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No, non automaticamente. Se due tuoi clienti iniziano a litigare tra loro, l’obbligo deontologico è di astenerti dalla specifica controversia tra quei clienti, non di rinunciare “in blocco” a tutti gli altri loro mandati estranei e non interferenti.

Regola pratica

  • Vietato assistere entrambe le parti nella stessa lite (o in affari connessi) e vietato assistere uno contro l’altro fintanto che entrambi sono tuoi “clienti attuali”. Questo è conflitto (anche solo potenziale) ex art. 24 cdf e non è sanabile con il consenso delle parti. Riferimenti: art. 24 cdf; CNF, 23 settembre 2020, n. 170; Cass., SS.UU., 12 marzo 2021, n. 7030.
  • Devi quindi astenerti dal fascicolo “A vs B” e rimettere entrambe le parti a difensori esterni.
  • Puoi continuare a seguire ciascuno dei due nelle altre pratiche davvero estranee e non interferenti, purché rispetti segretezza/riservatezza e non vi sia commistione organizzativa idonea a generare apparenza di conflitto. Riferimenti: art. 13 e 24 cdf; CNF, 22 marzo 2022, n. 22; CNF, 28 giugno 2024, n. 279 (non basta la sola co‑ubicazione; occorre anche “collaborazione non occasionale” per far scattare l’astensione ex art. 24, co. 5).
  • Non puoi “scegliere” di assistere uno dei due nella lite appena insorta semplicemente rinunciando all’altro: dopo la cessazione del rapporto con il cliente “abbandonato”, operano infatti i limiti dell’art. 68 cdf (“assunzione di incarichi contro una parte già assistita”), che vieta per un biennio l’assunzione di incarichi contro l’ex assistito; principio rafforzato dalla giurisprudenza che legge l’art. 68 alla luce dell’art. 24. Riferimenti: art. 68 cdf; CNF, 25 luglio 2023, n. 160; Cass., SS.UU., 26 luglio 2024, n. 20881.

Cosa può esserti rimproverato

  • Qualsiasi attività (anche solo “consultiva” o informale) sulla lite tra i due clienti.
  • La mancanza di barriere informative/organizzative che esponga a scambio di notizie riservate o a un’apparenza di parzialità (illecito “di pericolo”: tutela anche l’immagine di indipendenza). Riferimenti: art. 13 e 24 cdf; CNF, 14 aprile 2016, n. 80; CNF, 23 settembre 2020, n. 170.

In conclusione: ti astieni dalla lite tra i due clienti; mantieni, se realmente non interferenti, gli altri loro mandati, con cautele stringenti su riservatezza e separazione organizzativa. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it.