n linea di principio no: nella fase istruttoria preliminare le “dichiarazioni” da assumere sono quelle dell’iscritto (l’avvisato/incolpato), che può essere invitato dal Consigliere istruttore a rendere dichiarazioni con l’assistenza del proprio difensore; il difensore può depositare osservazioni, deduzioni e documenti, ma non sostituirsi all’iscritto nel rendere dichiarazioni “personali”. Riferimenti:
- Reg. CNF n. 2/2014, art. 15, commi 1–2 (invito all’iscritto a presentare osservazioni/deduzioni e possibilità di sentirlo con l’assistenza del difensore). (consigliodistrettuale.it)
- L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 59, co. 1, lett. g (sono utilizzabili “le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato”, non dal difensore). (foroeuropeo.it)
Eccezioni pratiche:
- Il Consigliere istruttore può comunque assumere “informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti” (art. 15, co. 2, Reg. 2/2014). Ciò può includere, in astratto, anche il difensore, ma solo per fatti di scienza propria non coperti da segreto; resta fermo il dovere di segretezza e riservatezza ex art. 13 CDF. (consigliodistrettuale.it)
Avvertenza rilevante:
- Le dichiarazioni rese dall’incolpato al Consigliere istruttore nella fase preprocedimentale possono essere valutate contro di lui; principio confermato da CNF, sent. n. 283 del 28 giugno 2024, e Cass. SS.UU. n. 36660 del 14 dicembre 2022. (codicedeontologico-cnf.it)
In sintesi: il difensore può e deve interloquire mediante memorie e deduzioni e assistere l’assistito durante l’audizione; le “dichiarazioni” valutabili come tali sono, di regola, quelle dell’incolpato. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it
Sintesi operativa
- Il difensore PUÒ chiedere di essere ascoltato dal Consigliere istruttore nella fase istruttoria preliminare, ma NON vanta un diritto a un’audizione “orale” autonoma: la decisione di sentirlo rientra nella discrezionalità dell’istruttore. La norma prevede espressamente l’audizione dell’iscritto (avvisato/incolpato) con assistenza del suo difensore e, in generale, la facoltà dell’istruttore di assumere informazioni e testimonianze; non impone però l’ascolto del difensore per illustrare le memorie. Riferimenti: art. 15, commi 1-2, Reg. CNF n. 2/2014. (codicedeontologico-cnf.it)
- Strada maestra: il difensore deposita osservazioni e documenti scritti, assiste l’iscritto se questi è invitato a rendere dichiarazioni e, se ritiene utile un confronto, può motivatamente chiedere di essere sentito; l’eventuale audizione resta rimessa alla valutazione del Consigliere istruttore nell’ambito dei “poteri di assunzione di informazioni e testimonianze”. Riferimenti: art. 15, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014. (codicedeontologico-cnf.it)
- Dopo l’approvazione del capo d’incolpazione, è espressamente riconosciuto all’incolpato (non al difensore in via autonoma) il diritto di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore per essere sentito ed esporre le proprie difese; il difensore lo assiste. Riferimento: art. 17, comma 2, lett. c), Reg. CNF n. 2/2014. (codicedeontologico-cnf.it)
Quadro di principi utili
- Natura amministrativa e flessibile della fase pre-procedimentale: le “osservazioni” dell’avvisato servono a orientare gli accertamenti; non esiste un catalogo tipizzato di atti orali difensivi vincolanti per l’istruttore. Cass., SS.UU., 16 luglio 2021, n. 20384. (studiocerbone.com)
- Prove utilizzabili: sono utilizzabili, tra l’altro, le dichiarazioni e i documenti “provenienti dall’incolpato” e gli atti formati in istruttoria; ciò conferma che il perno della fase è l’iscritto, mentre l’interlocuzione del difensore è tipicamente scritta e di assistenza. Riferimento: art. 23, Reg. CNF n. 2/2014. (codicedeontologico-cnf.it)
- Avvertenza: le dichiarazioni rese personalmente dall’incolpato al Consigliere istruttore nella fase pre-procedimentale possono essere utilizzate anche a suo sfavore. CNF, sent. n. 283 del 28 giugno 2024; Cass., SS.UU., 14 dicembre 2022, n. 36660. (codicedeontologico-cnf.it)
Conclusione
- Sì: il difensore può domandare di essere sentito per illustrare le osservazioni; no: non esiste un diritto a ottenerlo. È buona prassi motivare l’istanza indicando i profili che si chiarirebbero utilmente e, in alternativa, far assistere l’iscritto in un’audizione richiesta dall’istruttore o dall’iscritto stesso (dopo il capo). Riferimenti normativi: artt. 15, 17 e 23 Reg. CNF n. 2/2014; L. 247/2012, artt. 58-59. (codicedeontologico-cnf.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it