Premessa normativa essenziale
- La censura è una sanzione “formale” di biasimo (non interdittiva) prevista dall’art. 53, L. 31 dicembre 2012, n. 247. Non sospende lo ius postulandi. (brocardi.it)
Effetti diretti della censura
- Esecuzione: per le sanzioni formali (avvertimento e censura) l’esecuzione, a cura del COA ex art. 62 L. 247/2012 e art. 35 Reg. CNF n. 2/2014, si limita all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto; non è prevista la capillare comunicazione esterna riservata alle sanzioni interdittive. (foroeuropeo.it)
- Cautelare in Cassazione: per le sanzioni formali la sospensione cautelare dell’esecuzione è normalmente esclusa perché difetta il periculum in mora. Cass., SS.UU., ord. 27 dicembre 2017, n. 30998. (codicedeontologico-cnf.it)
Effetti riflessi (abilitazioni, elenchi, eleggibilità)
- Patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio): la presenza di una sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento impedisce l’iscrizione e comporta la cancellazione di diritto “in ogni tempo” dall’elenco ex art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. CNF, sent. 30 gennaio 2025, n. 12 (Pres. Greco, Rel. D’Agostino). (wiki.dirittopratico.it)
- Difese d’ufficio: per la permanenza nell’elenco è necessario “non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento” (oggi: avvertimento), sicché una censura definitiva è causa ostativa/cancellazione. Art. 29 disp. att. c.p.p. (d.lgs. 271/1989). (brocardi.it)
- Mediazione civile: tra i requisiti di onorabilità del mediatore vi è il “non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento”; la censura (o più) impedisce iscrizione o ne determina la cancellazione. Art. 4, co. 3, lett. c (oggi riformulata), d.m. 18 ottobre 2010, n. 180; v. prassi applicativa. (ordineavvocatinocerainferiore.it)
- Elezioni dei COA: sono eleggibili solo gli iscritti che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento; dunque la censura preclude la candidabilità per 5 anni. Art. 3, co. 3, L. 12 luglio 2017, n. 113; v. Corte cost., sent. 11 luglio 2019, n. 173. (foroeuropeo.it)
- Consigli distrettuali di disciplina (CDD): non possono candidarsi coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; la censura definitiva è causa ostativa. Art. 4, co. 5, lett. a), Reg. CNF 31 gennaio 2014, n. 1. (ordineavvocatichieti.it)
Effetti che la sola censura non produce
- Notifiche in proprio cartacee ex L. 21 gennaio 1994, n. 53: l’autorizzazione è negata/revocata in caso di sospensione o sanzione più grave; la sola censura non è causa ostativa. Art. 7 L. 53/1994. (foroeuropeo.it)
Durata degli effetti e rilievo come “precedente”
- La giurisprudenza forense ha chiarito che la sanzione disciplinare definitiva può rilevare senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa, quantomeno per specifici fini (es. requisiti/elenchi), con esclusione di una “estinzione automatica” degli effetti della censura decorso un certo termine. CNF, sent. 11 luglio 2023, n. 153. (ateneoweb.com)
- In ogni caso, la presenza di precedenti disciplinari (come la censura) è valutabile nella commisurazione di eventuali future sanzioni, ai sensi dei criteri di cui al Codice deontologico (art. 21 cdf) e alla L. 247/2012. (professionegiustizia.it)
In sintesi pratica
- La censura non impedisce in sé l’esercizio quotidiano della professione, ma ha ricadute importanti: preclude PSP, difese d’ufficio e mediazione; limita per 5 anni l’eleggibilità ai COA e, se definitiva, impedisce la candidatura ai CDD; resta annotata nel fascicolo personale ed è valutabile come precedente.
Le sentenze per esteso e i pareri citati sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it