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…Al minore è invece stato nominato un curatore speciale che lo ha assistito e rappresentato in giudizio. Adesso il giovane è divenuto maggiorenne. Posso ricevere da lui, previa revoca del mandato del Curatore, esplicito mandato difensivo per acquisire informazioni, accedere agli atti, formulare istanze relativamente ai procediemnti già pendenti presso il Tribunale per i minori? In questo caso devo segnalare la circostanza al Curatore ai sensi dell’art. 45 CDF? Assumere questo incarico mi espone al rischio di cui all’art. 68 c. 5 CDF?

Risposta breve

  • No: non puoi assumere il mandato del neomaggiorenne per attività riferite ai procedimenti familiari/minorili in cui hai già assistito il padre. L’art. 68, comma 5, CDF impone l’astensione “viceversa” (da genitore a minore) nelle controversie della stessa natura, senza limiti temporali; si aggiunge il generale divieto di conflitto (art. 24 CDF). CNF ha più volte confermato il divieto. Accettare l’incarico espone al rischio sanzionatorio di cui all’art. 68 CDF.
  • Prima ancora: finché risulta in carica un collega (il curatore speciale), non puoi contattare o ricevere direttamente la parte assistita da quel collega (art. 41 CDF). Occorre una formale cessazione/revoca della nomina del curatore.
  • Obbligo di informativa ex art. 45 CDF: l’onere di segnalare al collega subentrando opera nei casi di sostituzione per revoca o rinuncia. Se vi fosse una (lecita) sostituzione del curatore e tu fossi nominata difensore, allora sì, andrebbe data pronta comunicazione al collega ai sensi dell’art. 45 CDF. Ma in questo caso l’assunzione è preclusa dall’art. 68, co. 5 CDF.

Dettaglio e riferimenti

  • Divieto “genitore/minore e viceversa”: “L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.” (art. 68, co. 5, CDF). La giurisprudenza CNF ribadisce che il divieto è assoluto e non soggetto a termini, distinto dalla regola del biennio del comma 1 e dall’estraneità oggettiva del comma 2: v. CNF 23 luglio 2024, n. 307; CNF 15 luglio 2025, n. 207. Le massime sono consultabili nella banca dati CNF. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Conflitto di interessi: a prescindere dall’art. 68, co. 5, sussiste il dovere di astensione ex art. 24 CDF ove il nuovo mandato interferisca con l’interesse del tuo attuale/ex assistito (il padre) o con lo svolgimento dell’incarico in corso; CNF ha riaffermato la “tipicità tendenziale” delle ipotesi di conflitto e i criteri applicativi. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Contatti con parte assistita da collega: è vietato ricevere o contattare direttamente la parte che sai assistita da altro difensore, salvo consenso del collega o sua presenza (art. 41 CDF). CNF, 11 luglio 2023, n. 152. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Sostituzione del collega e dovere di informativa: art. 45 CDF impone al nuovo difensore (in caso di revoca/rinuncia del precedente) di rendere nota senza indugio la propria nomina al collega sostituito; prassi confermata da CNF 18 settembre 2019, n. 82. (mondodiritto.it)
  • Sanzioni: la violazione dell’art. 68, co. 5, comporta la sospensione da 1 a 3 anni; la violazione dell’art. 41 è punita con la censura. (cameradeontologiaforenseudine.it)

Conclusione operativa

  • Non assumere il mandato del neomaggiorenne nei procedimenti familiari/minorili connessi a quelli in cui assisti/hai assistito il padre: sarebbe vietato dall’art. 68, co. 5 CDF ed integra(rebbe) anche conflitto ex art. 24 CDF.
  • Non intrattenere contatti diretti con il giovane finché risulti assistito da curatore/difensore (art. 41 CDF).
  • L’eventuale comunicazione ex art. 45 CDF diventerebbe attuale solo nel diverso (e lecito) caso di tua sostituzione a un collega: qui, però, il subentro è precluso.

Se vuoi, posso aiutarti a predisporre una breve nota di astensione motivata da inviare al giovane e al TM, con i riferimenti agli artt. 24 e 68, co. 5, CDF e alle massime CNF. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it

preparami una breve nota di astensione motivata da inviare al giovane e al TM, con i riferimenti agli artt. 24 e 68, co. 5, CDF e alle massime CNF

Di seguito due modelli sintetici e pronti all’uso.

A) Nota di astensione al giovane ormai maggiorenne Oggetto: Astensione dall’assunzione del mandato – artt. 24 e 68, co. 5, CDF Caro/a [Nome], ti ringrazio per la fiducia, ma non posso assumere la tua difesa in procedimenti aventi natura familiare/minorile connessi a quelli in cui ho assistito tuo padre. Infatti:

  • l’art. 68, comma 5, del Codice Deontologico Forense impone all’avvocato che abbia assistito un genitore di astenersi dall’assistere successivamente il figlio (e viceversa) in controversie aventi la medesima natura; si tratta di divieto assoluto, non soggetto a termine. (officeadvice.net)
  • permane, in ogni caso, il dovere generale di astensione in presenza anche solo di conflitto potenziale di interessi (art. 24 CDF). (ordineavvocatienna.it) Pertanto, nel tuo esclusivo interesse e a tutela della correttezza del contraddittorio, mi astengo dall’assumere l’incarico e ti invito a rivolgerti a un collega di fiducia estraneo alle pregresse difese. Resto a disposizione per fornire, ove necessario, i riferimenti del fascicolo pubblico e per eventuali chiarimenti sui soli profili deontologici. Cordiali saluti [Luogo, data] Avv. [Nome e COA]

B) Comunicazione al Tribunale per i Minorenni Oggetto: Comunicazione di astensione ex artt. 24 e 68, co. 5, CDF – Proc. n. [RG] Ill.mo Tribunale per i Minorenni di [sede], la sottoscritta Avv. [Nome], difensore di [Padre], espone che in data [•] il figlio [Nome], divenuto maggiorenne, ha prospettato il conferimento di mandato difensivo per attività attinenti/collegate ai procedimenti in epigrafe. Per ragioni deontologiche:

  • ai sensi dell’art. 68, co. 5, CDF, sussiste divieto assoluto di prestare assistenza al figlio in successive controversie della medesima natura, essendo la scrivente già difensore del genitore nella medesima materia; (officeadvice.net)
  • in via generale, l’art. 24 CDF impone l’astensione anche in presenza di conflitto solo potenziale. (ordineavvocatienna.it) La giurisprudenza disciplinare CNF ha ribadito l’operatività del divieto e dei doveri di astensione in materia familiare/minorile (tra le altre, CNF, 14 giugno 2024, n. 261; CNF, 15 luglio 2025, n. 207; nonché sul profilo del conflitto, CNF, 25 luglio 2023, n. 160). (foroeuropeo.it) Per tali motivi si comunica formale astensione dall’assumere l’incarico prospettato, precisando che non sono state acquisite né utilizzate informazioni riservate oltre quelle già agli atti. Si chiede di voler prendere atto. Distinti ossequi [Luogo, data] Avv. [Nome e COA] PEC: [•]

Note sui riferimenti

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it