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Sì, ma con limiti stringenti.

Cosa è consentito

  • Criticare il contenuto e la motivazione della decisione, con toni tecnici, misurati e rispettosi, e solo nell’interesse dell’assistito e con il suo consenso, senza rivelare notizie coperte da segreto d’indagine o professionale. Riferimenti: art. 57 CDF, comma I; artt. 9, 52 e 53 CDF.

Cosa è vietato

  • Enfatizzare la propria capacità professionale, spendere il nome dei clienti/assistiti, sollecitare articoli o interviste, convocare conferenze stampa (salvo esigenze difensive), divulgare dati coperti da segreto o non necessari, e usare espressioni sconvenienti o offensive verso giudice, controparti o difensori. Riferimenti: art. 57 CDF, comma II; artt. 9, 52 e 53 CDF. Sanzione ordinaria per la violazione dell’art. 57: sospensione 2–6 mesi.

Giurisprudenza disciplinare (esempi)

  • È legittima la critica severa della motivazione, ma non l’offesa o la delegittimazione del giudicante; confermata la sanzione quando il linguaggio trascende in espressioni denigratorie. CNF, sent. 30 gennaio 2025, n. 23; CNF, sent. 28 dicembre 2018, n. 221; CNF, sent. 27 settembre 2018, n. 113; v. anche CNF, sent. 17 febbraio 2025, n. 30 (limiti della libertà di espressione forense).

In pratica

  • Sì: “La sentenza omette di considerare X e motiva apoditticamente su Y.”
  • No: insinuazioni sull’imparzialità/correttezza personale del giudice, epiteti o sarcasmi denigratori.

Riferimenti normativi: legge professionale forense, L. 31 dicembre 2012, n. 247; Codice Deontologico Forense, artt. 9 (probità, dignità, decoro), 52 (continenti e rapporti), 53 (rapporti con magistrati), 57 (rapporti con la stampa e mezzi di diffusione). Le sentenze e i testi integrali del CDF sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it