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Risposta breve

  • Se non ci sono stati atti interruttivi né periodi di sospensione, l’azione disciplinare per il fatto commesso il 22 giugno 2019 si è prescritta il 22 giugno 2025 (6 anni “dal fatto”: art. 56, co. 1, L. 247/2012). (professionegiustizia.it)

Dettagli e riferimenti

  • Base normativa: art. 56, L. 31 dicembre 2012, n. 247 (“Prescrizione dell’azione disciplinare”): 6 anni dal fatto; la prescrizione è interrotta solo da tre atti tipizzati e tassativi — a) comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito; b) notifica della decisione del CDD; c) notifica della sentenza del CNF — da ciascuno dei quali decorre un nuovo termine di 5 anni; in ogni caso il termine complessivo non può superare 7 anni e 6 mesi, senza computare eventuali sospensioni. (professionegiustizia.it)
  • Conseguenze pratiche:
    • Se uno degli atti interruttivi è intervenuto entro il 22 giugno 2025, da quell’atto decorre un nuovo termine di 5 anni, fermo il tetto massimo di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto (quindi, per un fatto del 22 giugno 2019, comunque non oltre il 22 dicembre 2026, salvo sospensioni). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Inquadramento dell’addebito: l’art. 64 CDF disciplina l’obbligo dell’avvocato di adempiere le obbligazioni assunte verso i terzi; l’inadempimento, per modalità o gravità, può integrare illecito disciplinare. Il termine di prescrizione decorre “dal fatto” (salvo il diverso dies a quo in ipotesi di condotte permanenti). (foroeuropeo.it)

Nota