… Insinua che avrei svolto l’incarico con “gravissima negligenza professionale” e che ciò avrebbe comportato gravi danni al minore. Ritieni che ciò possa configurare un illecito professionale e magari integrare la violazione di cui all’art. 42 CDF, visto che la lettera di accuse è indirizzata anche ad un altro avvocato?
Sì, può integrare illecito deontologico.
Inquadramento delle regole applicabili
- Art. 42 CDF (rapporti con i colleghi): vieta apprezzamenti denigratori sulla capacità professionale del collega, salvo che si tratti di rilievi strettamente necessari alla tutela di un diritto e formulati con continenza e pertinenza.
- Art. 52 CDF (espressioni sconvenienti e offensive): sanziona le espressioni che travalicano il lecito diritto di critica e si traducono in offese personali o delegittimazioni del collega.
Giurisprudenza CNF rilevante
- “La difesa non giustifica l’offesa”: è illecito l’attacco personale al collega di controparte; l’avvocato non deve formulare giudizi denigratori sull’asserita incapacità professionale dell’altro difensore, se non nei limiti di stretta necessità difensiva e con continenza. In un caso di email offensiva al collega, il CNF ha confermato la responsabilità disciplinare. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 13 marzo 2024 (pres. Napoli, rel. Cosimato), in riferimento agli artt. 42 e 52 CDF.
- È illecito definire il collega con epiteti denigratori (“mediocre cultore del diritto”), poiché si tratta di espressioni sconvenienti e offensive eccedenti il diritto di critica, anche quando inserite in atti o corrispondenza. CNF, sentenza n. 233 del 23 dicembre 2017 (pres. Perfetti, rel. Neri), in violazione dell’art. 52 CDF.
- In senso conforme, la giurisprudenza del CNF ribadisce che i rilievi sulle condotte professionali altrui devono restare funzionali alla tutela del diritto azionato e formulati con linguaggio misurato, altrimenti integrano illecito disciplinare. CNF, sentenza n. 138 del 24 settembre 2015 (pres. Perfetti, rel. Neri).
Applicazione al tuo caso
- L’accusa, per iscritto, di “gravissima negligenza professionale” e di aver cagionato “gravi danni al minore”, se non ancorata a specifiche e necessarie deduzioni difensive e se formulata con finalità denigratoria o in termini apodittici, eccede i limiti di continenza e pertinenza: ciò integra, in linea di principio, violazione degli artt. 42 e 52 CDF.
- Il fatto che la missiva sia stata inviata non solo a te (curatore speciale) ma anche ad altro legale accresce la portata lesiva sul piano deontologico, perché amplia indebitamente la diffusione dell’offesa e la delegittimazione personale/professionale al di fuori dello stretto perimetro difensivo. Tale circostanza è considerata, di regola, aggravante nella valutazione della sconvenienza/offensività (cfr. gli orientamenti sopra citati).
Cosa puoi fare, in concreto
- Conserva la corrispondenza integrale (con intestazioni, destinatari e data/ora).
- Valuta una risposta ferma ma misurata, richiamando gli artt. 42 e 52 CDF e chiedendo la rettifica/ritiro delle espressioni offensive, precisando che eventuali contestazioni devono essere veicolate nelle forme processuali e con linguaggio consono.
- Se le espressioni sono chiaramente gratuite e non funzionali a specifiche difese, o se la collega persiste, puoi valutare la presentazione di un esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente, allegando la documentazione. In casi analoghi il CNF ha confermato la responsabilità disciplinare del collega autore di offese. V. CNF n. 73/2024; CNF n. 233/2017; CNF n. 138/2015.
Nota sul tuo ruolo di curatore speciale
- Il CNF ha chiarito che il curatore speciale del minore svolge una funzione a prevalente contenuto sociale e può coincidere con il difensore del minore; ciò non attenua, anzi rafforza l’esigenza di correttezza lessicale e relazionale da parte dei colleghi nelle interlocuzioni che ti riguardano. Consiglio nazionale forense, parere n. 72 del 20 settembre 2017 (rel. Secchieri), che richiama il parere n. 24/2017; artt. 28 L. 247/2012 e 56 CDF.
Testi integrali delle decisioni e del Codice Deontologico Forense sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it