In breve: no, non è lecito deontologicamente. Anche un avvocato estraneo alla causa deve astenersi da espressioni sconvenienti o offensive verso colleghi, inclusi post sui social. La critica è ammessa solo se misurata, pertinente e necessaria alla tutela di un diritto; definizioni come “vergognoso” e “ignorante”, riferite a un collega, integrano illecito disciplinare.
Riferimenti normativi
- Doveri di probità, dignità e decoro: art. 9 CDF; art. 3 e 35 L. 247/2012 (valori fondanti della professione).
- Divieto di espressioni sconvenienti e offensive: art. 52 CDF.
- Rapporti con i colleghi: divieto di apprezzamenti denigratori sulla capacità professionale se non strettamente necessari alla difesa e quando il collega sia parte del giudizio: art. 42 CDF.
Giurisprudenza CNF (esempi pertinenti)
- Offese al collega (“dilettante allo sbaraglio”; “sopralluogo come gita turistica”): illecito anche fuori dall’attività strettamente processuale; sanzione confermata. CNF, sent. n. 312 del 5 settembre 2024 (Pres. f.f. Corona, Rel. D’Agostino).
- Offese nella sfera non professionale/“vita privata”: illecito perché l’avvocato deve mantenere dignità e decoro “in ogni situazione”. CNF, sent. n. 311 del 5 settembre 2024 (Pres. Berti Arnoaldi Veli).
- Attacchi personali al collega: “la difesa non giustifica l’offesa”. CNF, sent. n. 23 del 30 gennaio 2025 (Pres. Brienza).
- Espressioni ingiuriose verso collega (“si vergogni”, “carenze palmari”): responsabilità disciplinare confermata. CNF, sent. n. 73 del 13 marzo 2024 (Pres. Napoli, Rel. Cosimato).
- Veridicità dei fatti irrilevante a scriminare l’illecito: il divieto tutela dignità e decoro a prescindere. CNF, sent. n. 191 del 4 luglio 2025.
- In generale: la critica, anche aspra, è consentita, ma non può degenerare in offese verso difensori, controparti o giudice. CNF, sent. n. 56 del 16 luglio 2019 (Pres. Logrieco, Rel. Pardi); CNF, sent. n. 221 del 28 dicembre 2018 (Pres. Mascherin, Rel. Labriola).
Conseguenze disciplinari
- Le sanzioni vanno dall’avvertimento alla censura, fino alla sospensione e, nei casi più gravi, alla radiazione (art. 50 L. 247/2012). La misura dipende da gravità, diffusività del mezzo (social), reiterazione e contenuto dell’offesa. In casi analoghi il CNF ha ritenuto congrua almeno la censura.
Conclusione operativa
- Pubblicare sui social offese personali al collega incaricato (“vergognoso”, “ignorante”, “fandonie giudiziarie”) viola gli artt. 42 e 52 CDF, oltre ai doveri di dignità e decoro, ed espone a procedimento disciplinare davanti al CDD competente, con eventuale impugnazione al CNF.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it