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No, non automaticamente.
Se l’assemblea del CDD o dell’organo competente decide di trasmettere/informare il COA o comunque di dare corso a una notizia di illecito disciplinare, i suoi componenti non diventano per ciò solo incompatibili nelle fasi successive.

1) Segnalazione/notizia di illecito e fase iniziale

La gestione della notizia dell’illecito disciplinare è disciplinata, per quanto qui rileva, dall’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, secondo cui il Consiglio dell’Ordine, quando riceve un esposto, una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, deve:

  • informarne l’iscritto;
  • trasmettere gli atti al CDD con la scheda riassuntiva dei precedenti disciplinari.

Questa attività è tipicamente amministrativa e propedeutica, non assimilabile a una decisione di merito sulla responsabilità.

2) Nella fase pre-procedimentale non opera, in via automatica, la disciplina dell’astensione/ricusazione

Il CNF ha affermato che qualsiasi attività svolta nella fase anteriore e propedeutica all’instaurazione del procedimento disciplinare integra azione amministrativa, sottratta alla tassatività delle ipotesi di astensione e ricusazione degli artt. 51 e 52 c.p.c.:

  • CNF, 28 dicembre 2017, n. 255.

Questo principio depone chiaramente nel senso che l’aver deliberato una segnalazione o l’avvio del circuito procedimentale non comporta, di per sé, incompatibilità per le fasi successive.

3) Il procedimento disciplinare davanti al CDD ha natura amministrativa, non giurisdizionale

La Cassazione a Sezioni Unite e il CNF ribadiscono che il procedimento disciplinare avanti al CDD ha natura amministrativa di tipo giustiziale, non giurisdizionale; pertanto non si applicano automaticamente le norme sull’astensione del giudice:

  • Cass., SS.UU., 23 luglio 2018, n. 19526;
  • Cass., SS.UU., 6 luglio 2021, n. 19030;
  • CNF, 9 novembre 2022, n. 206;
  • CNF, 13 maggio 2024, n. 195.

Di conseguenza, la mera partecipazione a una delibera iniziale di trasmissione o segnalazione non determina, da sola, una causa di incompatibilità.

4) Quando il problema può porsi davvero

Il tema può sorgere solo se ricorre qualcosa di più della mera delibera iniziale, ad esempio:

  • un interesse proprio e diretto del componente nella vicenda;
  • una concreta situazione di grave ragione di convenienza;
  • una specifica causa fatta valere con ricusazione.

Infatti:

  • l’omessa astensione comporta nullità solo se il componente abbia un interesse proprio e diretto nella causa;
  • negli altri casi, la questione rileva solo come ricusazione, che deve essere proposta ritualmente e tempestivamente.

Riferimenti:

  • CNF, 25 novembre 2022, n. 222;
  • CNF, 30 dicembre 2022, n. 266;
  • CNF, 18 aprile 2024, n. 133;
  • Cass., SS.UU., 23 luglio 2018, n. 19526;
  • Cass., SS.UU., 6 luglio 2021, n. 19030.

5) Distinzione da incompatibilità “strutturali”

Va anche distinta questa ipotesi dalle incompatibilità di carica previste dall’art. 3 Reg. CNF n. 1/2014, che riguardano profili strutturali diversi, ad esempio l’incompatibilità tra:

  • consigliere distrettuale di disciplina e
  • consigliere dell’Ordine o consigliere del CNF.

Queste sono incompatibilità ordinamentali di status/funzione, non derivano dalla partecipazione a una singola delibera.

Risposta sintetica

Dunque, se l’assemblea decide di informare l’Ordine di una condotta di rilievo disciplinare, i suoi componenti non diventano per ciò solo incompatibili nelle fasi successive.
La mera delibera di segnalazione o trasmissione della notizia di illecito non impone automaticamente l’astensione. Il problema può porsi solo in presenza di ulteriori elementi specifici: interesse personale diretto, gravi ragioni di convenienza o tempestiva ricusazione.

Riferimenti

  • Art. 11 Regolamento CNF n. 2/2014
  • Art. 3 Regolamento CNF n. 1/2014
  • CNF, 28 dicembre 2017, n. 255
  • Cass., SS.UU., 23 luglio 2018, n. 19526
  • Cass., SS.UU., 6 luglio 2021, n. 19030
  • CNF, 9 novembre 2022, n. 206
  • CNF, 25 novembre 2022, n. 222
  • CNF, 30 dicembre 2022, n. 266
  • CNF, 18 aprile 2024, n. 133
  • CNF, 13 maggio 2024, n. 195

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it

Se vuoi, posso anche aiutarti a distinguere operativamente tra:

  • segnalazione/notizia di illecito,
  • delibera di apertura,
  • istruttoria,
  • fase decisoria,

per capire in quale passaggio può davvero profilarsi un’incompatibilità.