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Sì: la trattenuta di fascicoli/atti/documenti integra la violazione dell’art. 33 cdf ed è illecito deontologico “permanente”. La permanenza cessa, e da quel momento decorre la prescrizione ex art. 56 L. 247/2012, quando si verifica uno dei seguenti eventi:

  • effettiva restituzione al cliente/alla parte assistita (o al nuovo difensore) dell’intera documentazione dovuta, ovvero compimento dell’adempimento positivo equivalente (es. formale messa a disposizione con idonee modalità che rendano la consegna immediatamente esigibile); (codicedeontologico-cnf.it)
  • a seguito di sollecitazione, espresso rifiuto dell’avvocato che rivendichi come legittimo il trattenimento direttamente verso il cliente/parte assistita; (codicedeontologico-cnf.it)
  • in ogni caso, per evitare un’irragionevole imprescrittibilità, “limite alternativo” è la decisione disciplinare di primo grado. (codicedeontologico-cnf.it)

Principi confermati dal CNF: art. 33 cdf configura illecito permanente; non è ammesso subordinare la restituzione al pagamento del compenso; l’obbligo riguarda tutto “quanto possa interessare” il cliente, inclusi atti, documenti e fascicoli. L’accertamento della data di cessazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice della deontologia. (codicedeontologico-cnf.it)

Riferimenti essenziali

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it