In linea generale, non risulta un obbligo normativo generale di “comunicare i motivi” del rifiuto dell’incarico solo perché l’avvocato è iscritto nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato.
Occorre però distinguere:
- Iscrizione nell’elenco ex artt. 80-81 D.P.R. 115/2002
L’iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato non comporta, di per sé, un obbligo assoluto di accettare ogni incarico né una specifica previsione che imponga di comunicare formalmente le ragioni del rifiuto.
Riferimenti: artt. 80 e 81 D.P.R. 115/2002. - Profilo deontologico generale
L’avvocato resta comunque tenuto ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza e diligenza. Quindi, se rifiuta l’incarico, deve farlo in modo non discriminatorio, non abusivo e senza arrecare pregiudizio al diritto di difesa dell’assistito.
Riferimenti: art. 9 CDF; art. 12 CDF; art. 26 CDF. - Gratuito patrocinio e rifiuto ingiustificato
Sul piano deontologico, è espressamente rilevante il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio, che può integrare illecito disciplinare. In questo senso, se il rifiuto deve essere valutato disciplinarmente, la presenza o meno di una giustificazione diventa centrale; ma questo non coincide necessariamente con un obbligo preventivo e generalizzato di comunicare i motivi.
Riferimento: art. 24 CDF (dovere di prestare attività difensiva quando richiesto dalla legge) e principio secondo cui costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato del gratuito patrocinio. - Sul piano pratico
È quindi prudente che l’avvocato, se non intende assumere la difesa, comunichi tempestivamente il diniego e, se del caso, conservi traccia delle ragioni del rifiuto, soprattutto se legate a:- conflitto di interessi;
- mancanza di competenza specifica;
- impedimenti oggettivi;
- sopravvenienze organizzative serie;
- ragioni deontologiche o di incompatibilità.
Conclusione:
No, allo stato non posso affermare l’esistenza di un obbligo generale e tipizzato di comunicare i motivi del mancato accoglimento della difesa da parte dell’avvocato iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello Stato. Posso però dire con sufficiente certezza che un rifiuto ingiustificato può assumere rilievo disciplinare, sicché la giustificazione deve esistere ed essere dimostrabile se contestata.
Riferimenti essenziali:
- Art. 80 D.P.R. 115/2002
- Art. 81 D.P.R. 115/2002
- Art. 9 Codice Deontologico Forense
- Art. 12 Codice Deontologico Forense
- Art. 24 Codice Deontologico Forense
- Art. 26 Codice Deontologico Forense
Se vuoi, posso anche darti una risposta più mirata distinguendo tra:
- difensore di fiducia nel patrocinio a spese dello Stato,
- difensore d’ufficio,
- nomina da parte del giudice, perché il regime cambia.
Le sentenze del CNF per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
difensore di fiducia nel patrocinio a spese dello stato
Nel patrocinio a spese dello Stato, il difensore di fiducia è, in primo luogo, un difensore liberamente scelto dalla parte ammessa o ammissibile al beneficio tra gli avvocati iscritti negli appositi elenchi. Lo prevede l’art. 80 D.P.R. n. 115/2002, secondo cui chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi del distretto competente, con possibilità anche di nomina fuori distretto nei casi previsti dal comma 3.
1. Natura della nomina del difensore di fiducia
Il difensore di fiducia nel patrocinio a spese dello Stato non è un difensore “imposto” dall’autorità giudiziaria, ma un professionista scelto dalla parte. Quindi, sotto questo profilo, non esiste un obbligo generalizzato di accettare ogni incarico solo perché l’avvocato è iscritto nell’elenco ex art. 81 D.P.R. 115/2002.
L’iscrizione nell’elenco attesta l’idoneità a poter essere scelti per tali incarichi, ma non equivale, di per sé, a un vincolo assoluto di contrarre con chiunque richieda la difesa. Su questo punto, però, devo essere prudente: non vedo una norma espressa che imponga sempre l’accettazione né una norma espressa che disciplini in modo dettagliato l’obbligo di motivare il rifiuto.
2. Esiste un obbligo di comunicare i motivi del rifiuto?
Non mi risulta una disposizione specifica del D.P.R. n. 115/2002 o del Codice Deontologico Forense che imponga, in via generale, al difensore di fiducia iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato di comunicare formalmente i motivi per cui non accetta la difesa.
Quello che invece rileva è il piano deontologico generale:
- art. 9 CDF: doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza;
- art. 12 CDF: dovere di diligenza;
- art. 27, comma 2, CDF: obbligo di informare il cliente della possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, se ne ricorrono i presupposti;
- art. 2, comma 1, lett. p), L. n. 247/2012: obbligo di informare il cliente del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- art. 83, comma 3, D.P.R. 115/2002: obbligo informativo sull’accesso al beneficio.
Da ciò discende che, se il professionista non intende assumere l’incarico, è comunque opportuno che:
- lo dica tempestivamente;
- eviti condotte ambigue o dilatorie;
- non lasci il potenziale assistito privo di difesa per inerzia o scarsa chiarezza.
Ma questo è diverso dal dire che vi sia un obbligo legale tipizzato di esplicitare i motivi.
3. Rifiuto ingiustificato e rilievo disciplinare
Sul piano deontologico, il punto sensibile non è tanto la “motivazione formale” del rifiuto, quanto il fatto che il rifiuto non sia ingiustificato in violazione dei doveri professionali.
In materia di gratuito patrocinio, il principio deontologico richiamato nella prassi è che costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio, oltre che la richiesta di compensi all’assistito per tale attività. Questo principio si collega al dovere dell’avvocato di prestare l’attività difensiva anche quando richiesta secondo legge.
Quindi:
- non vedo un obbligo generale di comunicare i motivi;
- però, se il rifiuto viene contestato, l’avvocato deve poter dimostrare che esso era sorretto da ragioni legittime: per esempio conflitto di interessi, incompatibilità, impedimento oggettivo, assenza di competenza adeguata, impossibilità organizzativa seria, rapporto fiduciario non instaurabile.
4. Distinzione dal difensore d’ufficio
È importante non confondere il difensore di fiducia ammesso al patrocinio a spese dello Stato con il difensore d’ufficio.
Nel caso del difensore d’ufficio, la disciplina è diversa. L’art. 103 D.P.R. 115/2002 riguarda infatti l’informazione all’interessato nei casi di nomina di un difensore d’ufficio da parte dell’autorità. Ma questa è una fattispecie distinta dalla scelta del difensore di fiducia ex art. 80 D.P.R. 115/2002.
5. Obblighi certi del difensore di fiducia nel patrocinio a spese dello Stato
Sugli obblighi “certi” si può invece affermare con sicurezza che:
- il difensore deve informare il cliente della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, se ne ricorrono i presupposti: art. 2, comma 1, lett. p), L. 247/2012; art. 27, comma 2, CDF; art. 83, comma 3, D.P.R. 115/2002;
- l’omessa informazione integra illecito deontologico: CNF, sent. n. 60/2020; CNF, sent. n. 128/2020;
- il difensore non può chiedere compensi al cliente ammesso al beneficio: art. 85 D.P.R. 115/2002; CNF, sent. n. 240 del 28 dicembre 2017; CNF, sent. n. 136 del 15 novembre 2019; CNF, sent. n. 157 del 17 luglio 2021;
- il difensore della parte ammessa non può chiedere la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., perché le spese sono anticipate dall’Erario: CNF, sent. n. 76 del 21 giugno 2018; in senso conforme, Cass. nn. 1012/2014, 1009/2014, 9178/2013, 9178/2009;
- se la parte ammessa risulta vittoriosa contro parte non ammessa, il pagamento delle spese poste a carico della soccombente va disposto a favore dello Stato: art. 133 D.P.R. 115/2002.
Conclusione
Per il difensore di fiducia nel patrocinio a spese dello Stato, non sono in grado di indicare una norma che imponga espressamente di comunicare i motivi del rifiuto della difesa.
Posso però dire che:
- non esiste, per quanto mi consta, un obbligo generale di motivazione formale del diniego;
- esiste invece il dovere di comportarsi con lealtà, correttezza, diligenza e senza pregiudicare il diritto di difesa dell’assistito;
- un rifiuto ingiustificato può assumere rilievo disciplinare, sicché è prudente che il professionista abbia ragioni oggettive e verificabili.
Se vuoi, posso formularti una risposta ancora più precisa su uno di questi tre casi:
- rifiuto prima del conferimento dell’incarico;
- rinuncia dopo l’accettazione del mandato;
- rifiuto da parte di avvocato iscritto nell’elenco ma contattato da soggetto già ammesso al beneficio.
Le sentenze del CNF per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it
rifiuto prima del conferimento dell’incarico
Se si parla del rifiuto prima del conferimento dell’incarico, la risposta, per quanto posso documentare, è questa:
Risposta breve
No: non mi risulta un obbligo normativo generale per l’avvocato iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato di comunicare o giustificare i motivi del rifiuto prima che il mandato sia stato conferito.
Ragione
Prima del conferimento dell’incarico, il rapporto professionale non è ancora sorto. L’iscrizione nell’elenco ex art. 81 D.P.R. n. 115/2002 consente al non abbiente di scegliere quel professionista ai sensi dell’art. 80 D.P.R. n. 115/2002, ma non trasforma l’iscrizione in un obbligo indiscriminato di accettare ogni incarico.
Limiti deontologici
Questo però non significa libertà assoluta e arbitraria. Anche nella fase precontrattuale l’avvocato resta vincolato ai doveri generali di:
- probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza: art. 9 CDF;
- diligenza: art. 12 CDF.
Perciò, se intende non assumere la difesa, è deontologicamente corretto:
- comunicarlo senza ritardo;
- non tenere il potenziale assistito in una situazione di incertezza;
- non creare affidamenti ingannevoli;
- non ostacolare in concreto il diritto di difesa del richiedente.
Motivazione del rifiuto
Sul piano strettamente normativo, non sono certo dell’esistenza di una disposizione che imponga di esplicitare i motivi del rifiuto prima del mandato.
Quello che conta, se mai il comportamento venisse contestato, è che il rifiuto non sia contrario ai doveri deontologici e non si traduca in una condotta scorretta o discriminatoria.
In pratica:
- comunicare il diniego: opportuno;
- motivarlo formalmente: non mi risulta obbligatorio in via generale;
- avere una ragione seria e difendibile: prudente, perché un rifiuto arbitrario o strumentale potrebbe essere scrutinato sotto il profilo dell’art. 9 CDF.
Distinzione importante
Questo vale prima del conferimento dell’incarico.
Diverso è il caso della rinuncia dopo l’assunzione della difesa, dove entrano in gioco regole più stringenti sul mandato e sulla tutela dell’assistito.
Riferimenti
- Art. 80 D.P.R. n. 115/2002
- Art. 81 D.P.R. n. 115/2002
- Art. 9 Codice Deontologico Forense
- Art. 12 Codice Deontologico Forense
Se vuoi, posso anche dirti quali motivi di rifiuto sono normalmente considerati legittimi sul piano deontologico prima dell’accettazione del mandato.
Le sentenze del CNF per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it