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Sì, in via generale l’avvocato deve avvisare il collega prima di intraprendere iniziative formalizzate contro di lui.

  • Regola: l’art. 38, comma 1, CDF impone la preventiva comunicazione scritta al collega quando si intende promuovere un giudizio per fatti attinenti all’esercizio della professione, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. (professionegiustizia.it)
  • Giurisprudenza CNF: il dovere di preavviso è stato affermato e ribadito per le azioni giudiziarie tra colleghi (es. CNF, sent. n. 252 del 14 novembre 2023). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Querele/denunce penali: il CNF ha ritenuto deontologicamente rilevante la presentazione di querela contro un collega senza preventiva informazione (CNF, sent. n. 60 del 20 aprile 2012). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Esposti disciplinari: il CDF non prevede espressamente un obbligo di preavviso per l’esposto. Tuttavia, per coerenza con il dovere di colleganza dell’art. 38 CDF e l’indirizzo giurisprudenziale sul preavviso prima di iniziative contro colleghi (in specie querele), nella prassi forense si reputa conforme ai doveri di correttezza informare previamente il collega anche prima di un esposto, salvo concreto rischio di pregiudicare il diritto da tutelare. A oggi non dispongo di una massima CNF che affermi in modo espresso e generale l’obbligo di preavviso specifico per l’esposto; pertanto la raccomandazione è di adottarlo per evitare contestazioni ex art. 38 CDF. (professionegiustizia.it)
  • In ogni caso, una volta depositato l’esposto, l’iscritto sarà informato dal COA e invitato a presentare deduzioni entro 20 giorni, come prevede l’art. 50, comma 4, L. 247/2012. Questo adempimento procedimentale non sostituisce il dovere di colleganza, ma garantisce il contraddittorio nel procedimento disciplinare. (edizionieuropee.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.