Sì, oggi è consentito.
- Associazioni professionali: dopo la riforma del 2017 è stato eliminato il divieto di appartenenza a una sola associazione. L’art. 4 L. 247/2012, come modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, non contiene più il limite e il CNF ha chiarito che il correlato art. 70, comma 3, CDF (“l’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati”) deve ritenersi superato. Quindi l’avvocato può aderire a più associazioni. Riferimenti: art. 4 L. 247/2012 (testo vigente); CNF, parere 18 aprile 2018, n. 19. (normattiva.it)
- Società tra avvocati (STA): l’art. 4-bis L. 247/2012 non prevede alcun divieto di partecipazione a più STA; il precedente limite dell’era d.lgs. 96/2001 è stato superato dalla nuova disciplina. Inoltre, venuto meno il divieto deontologico “una sola associazione o società” (art. 70, co. 3, CDF) per effetto del parere CNF 19/2018, non residua oggi un ostacolo deontologico generale alla contemporanea partecipazione a più STA. Fermi gli altri requisiti dell’art. 4-bis (prevalenza dei soci professionisti, maggioranza degli amministratori avvocati, divieto di partecipazione tramite fiduciarie/trust/interposte). Riferimenti: art. 4-bis L. 247/2012; CNF, parere 18 aprile 2018, n. 19; v. anche ricostruzione di COA Milano – Il Foglio del Consiglio. (legislazionetecnica.it)
Cautele operative
- Obbligo di comunicare al COA la costituzione e ogni variazione di associazioni o società: art. 70, comma 2, CDF. (foroeuropeo.it)
- Restano applicabili i doveri deontologici (indipendenza, conflitti) e le incompatibilità dell’art. 18 L. 247/2012 a prescindere dal numero di compagini. (foroeuropeo.it)
Le sentenze e i pareri per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it