febbraio 2013; v. anche, ai fini sistematici, Cass. civ., 11 gennaio 2012, n. 177; Cass. civ., 16 maggio 2011, n. 10717).
  • Il CNF ha poi ribadito che il discrimine generale è dato dalla natura commerciale/lucrativa dell’attività e dall’attribuzione di poteri gestori in strutture societarie: sono compatibili gli incarichi in enti non lucrativi e non imprenditoriali, specie se privi di poteri di gestione in senso stretto; non lo sono, invece, quelli in società che svolgono attività commerciale o attribuiscono poteri di gestione/rappresentanza tipici dell’impresa (CNF, parere n. 43 del 25 luglio 2025; CNF, parere 20 dicembre 2022, n. 51; CNF, sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024).
  • In particolare: (i) è stata ritenuta incompatibile la presidenza del CdA di una s.r.l. che svolge “credito su pegno” (attività commerciale: CNF, parere n. 51/2022); (ii) è stata affermata l’incompatibilità delle cariche gestorie o rappresentative in società commerciali, a prescindere dall’effettivo esercizio dei poteri (CNF, sent. n. 443/2024); (iii) è stata ritenuta compatibile, invece, la partecipazione a enti non lucrativi o la mera rappresentanza priva di poteri gestori quando l’attività non ha carattere commerciale (CNF, parere n. 43/2025).

Operativamente, per mantenere la compatibilità:

  • verificare che lo statuto del consorzio: (a) preveda l’assenza di scopo di lucro; (b) limiti l’attività alla gestione di servizi interni ai proprietari; (c) non configuri l’esercizio di un’attività d’impresa verso terzi;
  • circoscrivere i poteri del presidente ad atti di gestione amministrativa/rappresentanza coerenti con un ente di mera gestione e non con un’impresa;
  • presidiare profili di conflitto d’interessi con eventuali assistiti/consorziati, applicando l’art. 24 CDF sull’astensione anche in caso di conflitto solo potenziale.

Conclusione: la carica è, di regola, compatibile se il consorzio resta un ente di gestione non lucrativo interno ai proprietari e la funzione presidenziale non integra esercizio d’impresa; diventa invece incompatibile se, in concreto, il consorzio svolge attività commerciale ovvero se la carica assume connotati gestori tipici dell’impresa societaria (art. 18 L. n. 247/2012; CNF, parere n. 23/2013; CNF, parere n. 43/2025; CNF, parere n. 51/2022; CNF, sent. n. 443/2024; Cass. civ. 11 gennaio 2012, n. 177; Cass. civ. 16 maggio 2011, n. 10717).

Le sentenze e i pareri CNF citati sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it

Cosa intendi per attività commerciale vietata?

Per “attività commerciale vietata”, ai fini dell’incompatibilità dell’avvocato, si intende:

1) L’esercizio di un’impresa commerciale, in proprio o “in nome o per conto altrui”

  • Base normativa: art. 18, lett. b), L. 31 dicembre 2012, n. 247.
  • Cosa è “impresa commerciale”: attività economica professionalmente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi sul mercato (art. 2082 c.c.), rientrante, in via esemplificativa, tra quelle dell’art. 2195 c.c. (industria, intermediazione nella circolazione dei beni, trasporti, servizi bancari/assicurativi, attività ausiliarie, ecc.).
  • Nota: il requisito non è l’occasionalità ma la “professionalità/organizzazione”; anche un ente non lucrativo può svolgere, in concreto, attività d’impresa. Il CNF, tuttavia, utilizza come discrimine pratico la natura commerciale/lucrativa dell’attività: se l’attività è non lucrativa e priva di connotati d’impresa, la compatibilità è normalmente ammessa; altrimenti no (CNF, parere n. 43 del 25 luglio 2025).

2) L’assunzione di cariche gestorie in società che svolgono attività d’impresa

  • Base normativa: art. 18, lett. c), L. 247/2012.
  • Sono incompatibili, tra le altre: la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore in società di persone a fine commerciale; la qualità di amministratore unico, consigliere delegato, o presidente del CdA con poteri individuali in società di capitali (anche cooperative). L’incompatibilità sussiste per la sola titolarità dei poteri, a prescindere dall’effettivo esercizio di fatto (CNF, sent. n. 443 del 2 dicembre 2024).
  • Eccezioni tipizzate: compatibilità quando l’oggetto sociale è limitato all’amministrazione di beni personali o familiari; nonché per enti/consorzi pubblici e società a capitale interamente pubblico (art. 18, lett. c), L. 247/2012).

Esempi applicativi chiariti dal CNF

  • Incompatibile: presidenza del CdA di una s.r.l. che svolge “credito ai privati su pegno” (attività commerciale a tutti gli effetti). CNF, parere 20 dicembre 2022, n. 51.
  • Compatibile a determinate condizioni: amministratore di società immobiliare solo se l’oggetto e l’attività siano realmente limitati all’amministrazione del proprio patrimonio personale/familiare; altrimenti è incompatibile. CNF, parere n. 51/2022.
  • Compatibile: cariche senza poteri gestori in enti non lucrativi che non svolgono attività d’impresa (es. cooperativa sociale a mutualità prevalente, senza poteri gestori) e, per analogia funzionale, amministratore di condominio quale ente di mera gestione. CNF, parere n. 43 del 25 luglio 2025; CNF, parere n. 23 del 20 febbraio 2013.

Che cosa NON rientra nel “vietato”

  • Uffici/ruoli in enti di mera gestione privi di scopo di lucro e senza attività verso il mercato (es. gestione interna di servizi ai consorziati/condomini), purché non si travalichi nell’esercizio organizzato e professionale di servizi offerti a terzi. In tali casi, di regola, non si configura “impresa commerciale” ex art. 2082 c.c. e la compatibilità è ammessa (art. 18 L. 247/2012; CNF, parere n. 23/2013; CNF, parere n. 43/2025).

Indicazioni operative di verifica

  • Statuto/oggetto: assenza di scopo di lucro e attività limitata a servizi interni agli aderenti; nessuna offerta sistematica a terzi.
  • Poteri: evitare poteri di gestione tipici dell’impresa (amministrazione con poteri individuali, deleghe gestorie estese); la mera rappresentanza “istituzionale” è neutra.
  • Prassi concreta: niente gestione professionale “verso il mercato” (appalti o servizi a terzi a fini remunerativi, intermediazione, compravendita speculativa, ecc.).

Riferimenti:

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 18, lett. b) e c).
  • Codice civile, artt. 2082 e 2195.
  • CNF, parere n. 23 del 20 febbraio 2013; CNF, parere n. 51 del 20 dicembre 2022; CNF, parere n. 43 del 25 luglio 2025; CNF, sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024.

Le sentenze e i pareri CNF citati sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it