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Vuoi un modello di “provvedimento” che dichiara inammissibili i mezzi istruttori per irrilevanza/superfluità, o ti serve prima l’inquadramento dei presupposti e dei limiti? Intanto ti riassumo la cornice e ti propongo uno schema sintetico, con riferimenti.

1) Presupposti e limiti

  • Libero convincimento anche in sede disciplinare: il giudice della deontologia ha ampia discrezionalità nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove; può quindi non ammettere o revocare prove ritenute inutili, irrilevanti o manifestamente superflue, purché motivi in modo logico e coerente. Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 120 del 9 settembre 2017 (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Motivazione “sufficiente”: non è necessario confutare una per una tutte le richieste istruttorie respinte né “presentare una propria lista testimoniale”, se dagli atti già acquisiti il convincimento risulta logicamente giustificato. CNF, sent. n. 281 del 6 ottobre 2025 (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Mancata ammissione della prova: incide sul merito della decisione (sull’efficacia giustificativa) ma non sul controllo di legittimità in Cassazione; il CNF può comunque compiere ogni indagine ritenuta necessaria ex art. 63 R.D. 37/1934. Cass., SS.UU., sent. 14 dicembre 2016, n. 25627. (renatodisa.com)
  • Utilizzo di atti/prove già formati (anche penali): è legittimo fondare la decisione disciplinare su risultanze documentali e su prove del parallelo processo penale, restando autonoma la valutazione della loro rilevanza disciplinare. CNF, sent. n. 130 del 2 maggio 2025; CNF, sent. n. 264 del 24 settembre 2025. (codicedeontologico-cnf.it)

2) Schema sintetico di provvedimento (CDD/CNF) di inammissibilità per irrilevanza/superfluità

  • Visti: art. 50 ss. L. n. 247/2012; Reg. CNF n. 2/2014 (artt. 21-23 sul dibattimento e la prova); art. 63 R.D. 37/1934; atti di causa.
  • Rilevato che:
    • i fatti storici oggetto di incolpazione risultano già adeguatamente provati dagli atti/documenti in atti (specificare);
    • le istanze istruttorie di parte (indicare quali) non appaiono idonee ad aggiungere elementi utili ai fini del decidere, perché vertono su circostanze non controverse/già acquisite/estranee al thema decidendum.
  • Considerato che:
    • il giudice disciplinare, in forza del principio del libero convincimento, valuta l’ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove e può escludere quelle inutili o superflue/irrilevanti, purché con motivazione logica e coerente (CNF n. 120/2017; CNF n. 281/2025); (codicedeontologico-cnf.it)
    • la mancata ammissione di prove sollecitate non determina nullità del procedimento e non integra vizio di legittimità, ferma la possibilità per il CNF di compiere ogni ulteriore indagine necessaria (Cass., SS.UU., n. 25627/2016; art. 63 R.D. 37/1934). (renatodisa.com)
  • P.Q.M.:
    • Dichiara inammissibili le richieste istruttorie di parte (elenco analitico) per irrilevanza/superfluità ai fini del decidere, ai sensi dei principi giurisprudenziali richiamati.
    • Dispone procedersi alla decisione allo stato degli atti/ovvero ammette solo i seguenti mezzi ritenuti pertinenti e necessari (se del caso).

Note operative

  • Specifica sempre: (i) quali richieste vengono respinte; (ii) su quali circostanze vertevano; (iii) perché tali circostanze sono irrilevanti, superflue o già provate aliunde. La motivazione, anche sintetica, deve rendere intellegibile il percorso logico. CNF n. 281/2025. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Se utilizzi risultanze penali, chiarisci l’autonomia del giudizio disciplinare e il perché quelle risultanze sono decisive nel caso concreto. CNF n. 130/2025; CNF n. 264/2025. (codicedeontologico-cnf.it)

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

  • Art. 63 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (poteri istruttori del CNF). Cass., SS.UU., 14 dicembre 2016, n. 25627. (renatodisa.com)
  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 50-61 (procedimento disciplinare; rinvii). Reg. CNF n. 2/2014, artt. 21-23 (dibattimento e prove). CNF, sent. n. 120/2017; CNF, sent. n. 281/2025; CNF, sent. n. 130/2025; CNF, sent. n. 264/2025. (codicedeontologico-cnf.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it

Se ti occorre, posso adattare lo schema al tuo caso (indicami sede, sezione, capi di incolpazione e mezzi istruttori dedotti).

preparami il modello

Ecco un modello essenziale, adattabile a CDD (primo grado) o CNF (in sede di appello), per dichiarare l’inammissibilità/irrilevanza/superfluità di mezzi istruttori. Ho inserito i riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti. Se vuoi, lo personalizzo con i tuoi dati di causa.

— MODELLO — Intestazione

  • Consiglio Distrettuale di Disciplina di [Distretto] / Consiglio Nazionale Forense – Sezione Disciplinare
  • Procedimento n. [•••] R.G.
  • Incolpato: Avv. [Nome Cognome] (C.F. [•••]) – Foro di [•••]
  • Difensore: Avv. [•••]
  • Oggetto: istanze istruttorie dell’incolpato del [data] e/o del Pubblico Ministero del [data]
  • Udienza del [data]

Provvedimento sulle richieste istruttorie: inammissibilità per irrilevanza/superfluità e/o genericità Visti

  • Art. 59 L. 31 dicembre 2012, n. 247, in particolare:
    • comma 1, lett. d), n. 4 (onere di indicare i testimoni “con l’enunciazione sommaria delle circostanze” e termine di sette giorni liberi prima del dibattimento);
    • lett. f) (poteri del collegio di ammettere/acquisire le ulteriori prove “necessarie o utili”);
    • lett. g) (utilizzabilità degli atti formati e dei documenti acquisiti nella fase istruttoria e nel dibattimento; utilizzabilità di esposti/verbali istruttori solo se la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento). (edizionieuropee.it)
  • Regolamento CNF n. 2/2014, artt. 21–23 (dibattimento e prova), per quanto qui richiamato; in particolare:
    • condizione di ammissibilità dell’istanza testimoniale: indicazione almeno sommaria delle circostanze su cui il teste deporrà;
    • utilizzabilità degli esposti/verbali istruttori solo se l’esponente è citato come teste in dibattimento. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Per il solo giudizio davanti al CNF in sede di gravame: art. 63 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (facoltà del CNF di procedere, anche d’ufficio, a tutte le indagini ritenute necessarie). (eius.it)
  • Cass., Sez. Unite, 27 dicembre 2019, n. 34476 (richiamo all’art. 63 R.D. n. 37/1934 e ai poteri istruttori del CNF). (eius.it)

Rilevato in fatto

  • Che con istanza depositata in data [data], l’incolpato ha richiesto: 1) escussione dei testimoni [Tizio, Caio, …], senza/ovvero con generica indicazione delle circostanze; 2) acquisizione dei documenti [descrizione]; 3) rinnovo/estensione dell’istruttoria su [circostanze].
  • Che il thema decidendum risulta circoscritto ai capi di incolpazione [A, B, …] approvati con delibera del CDD del [data] (artt. 51–52 L. n. 247/2012). (edizionieuropee.it)
  • Che dagli atti già acquisiti in istruttoria e in dibattimento (verbali, documenti [elenco sintetico]) emergono i fatti storici rilevanti ai fini della decisione.

Considerato in diritto 1) Sulla genericità/tardività formale delle istanze testimoniali

  • L’istanza che indica testimoni senza l’“enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti” è inammissibile (art. 59, co. 1, lett. d), n. 4, L. n. 247/2012; conformi gli artt. 21–23 Reg. CNF n. 2/2014). Parimenti, è inammissibile la deduzione e/o la produzione effettuata oltre il termine dei sette giorni liberi prima del dibattimento. (edizionieuropee.it)

2) Sulla irrilevanza e superfluità

  • Il Collegio ammette soltanto le prove “necessarie o utili per l’accertamento dei fatti” (art. 59, co. 1, lett. f, L. n. 247/2012): ne consegue il rigetto delle istanze che vertono su circostanze non controverse, estranee ai capi di incolpazione o già provate aliunde, poiché manifestamente superflue. (edizionieuropee.it)

3) Su esposti/verbali istruttori non confermati

  • Gli esposti o i verbali di dichiarazioni resi in fase istruttoria sono utilizzabili solo se la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento; resta comunque utilizzabile la documentazione oggettiva allo stesso eventualmente allegata (art. 59, co. 1, lett. g, L. n. 247/2012; art. 23 Reg. CNF n. 2/2014; CNF, n. 30/2025). (edizionieuropee.it)

4) (Solo per il CNF, in appello)

  • La mancata ammissione di specifiche prove in primo grado non determina di per sé nullità, potendo il CNF disporre in ogni momento, anche d’ufficio, le indagini ritenute necessarie ai sensi dell’art. 63 R.D. n. 37/1934; resta fermo che in questa sede l’assunzione di nuove prove ha carattere eccezionale e strumentale all’accertamento (Cass., SS.UU., n. 34476/2019; v. anche prassi CNF). (eius.it)

Applicazione al caso concreto

  • Le richieste sub 1) sono inammissibili per genericità [mancata indicazione delle circostanze ex art. 59, co. 1, lett. d), n. 4] e/o tardività [deposito del …, oltre il termine legale]; in ogni caso, vertono su fatti già documentalmente provati [indicare] e sono quindi superflue.
  • Le richieste sub 2) sono irrilevanti poiché attengono a circostanze estranee ai capi [A/B] o non controverse.
  • Le richieste sub 3) sono inammissibili poiché fondate su esposti/verbali non confermati in dibattimento dall’esponente citato, salva la valutazione della documentazione allegata già acquisita agli atti.

P.Q.M.

  • Dichiara inammissibili e/o rigetta, per i motivi esposti in motivazione: a) la richiesta di escussione dei testi [elencare], per genericità ex art. 59, co. 1, lett. d), n. 4 L. n. 247/2012 e per irrilevanza/superfluità ai sensi della lett. f) della medesima norma; b) la richiesta di acquisizione dei documenti [elencare], per irrilevanza rispetto ai capi di incolpazione; c) ogni ulteriore istanza istruttoria basata su esposti/verbali istruttori non confermati in dibattimento dall’esponente, ferma l’utilizzabilità della documentazione allegata già ritualmente acquisita (art. 59, co. 1, lett. g, L. n. 247/2012; art. 23 Reg. CNF n. 2/2014).
  • Fissa per la prosecuzione del dibattimento e conclusioni l’udienza del [data] ore [•].
  • Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

[Luogo], [data] Il Presidente [firma] L’Estensore [firma] Il Segretario [firma]

Note d’uso

  • Compila sempre l’elenco analitico delle prove respinte, indicando: quali testimoni/documenti; su quali circostanze; perché irrilevanti/superflui o formalmente inammissibili (genericità; tardività).
  • Se l’istanza si fonda su esposti/verbali non confermati, richiama espressamente il vincolo di cui all’art. 59, co. 1, lett. g), L. n. 247/2012 e all’art. 23 Reg. CNF n. 2/2014.

Riferimenti

  • L. n. 247/2012, art. 59, co. 1, lett. d) n. 4, lett. f), lett. g), lett. n). (edizionieuropee.it)
  • Reg. CNF n. 2/2014, artt. 21–23 (dibattimento e prova). (codicedeontologico-cnf.it)
  • R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 63 (poteri istruttori del CNF). (eius.it)
  • CNF, sent. n. 30 del 17 febbraio 2025 (su utilizzabilità esposti e allegati). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Cass., SS.UU., 27 dicembre 2019, n. 34476 (poteri istruttori CNF ex art. 63 R.D. n. 37/1934). (eius.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it

Vuoi che lo converta in un file compilabile con campi variabili (ad es. “tra parentesi quadre”) o che lo adatti al tuo fascicolo indicando fatti/capi/testi specifici?