Capito: vuoi un modello sintetico di motivazione per archiviare quando “manca la prova” dell’illecito deontologico contestato. Di seguito formule pronte e adattabili.
Base normativa essenziale
- Art. 58, L. n. 247/2012: l’archiviazione può essere deliberata, con motivazione, in qualunque fase quando l’addebito risulta manifestamente infondato.
- Art. 19, Reg. CNF n. 2/2014: esigenza di motivazione del provvedimento di archiviazione.
- Art. 14, commi 1-2, Reg. CNF n. 2/2014: comunicazione dell’archiviazione al segnalato-interessato.
Standard di valutazione e onere della prova
- In sede disciplinare vige il principio accusatorio e la presunzione di non colpevolezza; occorre un adeguato grado di certezza, altrimenti si proscioglie “in dubio pro reo”. Rinvii: CNF, sent. n. 30 del 26 febbraio 2024; n. 131 del 18 aprile 2024; n. 282 del 28 giugno 2024; n. 429 del 23 novembre 2024; nonché n. 230 del 23 dicembre 2017 e n. 50 del 7 marzo 2016.
- Sul controllo del CNF: in caso di ricorso contro l’archiviazione per manifesta infondatezza, il sindacato riguarda solo la sufficienza e congruità della motivazione, non la fondatezza nel merito degli addebiti. Rinvii: CNF, sent. n. 175 del 26 giugno 2025; CNF, sent. n. 353 del 7 ottobre 2024.
Formule di motivazione (scegline/combinale in base al caso) 1) Mancanza di elementi oggettivi a sostegno
- “Gli elementi acquisiti (esposto e documentazione allegata) non consentono di ritenere provati i fatti costitutivi delle ipotizzate violazioni deontologiche. Non sono stati indicati né emergono riscontri oggettivi idonei a superare la soglia del ragionevole dubbio; pertanto, in applicazione dei principi accusatori e della presunzione di non colpevolezza, l’addebito risulta manifestamente infondato ai sensi dell’art. 58 L. n. 247/2012 e dell’art. 19 Reg. CNF n. 2/2014 (CNF, sentt. n. 30/2024; n. 131/2024; n. 282/2024; n. 429/2024; n. 230/2017; n. 50/2016).”
2) Allegazioni generiche/non circostanziate
- “L’esposto contiene allegazioni generiche e non circostanziate: mancano indicazione di tempi, luoghi, condotte specifiche e relativi riscontri. L’istruttoria preliminare non ha fatto emergere elementi integrativi di prova. La carenza strutturale dell’allegazione e della prova rende l’addebito manifestamente infondato (art. 58 L. n. 247/2012; art. 19 Reg. CNF n. 2/2014; CNF, sent. n. 30/2024 e n. 282/2024).”
3) Scritti difensivi/condotta processuale dell’avvocato
- “Le espressioni contenute negli scritti difensivi dell’avv. … risultano pertinenti al thema decidendum e mantenute entro i limiti della continenza formale e sostanziale. Non emergono espressioni gratuitamente offensive né attribuzioni di fatti determinati estranei o irrilevanti rispetto alla controversia. La mera contrarietà delle tesi difensive all’interesse della parte esponente è evenienza fisiologica del contraddittorio e non integra di per sé violazione degli artt. 9 e 10 CDF. Difettando prova di un uso eccedente la necessità difensiva, l’addebito è manifestamente infondato (CNF, sentt. n. 30/2024; n. 131/2024; n. 282/2024; n. 429/2024).”
4) Documenti prodotti inidonei/contraddittori
- “La documentazione prodotta è intrinsecamente inidonea a fondare l’addebito: essa si limita a rappresentazioni unilaterali e non corrobora i profili di violazione dedotti; i pochi riscontri offerti sono tra loro contraddittori e non consentono un accertamento con il necessario grado di certezza. Ne discende la manifesta infondatezza della notizia di illecito (art. 58 L. n. 247/2012; CNF, sent. n. 353/2024).”
Chiusura tipo (PQM)
- “Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione delibera l’archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di illecito ai sensi dell’art. 58 L. n. 247/2012 e dell’art. 19 Reg. CNF n. 2/2014. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito ex art. 14, commi 1-2, Reg. CNF n. 2/2014.”
Avvertenze su impugnazioni e comunicazioni
- L’archiviazione va comunicata anche al segnalato-interessato; la comunicazione consente, tra l’altro, l’eventuale azione risarcitoria contro il segnalante in caso di esposto temerario. Rinvio: CNF, sent. n. 219 del 6 novembre 2020.
- È inammissibile l’impugnazione dell’archiviazione proposta dall’incolpato prosciolto: l’art. 61 L. n. 247/2012 gli riconosce legittimazione solo avverso decisioni che affermano la sua responsabilità. Rinvii: CNF, sent. n. 151 del 24 aprile 2024; n. 87 del 3 maggio 2021; n. 235 del 29 dicembre 2015; in senso conforme anche CNF, sent. n. 14/2024 e n. 16/2024 (difetto di legittimazione dell’esponente).
- Se nel fascicolo è presente un provvedimento penale di archiviazione, chiarire che non fa giudicato in sede disciplinare e non esclude ex se la configurabilità di violazioni deontologiche. Rinvio: CNF, sent. n. 346 del 27 settembre 2024.
Nota sul controllo CNF
- Per prevenire annullamenti, la motivazione deve essere “sufficiente e adeguata” rispetto alla valutazione di manifesta infondatezza, alla luce degli atti disponibili. Rinvii: CNF, sent. n. 175 del 26 giugno 2025; n. 353 del 7 ottobre 2024.
Le sentenze citate sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
Se vuoi, posso trasformare queste formule in un testo unico cucito sul tuo caso concreto (inserendo fatti, date, atti visionati e riferimenti specifici agli artt. del CDF eventualmente evocati nell’esposto).