Puoi usare una formula molto sintetica come questa:
Motivazione breve > Accertata la sussistenza dell’illecito deontologico contestato, il Collegio ritiene che la condotta, per la sua obiettiva lievità, per l’assenza di significativo pregiudizio e in considerazione dell’immediata correzione del comportamento da parte dell’iscritto, sia connotata da minima offensività e scusabilità, sicché appare congrua l’applicazione del richiamo verbale ai sensi dell’art. 22 CDF.
Se vuoi, posso anche scrivertela in:
- stile provvedimento del CDD,
- formula ancora più breve da verbale, oppure
- motivazione più prudente, coordinata con la giurisprudenza CNF secondo cui il richiamo verbale presuppone comunque l’accertamento dell’illecito ed ha carattere afflittivo: CNF, sent. n. 43/2020; n. 94/2024; n. 301/2024; n. 308/2024; n. 252/2025.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it
scrivi in stile provvedimento cdd
Certo. Ti propongo una formula breve in stile provvedimento CDD:
Motivazione
Dall’istruttoria è emersa la sussistenza dell’addebito sotto il profilo della violazione deontologica contestata. Tuttavia, avuto riguardo alla lieve entità del fatto, alla modesta offensività della condotta e alla circostanza che l’incolpato ha immediatamente corretto il proprio comportamento, il Collegio ritiene la violazione connotata da carattere di particolare tenuità e scusabilità.
Pertanto, in applicazione dell’art. 22 del Codice Deontologico Forense, appare congrua l’adozione del richiamo verbale.
Se vuoi, posso anche prepararti:
- la versione più formale con dispositivo finale;
- la versione con richiamo espresso alla giurisprudenza CNF;
- la versione completa “Fatto – Considerato in diritto – P.Q.M.”.
Riferimenti: art. 22 CDF; CNF, sent. n. 43 del 25 febbraio 2020; CNF, sent. n. 94 del 27 marzo 2024; CNF, sent. n. 301 del 15 luglio 2024; CNF, sent. n. 308 del 23 luglio 2024; CNF, sent. n. 252 del 15 settembre 2025.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it
scrivi l’applicazione del richiamo verbale, dopo l’accertamento della infrazione deontologica di conflitto di interessi per aver rappresentato una parte contro soggetto precedentemente difeso da collega di studio
Sì. Ti propongo una motivazione in stile provvedimento CDD per la applicazione del richiamo verbale dopo l’accertamento dell’infrazione deontologica, con formulazione prudente e tecnicamente coerente.
Quanto al trattamento disciplinare
Accertata, per quanto sopra, la sussistenza dell’illecito deontologico per violazione degli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense, per avere l’incolpato assunto la difesa di una parte in posizione contrapposta a soggetto precedentemente assistito da un Collega di studio prima del decorso del termine rilevante, il Collegio ritiene tuttavia che, nel caso concreto, la condotta presenti profili di lieve entità.
In particolare, assumono rilievo, ai fini della graduazione della risposta disciplinare, la circoscritta consistenza del pregresso rapporto professionale intercorso tra la segnalante e il Collega di studio, consistito in un parere orale risalente nel tempo, l’assenza di elementi dai quali desumere un’effettiva compromissione dell’attività difensiva sotto il profilo dell’utilizzazione di informazioni riservate, nonché il complessivo atteggiamento dell’incolpato successivo all’emersione della vicenda.
Ferma restando l’irrilevanza, ai fini della sussistenza dell’illecito, della dedotta mancata conoscenza del precedente rapporto professionale e dell’assenza di scambio di informazioni tra i Colleghi di studio, tali circostanze possono essere apprezzate sul piano della minore intensità dell’elemento soggettivo e, quindi, della misura della risposta disciplinare.
Ne consegue che la violazione, pur sussistente, può essere qualificata come lieve e scusabile, sicché appare congrua l’applicazione del richiamo verbale, ai sensi dell’art. 22 CDF, quale misura adeguata e proporzionata al disvalore del fatto accertato.
Va, infatti, ribadito che il richiamo verbale, pur non avendo natura di sanzione disciplinare in senso proprio, presuppone pur sempre l’accertamento di un illecito deontologico e mantiene carattere afflittivo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense.
Se vuoi, puoi usare anche una versione ancora più secca, da inserire subito prima del dispositivo:
Ritenuto in punto di trattamento
Accertata la responsabilità disciplinare dell’incolpato per violazione degli artt. 24 e 68 CDF, il Collegio reputa che il fatto, avuto riguardo alla limitata consistenza del precedente rapporto assistenziale, consistito in un parere orale, alla mancanza di allegazioni circa un concreto uso di informazioni riservate e al complessivo atteggiarsi della condotta, presenti carattere di particolare tenuità e scusabilità.
Pertanto, in applicazione dell’art. 22 CDF, ritiene congruo disporre il richiamo verbale.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
- art. 22 CDF;
- art. 24 CDF;
- art. 68 CDF;
- CNF, sent. n. 43 del 25 febbraio 2020;
- CNF, sent. n. 94 del 27 marzo 2024;
- CNF, sent. n. 301 del 15 luglio 2024;
- CNF, sent. n. 308 del 23 luglio 2024;
- CNF, sent. n. 252 del 15 settembre 2025;
- sul conflitto di interessi con cliente del collega di studio: CNF, sent. n. 80 dell’11 giugno 2015.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.
Se vuoi, posso trasformarla subito in:
- formula completa con P.Q.M.,
- capo finale di decisione del CDD, oppure
- testo più rigoroso, con esclusione espressa della rilevanza scriminante della buona fede.