Sintesi mirata. Art. 21, co. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014 impone che la citazione contenga “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate”. La nullità della citazione è riconosciuta solo quando, per assoluta incertezza dei fatti contestati, l’incolpato non abbia potuto difendersi; altrimenti i vizi restano mere irregolarità sanabili. Riferimento testuale di lett. b): v. ricostruzione dottrinale e testuale dell’art. 21 Reg. 2/2014. (jusdicere.it)
Casi in cui la nullità per violazione della lett. b) è stata accolta
- CNF, sent. 22 ottobre 2010, n. 121: sotto il previgente art. 48 R.D. 37/1934 (contenuto oggi ripreso dall’art. 21, co. 2, lett. b, Reg. 2/2014), è stata dichiarata la nullità della citazione perché il capo d’incolpazione si limitava a un generico richiamo ai doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, senza descrivere i fatti; ritenuta violazione del diritto di difesa. È il leading case, spesso citato come parametro di specificità dell’addebito. (codicedeontologico-cnf.it)
Nota sul quadro successivo al Reg. 2/2014
- Nella giurisprudenza più recente del CNF non rinvengo (allo stato) decisioni che abbiano annullato la citazione esclusivamente per violazione dell’art. 21, co. 2, lett. b); i ricorsi sono di regola respinti perché la contestazione è ritenuta “sufficientemente specifica” oppure perché il vizio non ha compresso in concreto la difesa. Si vedano, tra le molte, CNF n. 196/2024; n. 94/2025; n. 101/2025; n. 67/2025 (tutte negano la nullità per asserita genericità). (codicedeontologico-cnf.it)
- Resta fermo che, se la citazione è mancante o nulla in modo da impedire il contraddittorio, la decisione del CDD è nulla in via derivata, con rimessione degli atti. CNF n. 28/2024 (principio generale); CNF n. 343/2024 (omessa convocazione dopo l’approvazione del capo). (codicedeontologico-cnf.it)
- Sul regime della nullità per “genericità della contestazione” (vizio dell’atto a regime intermedio, da eccepire tempestivamente), v. anche Cass., SS.UU., ord. n. 26232/2025. (codicedeontologico-cnf.it)
Conclusione operativa
- Un precedente CNF che dichiari espressamente la nullità della citazione per violazione dell’art. 21, co. 2, lett. b), dopo il 2014 non risulta pubblicato nella banca dati aperta; il caso dirimente resta CNF n. 121/2010 (sotto la norma previgente ma sovrapponibile quanto al contenuto). Se vuoi, posso cercare miratamente per periodo/COA/oggetto degli addebiti nella banca dati CNF per individuare eventuali decisioni meno note o non massimate.
Riferimenti normativi
- L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 59 (garanzie del contraddittorio; rinvio compatibile al c.p.p.). (codicedeontologico-cnf.it)
- Reg. CNF n. 2/2014, art. 21, co. 2, lett. b) (contenuto della citazione). (jusdicere.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it