Sì, ma solo a condizioni molto precise.
- Natura della prova: una fonoregistrazione è una “riproduzione fonografica” ex art. 2712 c.c. e può essere utilizzata nel disciplinare se non ottenuta in violazione di legge e se la parte contro cui è prodotta non la disconosce in modo chiaro e circostanziato; in caso di disconoscimento specifico, l’audio perde efficacia probatoria. In sede disciplinare il CNF applica questo criterio. Riferimenti: art. 2712 c.c.; CNF, 9.9.2017, n. 119; CNF, 27.7.2020, n. 140. (brocardi.it)
- Se la registrazione è “anonima”: l’anonimato del registrante non rende di per sé inutilizzabile l’audio, ma ne indebolisce l’affidabilità e facilita un disconoscimento efficace; non è consentito “sanare” il disconoscimento con una CTU fonometrica sostitutiva dell’onere probatorio. Riferimento: Cass. civ., Sez. lav., 18.12.1998, n. 12715 (principio richiamato in via generale sull’art. 2712 c.c.). (brocardi.it)
- Profili privacy: l’uso processuale dell’audio non è, in linea di principio, precluso dal Codice privacy se finalizzato a far valere o difendere un diritto in giudizio e nei limiti di necessità e proporzionalità (SS.UU. 16.7.2021, n. 20384). (codicedeontologico-cnf.it)
- Se l’audio proviene come allegato a un esposto anonimo: l’esposto in quanto tale è inutilizzabile ai fini della decisione perché l’autore non può essere citato per il dibattimento; restano però utilizzabili i documenti/atti autonomamente acquisiti in istruttoria o in dibattimento, inclusa la registrazione, purché sottoposti al contraddittorio. Riferimenti: art. 59, co. 6, lett. g), L. 247/2012; art. 23 Reg. CNF n. 2/2014; CNF, 17.2.2025, n. 30. (codicedeontologico-cnf.it)
- Limiti particolari: è illecito deontologico registrare clandestinamente le udienze; tali audio non possono sorreggere l’addebito. Riferimento: CNF, 7.3.2023, n. 32. (codicedeontologico-cnf.it)
- Standard probatorio: se l’unico materiale è un esposto anonimo e un file “anonimo” disconosciuto e non riscontrato, non si raggiunge la ragionevole certezza richiesta; opera l’in dubio pro reo. Riferimenti esemplificativi CNF su contraddittorio e insufficienza probatoria. (terzultimafermata.blog)
In sintesi: una fonoregistrazione anonima può essere utilizzata solo se legittimamente acquisita, messa a disposizione per il contraddittorio, non efficacemente disconosciuta ai sensi dell’art. 2712 c.c. e, se allegata a esposto anonimo, autonomamente acquisita in istruttoria. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it