…il sig. ccc lamenta che l’Avv. St. bbbb abbia diffuso nei suoi confronti — oralmente, per iscritto, tramite WhatsApp, sui social network e mediante video pubblicati sul web — espressioni offensive, diffamatorie e ritenute minacciose, idonee a ledere la sua immagine personale e professionale.
L’esponente allega screenshot della pagina Facebook “Il CCCC – ippica in movimento”, ove l’Avv. XXXX commenta l’incidente ippico del 16 aprile 2023, attribuendo a CCC la responsabilità dell’evento e utilizzando toni polemici e irridenti. Segnala inoltre messaggi WhatsApp contenenti annunci di iniziative giudiziarie e frasi da lui percepite come intimidatorie (“Ti faccio il resto”, “Ci vediamo a Torino”, “Giorno 1 verrò soltanto per te. Auguri”).
Secondo CCC , tali condotte — comprensive della pubblicazione di ulteriori contenuti anche dopo il primo esposto — avrebbero carattere reiterato e offensivo, integrando violazioni dei doveri di probità, correttezza, decoro e rispetto verso terzi (artt. 1, 4, 9, 12, 17, 35, 52 e 65 CDF). Tra il materiale segnalato figura anche un video denominato “Il Trotto”, nel quale l’Avv. XXX si rivolgerebbe direttamente all’esponente con riferimenti all’incidente e toni da lui ritenuti allusivi o minacciosi.
I medesimi fatti risultano inoltre oggetto di una denuncia-querela presentata da CCCC il 3 agosto 2023 presso la Stazione Carabinieri di CCC , ove vengono descritti il post, i video, l’identificazione dell’Avv. XXXX nei filmati e le ragioni del preteso discredito subito. La querela allega screenshot e registrazioni dei contenuti contestati.
e) In data 30 ottobre 2023, il COA di XXX invitava l’Avv. XXX a presentare deduzioni e trasmetteva il fascicolo al CDD, che lo rubricava al n. XXXXX RR.
f) Individuata la Sezione competente, il Presidente nominava quale Consigliere Istruttore il Cons. Avv. XXXXX , che con PEC del 22 settembre 2025 comunicava al segnalato l’avvio della fase istruttoria preliminare.
g) Il 23 settembre 2025, l’Avv. XXXX trasmetteva le proprie deduzioni.
h) Con PEC del 30 dicembre 2025, il segnalato veniva convocato per essere sentito sui fatti.
i) In data 13 gennaio 2026, compariva il procuratore delegato, Avv. XXXXX , che depositava: – copia della denuncia-querela del 3 agosto 2023; – copia dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione; – copia dell’ordinanza di archiviazione del Tribunale di Napoli Nord;
copia della richiesta di archiviazione della Procura.
Dall’esame della denuncia-querela e dei successivi atti del procedimento penale (richiesta di archiviazione della Procura, opposizione e ordinanza del GIP) emerge che i fatti oggetto dell’esposto disciplinare coincidono integralmente con quelli dedotti in sede penale, riferiti alle affermazioni e ai contenuti pubblicati dall’Avv. XXXX su Facebook e tramite video riguardanti l’incidente del 16 aprile 2023.
Il procedimento penale — iscritto a carico dell’Avv. XXXXX per diffamazione — si è concluso con archiviazione, dapprima richiesta dalla Procura per insussistenza dell’elemento oggettivo del reato e successivamente disposta dal GIP il 17 aprile 2025.
Pertanto, ai fini disciplinari, rilevato che i fatti narrati nell’esposto coincidono con quelli contenuti nella querela e che la magistratura non ha ravvisato elementi costitutivi del reato di diffamazione, resta da valutare il comportamento esclusivamente sotto il profilo deontologico, essendo stata esclusa ogni rilevanza penale.
Di seguito una bozza di motivazione per delibera di archiviazione per manifesta infondatezza, adattata al caso esposto.
Consiglio distrettuale di disciplina degli Avvocati di … Delibera n. … del …
Ritenuto in fatto
- Con esposto del 28 luglio 2023 (prot. … del 31 luglio 2023) il sig. C.C.C. lamenta che l’Avv. St. B.B.B. avrebbe diffuso, oralmente e tramite WhatsApp, social network e video sul web, espressioni offensive, diffamatorie e minacciose in suo danno, ledendone l’immagine personale e professionale.
- L’esponente allega screenshot della pagina Facebook “Il CCCC – ippica in movimento”, in cui l’Avv. … commenta un incidente ippico del 16 aprile 2023 attribuendone la responsabilità a C.C.C. con toni polemici; segnala messaggi WhatsApp con annunci di iniziative giudiziarie e frasi da lui percepite come intimidatorie (“Ti faccio il resto”, “Ci vediamo a Torino”, “Giorno 1 verrò soltanto per te. Auguri”); menziona un video denominato “Il Trotto”.
- Gli stessi fatti sono stati portati in sede penale con denuncia-querela del 3 agosto 2023; il procedimento per diffamazione a carico dell’Avv. … è stato definito con archiviazione, richiesta dal P.M. per insussistenza dell’elemento oggettivo del reato e disposta dal G.I.P. il 17 aprile 2025.
- Il COA di … ha trasmesso il fascicolo al CDD; nominato il Consigliere istruttore, l’Avv. … ha depositato deduzioni e prodotto copia della querela, della richiesta di archiviazione del P.M., dell’atto di opposizione e dell’ordinanza di archiviazione del G.I.P.
- La Sezione ritiene la fase istruttoria preliminare sufficiente ai fini decisori.
Considerato in diritto 1) Quadro normativo e perimetro del sindacato disciplinare
- L’archiviazione per manifesta infondatezza può essere deliberata, con motivazione, in sede pre-procedimentale o in qualsiasi fase del procedimento, ove l’addebito risulti manifestamente infondato (art. 58, L. 31 dicembre 2012, n. 247; artt. 14 e 19 del Regolamento CNF n. 2/2014). Il CNF ha precisato che, in caso di impugnazione, il suo sindacato verte sulla sufficienza e congruità della motivazione dell’archiviazione per manifesta infondatezza, alla luce degli atti disponibili. (edizionieuropee.it)
- In sede disciplinare vigono il principio accusatorio e la presunzione di non colpevolezza: non spetta all’incolpato provare la propria innocenza, ma al Consiglio territoriale accertare, con adeguato grado di certezza, la sussistenza e l’addebitabilità della violazione; in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, l’incolpato va prosciolto (“oltre ogni ragionevole dubbio”). (codicedeontologico-cnf.it)
- La definizione penale non vincola il giudizio disciplinare: l’archiviazione penale non produce giudicato in sede deontologica e non esclude, di per sé, la rilevanza disciplinare dei fatti, residuando un autonomo apprezzamento del CDD. (codicedeontologico-cnf.it)
2) Inquadramento delle norme deontologiche richiamate
- L’esposto invoca, tra gli altri, gli artt. 9, 12, 17, 35, 52 e 65 CDF. Per quanto qui rileva:
- art. 9 CDF: doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, anche al di fuori dell’attività professionale; la vita privata può assumere rilievo disciplinare quando i comportamenti compromettano l’immagine dell’Avvocatura. (codicedeontologico-cnf.it)
- art. 52 CDF: divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale; in giurisprudenza si registrano due orientamenti: uno che circoscrive l’ambito dell’art. 52 ai soli scritti/atti professionali, rimettendo all’art. 9 le condotte extra-professionali; altro che, valorizzando il dovere di decoro “in ogni situazione”, estende la regola di continenza espressiva anche alla dimensione privata, social compresi. In ogni caso, resta decisivo verificare la concreta gratuità/offensività delle espressioni. (codicedeontologico-cnf.it)
- art. 65 CDF: la minaccia di azioni alla controparte è consentita se non sproporzionata o vessatoria; ciò rileva quando i messaggi preannunciano iniziative giudiziarie. (codicedeontologico-cnf.it)
- artt. 17 e 35 CDF attengono all’informazione sull’esercizio dell’attività e al dovere di corretta informazione; non risultano in atti profili di “pubblicità” o comparazione professionale idonei ad attivarne l’applicazione nel caso di specie. (In tema di uso dei social come canale informativo, la responsabilità scatta se il contenuto è denigratorio o suggestivo in chiave promozionale; non è questo il tenore delle allegazioni). (foroeuropeo.it)
3) Valutazione della condotta contestata alla luce degli atti
- Post e commenti su Facebook: dai materiali allegati emergono valutazioni critiche su un fatto di cronaca settoriale (incidente ippico del 16 aprile 2023), con toni polemici e ironici. Non si rinvengono, nei frammenti prodotti, attribuzioni di fatti determinati estranei all’evento o espressioni di disprezzo personale chiaramente ingiuriose. In giurisprudenza CNF si è ritenuto che espressioni aspre ma riferite al thema oggettivo, se non sconfinano nell’offesa gratuita, non integrano violazione dell’art. 52 né dei canoni generali di probità e decoro. (codicedeontologico-cnf.it)
- Video “Il Trotto”: l’esponente riferisce toni allusivi o minacciosi; tuttavia non sono stati evidenziati, con puntuale trascrizione, passaggi testuali inequivocabilmente offensivi o intimidatori. La mera percezione soggettiva di offensività non basta: occorrono espressioni concretamente lesive e non necessarie rispetto al contenuto informativo/di critica. In difetto di specificazioni e riscontri univoci, non è raggiunta la prova della violazione deontologica con il necessario grado di certezza. (codicedeontologico-cnf.it)
- Messaggi WhatsApp: le frasi “Ti faccio il resto”, “Ci vediamo a Torino”, “Giorno 1 verrò soltanto per te. Auguri”, lette nel contesto evidenziato dall’esponente (annuncio di iniziative giudiziarie), sono ambigue e comunque riconducibili – in assenza di ulteriori chiarimenti – al preannuncio di azioni legali. La minaccia di azioni o denunce, se non sproporzionata o vessatoria, non integra illecito deontologico (art. 65 CDF). L’uso della messaggistica istantanea non è, di per sé, contrario al decoro. Non risultano elementi che dimostrino pressioni indebite, minacce di illecito o sproporzionate. (codicedeontologico-cnf.it)
- Rilevanza della definizione penale: la richiesta di archiviazione del P.M. e l’ordinanza del G.I.P. (17 aprile 2025) che escludono l’elemento oggettivo della diffamazione non vincolano la decisione disciplinare, ma corroborano – quale indizio esterno – la lettura non lesiva delle espressioni denunciate. Residua, pertanto, la sola verifica deontologica, che, per le ragioni esposte, non consente di ravvisare espressioni gratuitamente offensive o minacciose. (codicedeontologico-cnf.it)
- Reiterazione: la dedotta pluralità di contenuti successivi al primo esposto non muta la qualificazione delle singole condotte; ciascun episodio deve presentare, di per sé, contenuti disciplinarmente rilevanti. In difetto di puntuale allegazione di passaggi lesivi, la mera ripetizione di toni polemici non integra, da sola, un illecito. (codicedeontologico-cnf.it)
4) Conclusione: manifesta infondatezza dell’addebito
- Alla luce del materiale acquisito, non risultano provati con il grado di certezza richiesto in sede disciplinare l’uso di espressioni gratuitamente offensive o minacciose, né condotte eccedenti la lecita critica, né violazioni dei canoni di cui agli artt. 9, 52 e 65 CDF; gli artt. 17 e 35 CDF non appaiono pertinenti al caso concreto. In applicazione del principio accusatorio e dell’in dubio pro reo disciplinare, l’insufficienza e la non univocità degli elementi a sostegno dell’addebito impongono l’archiviazione per manifesta infondatezza (art. 58 L. 247/2012; artt. 14 e 19 Reg. CNF n. 2/2014). (codicedeontologico-cnf.it)
P. Q. M. La Sezione n. … del Consiglio distrettuale di disciplina degli Avvocati di …, definitivamente pronunciando sulla notizia di illecito disciplinare a carico dell’Avv. St. B.B.B., delibera l’archiviazione per manifesta infondatezza. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito ai sensi di legge e regolamento.
Avvertenze
- Restano ferme le disposizioni in tema di impugnazioni di cui all’art. 61 L. 247/2012. È inammissibile l’impugnazione dell’archiviazione proposta dall’esponente o dall’incolpato prosciolto, essendo la legittimazione limitata, rispettivamente, al P.M. ed al COA; l’incolpato può impugnare solo provvedimenti di condanna. (codicedeontologico-cnf.it)
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati
- L. n. 247/2012, art. 58 e 61; Reg. CNF n. 2/2014, artt. 14 e 19. (edizionieuropee.it)
- CDF: artt. 9 (Doveri di probità, dignità e decoro), 52 (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti), 65 (Minaccia di azioni alla controparte), 17 e 35 (informazione e dovere di corretta informazione). (codicedeontologico-cnf.it)
- Principio accusatorio e standard probatorio “oltre ogni ragionevole dubbio”: CNF, sent. n. 282 del 28 giugno 2024; n. 429 del 23 novembre 2024; n. 132 del 2 maggio 2025. (codicedeontologico-cnf.it)
- Effetti del provvedimento penale in sede disciplinare: CNF, sent. n. 346 del 27 settembre 2024. (codicedeontologico-cnf.it)
- Social e continenza espressiva: CNF, sent. n. 45 del 27 febbraio 2025; nn. 64 e 68 del 2025 (orientamenti su ambito applicativo art. 52 CDF). (codicedeontologico-cnf.it)
- Minaccia di azioni alla controparte: CNF, sent. n. 233 dell’8 novembre 2001; n. 171 del 13 dicembre 2018. (codicedeontologico-cnf.it)
- Uso della messaggistica istantanea: CNF, sent. n. 28 del 20 febbraio 2021. (codicedeontologico-cnf.it)
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