Sì, ma con limiti precisi.
- Ammissibilità in generale: le fonoregistrazioni sono utilizzabili come prova nel procedimento disciplinare forense se non ottenute in violazione di legge. Rientrano tra le “riproduzioni fonografiche” ex art. 2712 c.c. e valgono se l’autenticità non è contestata dalla parte contro cui sono prodotte; se la controparte contesta in modo chiaro, circostanziato e con elementi oggettivamente rilevanti, la registrazione non può essere utilizzata. Riferimenti: art. 2712 c.c.; CNF, sent. 9 settembre 2017, n. 119; CNF, sent. 27 luglio 2020, n. 140.
- Privacy e trattamento dei dati: l’uso processuale della registrazione non è, di regola, precluso dal Codice privacy se è necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e i dati sono trattati solo per tale finalità e per il tempo strettamente necessario. Riferimento: Cass., Sez. Un., sent. 16 luglio 2021, n. 20384; d.lgs. 196/2003.
- Registrazioni “clandestine” e udienze disciplinari: non esiste un diritto/dovere di registrare l’udienza disciplinare, neppure su richiesta dell’incolpato; la fonoregistrazione di udienza all’insaputa dei presenti integra grave violazione deontologica e non è ammissibile come prova. Riferimenti: Cass., Sez. Un., sent. 30 marzo 2021, n. 8777; CNF, sent. 7 marzo 2023, n. 32.
- Trascrizione: nella prassi, ai fini del pieno contraddittorio e della valutazione del contenuto, si richiede la trascrizione della registrazione prodotta; l’inquadramento resta quello delle riproduzioni ex art. 2712 c.c., ferma la possibilità per il CDD/CNF di indicare modalità operative nei propri regolamenti. Riferimenti: art. 2712 c.c.; prassi applicativa richiamata in CNF, n. 119/2017 e n. 140/2020.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it