…ho inviato all’avvocato del suo ex marito una comunicazione con dicitura non riservata/producibile per richiedere al suo assistito di adempiere un obbligo che è previsto nella sentenza di divorzio quindi, in sintesi, per richiamarlo all’adempimento. La collega mi ha risposto con comunicazione che è riservata personale non contenente proposte transattive ma volte solo a giustificare la condotta del suo assistito senza però dire se quell’obbligo sarà adempiuto o meno dal debitore. Posso produrre in giudizio quello scambio di corrispondenza o almeno la mia comunicazione non riservata?
In sintesi:
- No: non puoi produrre né richiamare in atti la risposta della collega perché è qualificata “riservata/personale” e, ai sensi dell’art. 48 CDF, la corrispondenza tra colleghi così qualificata è sempre non producibile e ne è vietata anche la mera riferibilità in giudizio, a prescindere dal contenuto e dal rilievo difensivo. Conferme costanti: CNF n. 220/2024; n. 305/2023; n. 315/2016; nonché CNF n. 139/2025 sul divieto di riferire il contenuto. V. anche il principio dell’“illecito istantaneo” per la produzione: CNF n. 187/2024. (ateneoweb.com)
- Sì: puoi produrre la tua comunicazione se non è stata qualificata come riservata e non contiene proposte transattive (il divieto dell’art. 48 CDF riguarda le lettere “riservate” e, comunque, quelle contenenti proposte transattive e risposte). Presta però due cautele deontologiche: 1) elimina ogni “catena” o quote che possano rivelare, anche indirettamente, il contenuto della risposta riservata (vietato “richiamarlo” anche per riassunto: cfr. orientamento CNF costante); 2) limita la produzione alla tua missiva e alle sole prove di invio/ricezione. Resta ferma la producibilità delle sole ipotesi eccezionali ex art. 48, co. 2, CDF (corrispondenza che perfezioni un accordo o assicuri l’adempimento), che qui non ricorrono. (mondodiritto.it)
Ulteriori precisazioni operative
- Se ti occorre documentare il “sollecito” senza rischi, puoi anche reiterarlo con nuova PEC/lettera espressamente “non riservata” e senza proposte, così da produrre solo tale atto unilaterale e le relative ricevute.
- Il divieto dell’art. 48 CDF non opera se la corrispondenza è indirizzata anche a terzi non avvocati (manca il requisito “esclusivamente tra colleghi”): principio utile per il futuro, fermo restando il distinto divieto di contattare direttamente la parte avversa assistita (art. 41 CDF). (codicedeontologico-cnf.it)
Riferimenti
- Codice Deontologico Forense, art. 48 (divieto; eccezioni tassative). (mondodiritto.it)
- CNF, sent. n. 220/2024; n. 305/2023; n. 315/2016; n. 139/2025 (divieto assoluto di produrre/riferire la corrispondenza “riservata” e prevalenza sul dovere di difesa); CNF, sent. n. 187/2024 (illecito istantaneo). Le massime e i testi sono consultabili nella banca dati CNF. (ateneoweb.com)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it