Sintesi operativa (alla data del 2 febbraio 2026)
- Qualificazione dell’illecito: l’omessa o tardiva fatturazione dei compensi integra illecito deontologico (artt. 16 e 29, comma 3, CDF). L’obbligo di fatturare sorge al momento del pagamento; la violazione rileva disciplinarmente anche quando riguardi somme qualificate come “palmario”. Riferimenti: CDF artt. 16 e 29, co. 3; Cass., Sez. Unite, 8 giugno 2023, n. 16252 (sul palmario); CNF, 9 dicembre 2024, n. 453. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF. (studiocascianoguerrini.it)
- Termine di prescrizione e atti interruttivi: l’azione disciplinare si prescrive in 6 anni “dal fatto”, con interruzioni tipizzate (a) comunicazione all’iscritto della notizia d’illecito; (b) notifica della decisione del CDD; (c) sentenza del CNF su ricorso. Ogni interruzione fa decorrere un nuovo termine di 5 anni; la durata complessiva non può superare 7 anni e 6 mesi, al netto delle eventuali sospensioni. Riferimenti: art. 56 L. 247/2012; CNF, 28 febbraio 2023, n. 14. (edizionieuropee.it)
- Dies a quo per l’omessa/tardiva fatturazione: orientamento CNF più recente e oggi prevalente
- La condotta è “permanente”, ma, per evitare un’irragionevole imprescrittibilità, la permanenza non si estende oltre il termine utile per presentare la dichiarazione dei redditi dell’anno di incasso; pertanto, il dies a quo della prescrizione va fissato, al più tardi, al 31 dicembre dell’anno successivo all’incasso. Riferimenti: CNF, 22 marzo 2025, n. 65; CNF, 20 giugno 2025, n. 162; CNF, 26 giugno 2025, n. 182. (codicedeontologico-cnf.it)
- Orientamenti precedenti (oggi superati o residuali)
- Dies a quo coincidente con la cessazione della condotta omissiva (cioè con la regolarizzazione/fatturazione): CNF, 27 maggio 2024, n. 219; 6 novembre 2024, n. 411; 27 settembre 2024, n. 343; talora richiamato anche da Cass., Sez. Unite, 14 aprile 2023, n. 10085. (codicedeontologico-cnf.it)
- Dies a quo ancorato, al più tardi, ai termini di conservazione delle scritture contabili ex art. 43 DPR 600/1973 (4 o 5 anni a seconda del periodo d’imposta): CNF, 27 settembre 2024, n. 340. (codicedeontologico-cnf.it)
- Regola pratica di calcolo
- Incasso nel 2019 → dies a quo: 31 dicembre 2020 → prescrizione “secca” al 31 dicembre 2026; interruzioni possibili ex art. 56, con limite massimo complessivo di 7 anni e 6 mesi (quindi, al più, sino al 30 giugno 2028, salvo sospensioni). Riferimenti: art. 56 L. 247/2012; CNF 162/2025, 182/2025. (edizionieuropee.it)
- Ulteriori precisazioni utili
- L’obbligo fiscale di emissione della fattura è, in via generale, “entro 12 giorni” dall’incasso (fatturazione elettronica), con registrazione entro il 15 del mese successivo: dato spesso richiamato anche in sede disciplinare per qualificare la condotta. Riferimento: DPR 633/1972, artt. 6, co. 3, 21, co. 4, e 23; CNF, 26 giugno 2025, n. 182. (codicedeontologico-cnf.it)
In sintesi: oggi il CNF individua, per l’omessa/tardiva fatturazione, il dies a quo della prescrizione, al più tardi, nel 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’incasso; da lì decorrono i 6 anni ex art. 56 L. 247/2012 (con gli atti interruttivi tipizzati e il tetto massimo di 7 anni e 6 mesi). Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it