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Di seguito una bozza-operativa, pronta per essere adattata al caso concreto, sulla fase dibattimentale del procedimento disciplinare avanti alla Sezione del CDD. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono riportati in chiusura di ciascun paragrafo. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it

Titolo Relazione sulla fase dibattimentale del procedimento disciplinare avanti alla Sezione CDD

1) Oggetto e perimetro della relazione

  • La presente relazione illustra: presupposti e atti prodromici alla citazione a giudizio; composizione del collegio dibattimentale; diritti difensivi dell’incolpato; regole di assunzione e utilizzabilità delle prove; sequenza della discussione finale; principali coordinate giurisprudenziali di supporto. [Reg. CNF n. 2/2014, Capo IV-V, artt. 20-24; L. 247/2012, art. 59.] (codicedeontologico-cnf.it)

2) Presupposti e atti prodromici: dalla delibera di citazione all’udienza

  • Conclusa l’istruttoria preliminare, su proposta del Consigliere Istruttore, la Sezione CDD delibera l’archiviazione oppure la citazione a giudizio. In caso di citazione, il Presidente fissa la data del dibattimento davanti alla medesima sezione, costituita in collegio di 5 componenti; il Consigliere Istruttore non può far parte del collegio ed è sostituito. La citazione è notificata all’incolpato almeno 30 giorni liberi prima e al PM presso il Tribunale del distretto. La vocatio indica, tra l’altro, addebiti, luogo-data-ora, avviso di difesa tecnica e la facoltà di procedere in assenza se la mancata comparizione non è dovuta a legittimo impedimento; l’incolpato può produrre documenti e indicare testi fino a 7 giorni prima, con enunciazione sommaria delle circostanze. (codicedeontologico-cnf.it)

3) Composizione e conduzione del dibattimento

  • Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata, in collegio di 5 componenti. L’incolpato ha diritto di: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni; c) rendere dichiarazioni ed eventualmente sottoporsi a esame; d) avere la parola per ultimo, prima del difensore. La sezione acquisisce i documenti, esamina i testimoni e subito dopo l’incolpato che lo abbia chiesto o vi consenta; può ammettere d’ufficio o su istanza ogni ulteriore prova rilevante. (codicedeontologico-cnf.it)

4) Regole di utilizzabilità delle prove

  • Ai fini della decisione sono utilizzabili: a) dichiarazioni e documenti dell’incolpato; b) atti e documenti acquisiti in istruttoria e in dibattimento; c) esposti/segnalazioni e verbali testimoniali resi in istruttoria, non confermati in dibattimento, soltanto se la persona da cui provengono sia stata citata come teste per il dibattimento. La giurisprudenza CNF ha precisato che la mancata citazione dell’esponente rende inutilizzabile l’esposto, ma non la documentazione eventualmente allegata allo stesso; le mere dichiarazioni dell’esponente, da sole, non bastano a provare l’addebito. (codicedeontologico-cnf.it)

5) Discussione finale

  • Terminata l’istruttoria dibattimentale, il Presidente dichiara chiusa la fase e dà la parola per la discussione, nell’ordine: Pubblico Ministero (se presente), incolpato e difensore; in ogni caso, l’incolpato e il suo difensore parlano per ultimi. Segue la fase decisoria (fuori dal perimetro della presente relazione). (codicedeontologico-cnf.it)

6) Garanzie difensive e contraddittorio: indicazioni pratiche

  • Difesa tecnica: l’incolpato, se non intende o non può difendersi personalmente, può nominare un unico difensore; la nomina di più difensori non produce effetti, salvo diversa espressa previsione in procura o revoca del precedente. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Natura dell’udienza: la fase avanti al CDD è una vera “udienza dibattimentale” (non mera riunione), con le correlate garanzie del contraddittorio. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Libero convincimento: il CDD/CNF valuta liberamente le prove; non determina nullità l’omessa audizione di testimoni ininfluenti quando il collegio abbia già raggiunto un accertamento completo sui fatti alla luce delle risultanze acquisite. (codicedeontologico-cnf.it)

7) Sequenza-tipo dell’udienza dibattimentale (schema sintetico per verbalizzazione)

  • Verifica costituzioni e avvisi; eventuali questioni preliminari (astensioni/ricusazioni, impedimenti, richieste istruttorie integrative).
  • Ammissione e assunzione delle prove: esame testi (anche su istanza di parte), quindi eventuale esame dell’incolpato che lo chieda o vi consenta; acquisizioni d’ufficio di ulteriori elementi rilevanti.
  • Chiusura del dibattimento; discussione nell’ordine di legge; riserva/decisione. [Reg. CNF n. 2/2014, artt. 22-24.] (codicedeontologico-cnf.it)

8) Check-list operativa minima per la Sezione CDD

  • Delibera di citazione a giudizio (senza il Consigliere Istruttore in camera di consiglio); fissazione udienza; sostituzione del Consigliere Istruttore nel collegio. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Notifica citazione: 30 giorni liberi; contenuti obbligatori (addebiti, avvisi, elenco testi della Sezione). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Termini difensivi: fino a 7 giorni prima per documenti e indicazione testi con sommaria enunciazione delle circostanze. (codicedeontologico-cnf.it)
  • In udienza: garantire i diritti dell’incolpato di cui all’art. 22; assicurare l’ordine di assunzione prove e la parola finale all’incolpato e al difensore. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Valutazione prove: rispettare l’art. 23 e la giurisprudenza sulla conferma in dibattimento dell’esponente. (codicedeontologico-cnf.it)

9) Modello sintetico di “Relazione di udienza” (adattabile)

  • Intestazione: Sezione CDD di [Distretto]; Procedimento n. [•] a carico dell’Avv. [•]
  • Premesse: delibera di citazione a giudizio del [data]; notifiche eseguite il [date]; costituzioni/assenze; eventuale presenza PM.
  • Svolgimento del dibattimento: documenti acquisiti; testi escussi (con indicazione sintetica delle circostanze); eventuale esame dell’incolpato.
  • Questioni trattate: eccezioni procedurali; richieste istruttorie; decisioni assunte in udienza.
  • Discussione: indicazione sintetica delle conclusioni delle parti; parola finale dell’incolpato/difensore.
  • Rinvio alla fase decisoria: riserva/decisione; termini per il deposito motivazione (se già deliberata la decisione ex Capo VI). [Strutturato secondo artt. 20-24 Reg. 2/2014.] (codicedeontologico-cnf.it)

Riferimenti essenziali

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 52, 54, 58-60, 61-62; in particolare, art. 59 (principi della fase procedimentale, comunicazioni, difesa tecnica, termini). (brocardi.it)
  • Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2: Capo IV (artt. 20-21, citazione a giudizio) e Capo V (artt. 22-24, dibattimento, prove utilizzabili, discussione). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Giurisprudenza:
    • CNF, sent. n. 133/2024; n. 213/2022: utilizzabilità dell’esposto solo se l’esponente è citato come teste. (codicedeontologico-cnf.it)
    • CNF, sent. n. 30/2025: inutilizzabilità dell’esposto se l’esponente non è citato; restano utilizzabili i documenti allegati; mero esposto non sufficiente alla prova. (codicedeontologico-cnf.it)
    • CNF, sent. n. 139/2024: unico difensore nominabile dall’incolpato. (codicedeontologico-cnf.it)
    • CNF, sent. n. 365/2024: libero convincimento e irrilevanza dell’omessa audizione di testimoni ininfluenti. (codicedeontologico-cnf.it)
    • Cass., SS.UU., n. 28468/2022: natura di “udienza dibattimentale” della fase avanti al CDD. (codicedeontologico-cnf.it)

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La relazione deve riguardare il procedimento disciplinare dalla valutazione preliminare della fondatezza della notizia fino alla decisione e deve fare accenno anche ai rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare.

Di seguito una bozza di relazione completa sul procedimento disciplinare forense, dalla notizia di illecito alla decisione, con cenni ai rapporti con il processo penale. Gli estremi normativi e giurisprudenziali sono indicati al termine dei singoli punti. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it

Titolo Relazione sul procedimento disciplinare avanti al CDD: dalla notizia di illecito alla decisione, con cenni sui rapporti con il processo penale

1) Premessa e quadro normativo essenziale

  • La materia è regolata dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247 (in particolare artt. 54 e 59) e dal Regolamento CNF n. 2/2014, Titolo II (artt. 10-31). [Rif.: art. 54 e 59 L. 247/2012; Reg. CNF n. 2/2014, artt. 10-31.]

2) Notizia di illecito e valutazione preliminare

  • La notizia di illecito disciplinare è iscritta nel registro di cui all’art. 12 Reg. 2/2014; segue la verifica preliminare di fondatezza. In esito, il CDD in seduta plenaria può disporre: a) l’archiviazione immediata senza formalità; b) il richiamo verbale riservato; c) l’avvio della fase istruttoria preliminare, con nomina del Consigliere Istruttore (CI). [Rif.: Reg. 2/2014, artt. 11-15; art. 14 su archiviazione/riconoscimento del richiamo.]

3) Fase istruttoria preliminare davanti al Consigliere Istruttore

  • Il CI svolge le indagini necessarie a verificare la fondatezza della notizia, completandole entro il termine regolamentare; l’incolpato ha diritto di accesso, di essere sentito e di indicare prove ed elementi difensivi. All’esito il CI formula proposta alla Sezione CDD per archiviazione oppure citazione a giudizio. [Rif.: Reg. 2/2014, artt. 15-19; v. anche art. 12 su registro e termini.]

4) Delibera di citazione a giudizio

  • Se non ricorrono i presupposti per l’archiviazione, la Sezione CDD delibera la citazione a giudizio su proposta del CI; il Presidente fissa l’udienza dibattimentale. Il CI non fa parte del collegio dibattimentale ed è sostituito. La citazione è notificata all’incolpato (con preavviso minimo) e al Pubblico Ministero presso il Tribunale del distretto; contiene l’indicazione degli addebiti, dell’udienza e degli avvisi difensivi. [Rif.: Reg. 2/2014, artt. 20-21.]

5) Composizione del collegio e diritti difensivi nel dibattimento

  • Il dibattimento si celebra davanti alla Sezione designata in composizione collegiale di 5 componenti. L’incolpato ha diritto di: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni; c) rendere dichiarazioni e, se chiede o consente, sottoporsi ad esame; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore. Il collegio può ammettere d’ufficio ogni ulteriore prova rilevante. [Rif.: Reg. 2/2014, art. 22.]

6) Regole di assunzione e utilizzabilità delle prove

  • Sono utilizzabili: a) dichiarazioni e documenti dell’incolpato; b) atti e documenti acquisiti in istruttoria e in dibattimento; c) esposti/segnalazioni e verbali testimoniali raccolti in istruttoria e non confermati in dibattimento, solo se la persona da cui provengono è stata citata come teste per il dibattimento. [Rif.: Reg. 2/2014, art. 23; art. 59 L. 247/2012.]
  • Giurisprudenza: il CNF ha precisato che la mancata citazione dell’esponente rende inutilizzabile l’esposto come prova dichiarativa, ferma la possibile utilizzabilità della documentazione allegata; il mero esposto non è sufficiente a fondare l’addebito. [Rif.: CNF, sent. n. 30 del 26 febbraio 2024; CNF, sent. n. 240 dell’8 novembre 2023; in senso conforme, CNF, sent. n. 155 del 5 agosto 2020.]

7) Chiusura del dibattimento e discussione

  • Chiuso il dibattimento, il Presidente dà la parola per la discussione al Pubblico Ministero (se presente), quindi all’incolpato e, da ultimo, al suo difensore. [Rif.: Reg. 2/2014, art. 24.]

8) Principio di correlazione tra addebito e decisione

  • In sede disciplinare non opera in forma rigida il principio di corrispondenza tra contestazione e decisione: rileva una “correlazione” in termini sostanziali. La violazione sussiste solo in presenza di trasformazione radicale del fatto storico che determini incertezza sull’oggetto dell’addebito e reale pregiudizio del contraddittorio e della difesa. Non è di per sé lesiva la diversa qualificazione giuridica se restano immutati gli elementi essenziali del fatto. [Rif.: CNF, sent. n. 66 del 22 marzo 2025; CNF, sent. n. 85 del 28 marzo 2025.]

9) Decisione, forma e comunicazioni

  • La decisione è deliberata dal collegio all’esito della discussione; deve rispettare i requisiti formali (sottoscrizione, pubblicazione/notifica) e viene eseguita quanto alla sanzione principale ed eventuali accessorie. [Rif.: Reg. 2/2014, Capo VI, artt. successivi al 24; L. 247/2012, artt. 60-62.]

10) Rapporti con il processo penale 10.1 Autonomia dei procedimenti

  • Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale sui medesimi fatti. [Rif.: art. 54, comma 1, L. 247/2012.]

10.2 Sospensione per pregiudizialità penale e prescrizione

  • Se, ai fini decisori, è indispensabile acquisire atti o notizie del processo penale, il CDD può sospendere il procedimento a tempo determinato per l’acquisizione; la sospensione non può superare complessivamente due anni e sospende il termine di prescrizione dell’azione disciplinare. [Rif.: art. 54, comma 2, L. 247/2012.]

10.3 Obbligo di segnalazione all’A.G.

  • Se dai fatti emergono estremi di reato procedibile d’ufficio, l’organo disciplinare ne informa l’autorità giudiziaria. [Rif.: art. 54, comma 3, L. 247/2012.]

10.4 Efficacia della condanna penale nel giudizio disciplinare

  • La sentenza penale di condanna irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità all’imputato; resta ferma l’autonoma valutazione della rilevanza deontologica e della sanzione. [Rif.: CNF, sent. n. 404 del 31 ottobre 2024.]

10.5 Utilizzabilità delle prove raccolte nel processo penale

  • Il giudice disciplinare può fondare anche esclusivamente il proprio convincimento sulle prove raccolte nel processo penale, fermo il potere-dovere di autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare. [Rif.: CNF, sent. n. 30 del 26 febbraio 2024; CNF, sent. n. 240 dell’8 novembre 2023; in senso conforme, CNF, sent. n. 155 del 5 agosto 2020; v. anche CNF, sent. n. 44 del 27 febbraio 2025.]

10.6 Assoluzione/proscioglimento e patteggiamento: cenno

  • Sugli effetti, rispettivamente, dell’assoluzione/proscioglimento e dell’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in sede disciplinare, la regola resta quella dell’autonomia del giudizio deontologico; non dispongo in questo momento di un riferimento giurisprudenziale specifico e recente che consenta di sintetizzare in modo documentato gli orientamenti attuali del CNF su ciascuna formula assolutoria e sul patteggiamento. Posso integrare la presente relazione con le massime pertinenti, se desideri.

10.7 Assenza di pregiudizialità con giudizio civile

  • Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e un eventuale giudizio civile tra esponente e incolpato, trattandosi di procedimenti con finalità diverse. [Rif.: CNF, sent. n. 37 del 24 aprile 2018; in senso conforme, CNF, sent. n. 255 del 28 dicembre 2017.]

10.8 Riapertura/riattivazione in caso di esiti penali difformi

  • In caso di sopravvenienze penali rilevanti (ad es. condanna o nuovi elementi emersi nel processo penale) rispetto a precedenti determinazioni disciplinari non fondate su tali elementi, la riattivazione dell’azione disciplinare può avvenire a seguito di nuova e autonoma notizia di illecito, nel rispetto delle regole sul registro, sui termini e sulle garanzie difensive; ogni diversa ipotesi di “riapertura” è rimessa ai limiti tracciati dalla normativa e dalla giurisprudenza del CNF. Su questo specifico profilo non dispongo, al momento, di un riferimento giurisprudenziale preciso e recente: posso reperirlo e integrare.

11) Schema operativo e check-list di udienza

  • Verifica costituzioni/avvisi; domande preliminari (astensione/ricusazione; legittimo impedimento; richieste istruttorie integrative).
  • Assunzione delle prove: esame testi; eventuale esame dell’incolpato che lo chieda o vi consenta; acquisizioni d’ufficio di ulteriori elementi rilevanti.
  • Chiusura dibattimento e discussione nell’ordine di legge; deliberazione/riserva; adempimenti di pubblicazione e notifica. [Rif.: Reg. 2/2014, artt. 22-24 e Capo VI.]

Appendice – Fac-simile essenziale di “Relazione di udienza dibattimentale”

  • Intestazione: Sezione CDD di [Distretto] – Procedimento n. [•] – Incolpato Avv. [•]
  • Premesse: delibera di citazione del [data]; notifiche eseguite il [date]; costituzioni delle parti; presenza/assenza del PM.
  • Istruttoria dibattimentale: documenti acquisiti; testi escussi (con indicazione sommaria delle circostanze); eventuale esame dell’incolpato; provvedimenti su richieste istruttorie.
  • Discussione: conclusioni del PM (se presente), dell’incolpato e del difensore; parola finale all’incolpato e al difensore.
  • Chiusura: deliberazione/riserva; indicazione degli adempimenti successivi (deposito motivazione; notifiche). [Rif.: Reg. 2/2014, artt. 22-24.]

Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247: art. 54 (rapporto con il processo penale); art. 59 (principi del procedimento e garanzie); artt. 60-62 (sanzioni, esecuzione).
  • Reg. CNF n. 2/2014, Titolo II (artt. 10-31): artt. 11-15 (notizia di illecito, registri, avvio istruttoria); artt. 20-21 (citazione a giudizio); art. 22 (dibattimento e diritti dell’incolpato); art. 23 (utilizzabilità delle prove); art. 24 (discussione); Capo VI (decisione, forma e adempimenti).
  • CNF, sent. n. 66 del 22 marzo 2025; CNF, sent. n. 85 del 28 marzo 2025 (correlazione tra addebito e decisione).
  • CNF, sent. n. 404 del 31 ottobre 2024 (efficacia della condanna penale nel giudizio disciplinare).
  • CNF, sent. n. 30 del 26 febbraio 2024; CNF, sent. n. 240 dell’8 novembre 2023; CNF, sent. n. 155 del 5 agosto 2020; CNF, sent. n. 44 del 27 febbraio 2025 (utilizzabilità in sede disciplinare delle prove raccolte nel processo penale).
  • CNF, sent. n. 37 del 24 aprile 2018; CNF, sent. n. 255 del 28 dicembre 2017 (assenza di pregiudizialità con giudizio civile).

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10.6 Assoluzione/proscioglimento e patteggiamento: effetti in sede disciplinare (aggiornamento)

  • Assoluzione penale “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”
    • Efficacia preclusiva in sede disciplinare limitata a queste due formule assolutorie: il giudice deontologico non può rivalutare i medesimi fatti; se l’incolpazione disciplinare verte sugli stessi fatti storici, consegue il proscioglimento in sede disciplinare. [CNF, sent. n. 269 del 20 giugno 2024; CNF, sent. n. 164 del 23 giugno 2025; Cass., sez. un., e Cass., sez. semplice, in termini]. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Altre formule assolutorie e pronunce di non doversi procedere per prescrizione
    • Non hanno effetto vincolante nel giudizio disciplinare: resta ferma l’autonoma valutazione deontologica dei fatti (il fatto può non costituire reato ma integrare illecito disciplinare). La prescrizione penale non è formula assolutoria e non impone il proscioglimento in sede disciplinare. [CNF, sent. n. 269/2024; Cass., sent. n. 26999 del 17 ottobre 2024]. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Condanna penale irrevocabile
    • Ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all’imputato; resta autonoma la valutazione della rilevanza deontologica e della sanzione. [CNF, sent. n. 235 del 31 maggio 2024]. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Patteggiamento (art. 444 c.p.p.) dopo la riforma Cartabia
    • Testo vigente: la sentenza di applicazione della pena “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi”, con ulteriore esclusione degli effetti di leggi extrapenali che equiparano il patteggiamento alla condanna (salvo pene accessorie). [Art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modif. dal d.lgs. 150/2022]. (normattiva.it)
    • Regola intertemporale applicata in sede forense: il nuovo regime opera per le decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (tempus regit actum); non ha effetto retroattivo su decisioni disciplinari anteriori correttamente rese secondo la disciplina previgente. [CNF, sent. n. 167 del 7 maggio 2024; n. 369 del 9 ottobre 2024; n. 115 del 18 aprile 2025; n. 89 del 28 marzo 2025; in conformità Cass. SS.UU. n. 6548 del 12 marzo 2025, richiamata dalle stesse decisioni CNF]. (codicedeontologico-cnf.it)
    • Conseguenza operativa: il CDD/CNF non può più fondare la decisione unicamente sul patteggiamento; deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti, potendo comunque utilizzare gli atti del procedimento penale diversi dalla sentenza di patteggiamento nei limiti dell’art. 23 Reg. CNF 2/2014. [CNF, sent. n. 89/2025 (rigetto doglianza perché il CDD aveva accertato i fatti anche autonomamente)]. (codicedeontologico-cnf.it)

10.8 Riapertura del procedimento disciplinare (aggiornamento)

  • Presupposti e regole (art. 55 L. 247/2012)
    • Riapertura obbligatoria se: a) è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per i medesimi fatti, sopravviene assoluzione penale con formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” (deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare; se l’assoluzione riguarda solo alcuni fatti, si ridetermina la sanzione); b) è stato pronunciato proscioglimento disciplinare e sopravviene condanna penale per reato non colposo fondata su fatti rilevanti non valutati dal CDD: i “nuovi fatti” sono liberamente valutati nel procedimento riaperto. [Art. 55, L. 247/2012]. (brocardi.it)
    • Inizio e competenza: la riapertura avviene d’ufficio o su istanza dell’interessato, con le forme del procedimento ordinario; è competente il CDD che ha emesso la decisione, con giudizio affidato a sezione diversa da quella che ha deciso. [Art. 55, commi 2-3, L. 247/2012; Reg. CNF n. 2/2014, art. 36]. (brocardi.it)
    • Termine di prescrizione per la riapertura ex lett. b): due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per reato non colposo. [Art. 56, comma 2, L. 247/2012]. (brocardi.it)
  • Giurisprudenza applicativa
    • Sulla riapertura dopo assoluzione penale con formula piena: conferma dei presupposti e delle forme della riapertura; competenza del medesimo CDD con sezione diversa. [CNF, sent. n. 104 del 5 maggio 2021]. (codicedeontologico-cnf.it)

Se vuoi, posso integrare il testo della tua relazione inserendo puntualmente: a) i passaggi motivazionali salienti delle massime CNF citate; b) le formule-tipo per il dispositivo in caso di riapertura ex art. 55, lett. a) o b), con rinvio agli articoli pertinenti del Reg. CNF n. 2/2014.