Sì, il difensore può depositare una “dichiarazione testimoniale” del teste indicato in lista; la Sezione può poi decidere di non escuterlo oralmente, ma solo se motiva la superfluità/irrilevanza dell’esame e restano garantiti il contraddittorio e il diritto di “difendersi provando”.
Riferimenti e limiti
- Regola generale: nel dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti e di interrogare o far interrogare i testimoni indicati; la Sezione “provvede all’esame dei testimoni” ma ha anche il potere di ammettere/riammettere o non assumere prove non rilevanti o superflue. Reg. CNF n. 2/2014, art. 22, commi 2-3. (consigliodistrettuale.it)
- Potere di selezione delle prove: in sede disciplinare vige il libero convincimento; non è causa di nullità la mancata audizione di testi indicati se il Collegio ritiene motivatamente l’esame inutile/irrilevante perché dispone già di elementi sufficienti. CNF, sent. 165/2025. (codicedeontologico-cnf.it)
- Principio di acquisizione della prova: un elemento probatorio legittimamente introdotto (anche documentale o proveniente da altro procedimento) resta utilizzabile senza necessità di “repliche” formali in sede disciplinare, salva la valutazione di rilevanza e concludenza e i diritti difensivi dell’incolpato. CNF, sent. 280/2024. (codicedeontologico-cnf.it)
- Normativa di legge: nel dibattimento sono utilizzabili i documenti prodotti dall’incolpato; i verbali di dichiarazioni testimoniali raccolti in istruttoria che non siano stati confermati restano utilizzabili se la persona è stata citata per il dibattimento. Inoltre, in via suppletiva si applicano le norme del c.p.p. compatibili (tra cui le regole su ammissione/revoca delle prove). L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 59, comma 6, lett. g) e n). (edizionieuropee.it)
- Regola pratica correlata: se il teste è l’esponente, le sue dichiarazioni contenute nell’esposto sono utilizzabili solo se l’esponente è almeno citato come testimone; in difetto, l’esposto vale come mera notizia. CNF, orientamento costante. (edizionieuropee.it)
Conseguenze operative
- La “dichiarazione testimoniale” depositata dal difensore entra come documento; se il suo contenuto è decisivo e la difesa insiste per l’esame, la scelta di non sentire il teste dev’essere specificamente motivata, altrimenti può porsi un vulnus al diritto alla prova. In via suppletiva, vale l’analogia con l’art. 495 c.p.p. (ammissione e possibile revoca delle prove solo se superflue/irrilevanti, con onere di motivazione). L. 247/2012, art. 59, comma 6, lett. n) in relazione all’art. 495 c.p.p. (edizionieuropee.it)
- Buona prassi: depositare la dichiarazione, mantenere la formale richiesta di escussione, chiedere decisione espressa sull’ammissione e, in caso di diniego/revoca, far verbalizzare l’opposizione per preservare la doglianza.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it