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Sì, frasi come quella che riporti integrano con elevata probabilità la violazione dell’art. 52 cdf, perché travalicano la critica della tesi difensiva e colpiscono la persona della Collega (e, indirettamente, il Giudice), con espressioni oggettivamente denigratorie (“prendersi gioco…”, “offende l’intelligenza di qualunque essere umano”). La libertà di difesa non scrimina l’uso di espressioni sconvenienti o offensive quando non funzionali e pertinenti alla tesi, ma rivolte alla dignità e reputazione dell’interlocutore.

Riferimenti normativi

  • Art. 52 cdf: divieto di usare espressioni offensive o sconvenienti verso colleghi, magistrati, controparti o terzi; ritorsione/provocazione non escludono la rilevanza disciplinare; sanzione edittale: censura.
  • Art. 42 cdf (rapporti con i colleghi): divieto di apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali del collega, salvo quanto strettamente necessario se il collega sia parte del giudizio.

Giurisprudenza CNF conforme

  • “La difesa non giustifica l’offesa”: è illecito l’attacco personale al collega; ammissibile anche asprezza di toni sulla tesi, ma non denigrazione della persona. CNF, sent. n. 4/2021 (pres. Masi, rel. Di Maggio).
  • Confermata la responsabilità per email al collega con chiusura “se le riesce si vergogni” e memorie che parlavano di “palmari carenze” del collega: violazione artt. 42 e 52 cdf, con censura. CNF, sent. n. 275/2024 (pres. f.f. Corona, rel. Favi).
  • Illecito definire il collega “mediocre cultore del diritto”: espressioni che vanno oltre la critica e rivelano biasimo personale violano l’art. 52 cdf. CNF, sent. n. 233/2017 (pres. Picchioni, rel. Sica).
  • Illecito definire le persone con epiteti lesivi (“criminale”, “pregiudicato”, ecc.): il limite è l’intangibilità della persona del contraddittore. CNF, sent. n. 129/2020 (pres. Pasqualin).
  • Le espressioni sconvenienti assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto e dalla (in)attendibilità dei fatti evocati: il divieto tutela decoro e dignità della professione. CNF, sent. n. 166/2024 (pres. Consales, rel. Minervini).
  • La rilevanza disciplinare prescinde dall’eventuale (il)liceità civile o penale delle frasi: il giudice disciplinare valuta autonomamente. CNF, sent. n. 30/2019 (pres. Del Paggio).
  • Costante riaffermazione del limite tra critica della tesi (anche aspra) e offesa personale: CNF, sent. n. 180/2019 (pres. Logrieco, rel. Amadei); CNF, sent. n. 23/2025 (pres. Brienza).

Profili sanzionatori

  • Sanzione edittale: censura (art. 52, comma 3, cdf).
  • Possibili esiti in concreto:
    • attenuazione fino all’avvertimento in caso di minima offensività, scuse tempestive, condotta collaborativa;
    • aggravamento fino alla sospensione (non oltre un anno) in presenza di pluralità/gravità delle espressioni, pubblicità dell’offesa, reiterazione, coinvolgimento di magistrati, recidiva.
  • La provocazione o reciprocità non escludono l’illecito ma possono incidere solo sulla misura della sanzione (art. 52, comma 2, cdf).

Indicazioni operative

  • In atti e udienza limita la critica alle tesi, evitando giudizi sulla persona o sull’intelligenza dell’altrui difesa o del giudice. Formule ammissibili: “la tesi è infondata/illogica/incoerente per le seguenti ragioni…”.
  • Se l’atto è già stato depositato, possono rilevare ai fini sanzionatori eventuali iniziative riparatorie (scuse formali, chiarimenti, ritiro/sostituzione dell’atto ove possibile).

Conclusione
Alla luce dell’art. 52 cdf e della costante giurisprudenza CNF, la frase riportata integra verosimilmente un illecito disciplinare per uso di espressioni sconvenienti e offensive verso la Collega (e con potenziale disvalore anche verso il Giudice), con sanzione tipica della censura, salva diversa graduazione in base a circostanze concrete.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it