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…Purtroppo la diversa udienza in cui ero impegnato nell’aula accanto con altro diverso giudice si è protratta più del previsto e quando sono stato in grado di andare nell’aula ove avrei dovuto depositare la costituzione di parte civile come sostituto del collega difensore delle persone offese, il processo era già stato celebrato. il giudice non ha acconsentito a riaprire il verbale neppure a fronte delle richieste avanzate in tal senso anche dal PM e dal difensore degli imputati. Le persone offese mi hanno fatto una segnalazione disciplinare contestandomi la violazione degli art. 26, 9, 10, 12, e 27 c. 7. Spiegami se e per quali motivi può essere disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare a mio carico.

Posso risponderti solo per i profili deontologici e di procedimento disciplinare. In linea di principio, il CDD può disporre l’archiviazione (anche in limine) quando l’esposto risulta manifestamente infondato o, all’esito dell’istruttoria, il fatto non integra illecito disciplinare. La base normativa è:

  • art. 58, commi 1 e 3, L. 247/2012 (archiviazione in caso di manifesta infondatezza; proposta motivata di archiviazione al termine dell’istruttoria), e
  • art. 19 del Reg. CNF n. 2/2014 (archiviazione anche in ogni fase se gli addebiti risultano manifestamente infondati). (brocardi.it)

Nel tuo caso, alla luce dei fatti descritti, l’archiviazione può essere motivata, in particolare, su questi punti:

1) Assenza dell’elemento qualificante dell’illecito di cui all’art. 26 CDF (adempimento del mandato)

  • L’art. 26 CDF richiede, per la rilevanza disciplinare, che l’omesso o tardivo compimento dell’atto dipenda da “non scusabile e rilevante trascuratezza” degli interessi dell’assistito. Se documenti che la sovrapposizione di udienze è stata imprevedibile e che ti sei attivato immediatamente (ti sei spostato appena possibile e hai chiesto la riapertura del verbale, istanza sostenuta anche da PM e difensore degli imputati), il profilo della “non scusabile e rilevante trascuratezza” può ritenersi insussistente. Il CNF ha chiarito che l’inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica “ex se”: occorre la prova della trascuratezza non scusabile; in quel caso l’assoluzione è stata pronunciata proprio perché l’assenza era giustificata e il legale si era attivato per tempo. (foroeuropeo.it)

2) Legittimo impedimento e onere di diligenza

  • In giurisprudenza disciplinare, la mancata presenza all’udienza è illecita solo “in difetto di un legittimo impedimento” e di adeguate cautele sostitutive; se l’impedimento è effettivo e tempestivamente rappresentato, la responsabilità deontologica non sussiste. La casistica CNF valorizza la tempestività della comunicazione, la non sostituibilità e la prova dell’impedimento; in difetto, si può sanzionare, ma ove ricorrano e siano provati tali presupposti l’addebito non regge. Applicando il principio al tuo caso, la protrazione imprevedibile dell’altra udienza, unita all’immediata richiesta di riapertura (peraltro appoggiata dalle altre parti), è indice di diligenza e buona fede, non di trascuratezza. (codicedeontologico-cnf.it)

3) Contestazione ex art. 12 CDF (diligenza)

  • Il dovere di diligenza impone di assicurare qualità e cura nell’attività. La condotta da te riferita (partecipazione all’altra udienza; tempestivo trasferimento; istanza di riapertura) è coerente con un agire diligente, non già con incuria. In assenza di ulteriori elementi (es. mancanza di ogni preavviso o di ogni tentativo organizzativo), la violazione dell’art. 12 può quindi essere ritenuta non provata. (foroeuropeo.it)

4) Contestazione ex art. 10 CDF (fedeltà) e art. 9 CDF (probità, dignità, decoro, indipendenza)

  • Le due norme hanno portata generale e presuppongono condotte obiettivamente lesive dell’interesse del cliente o del decoro professionale. Un singolo episodio, spiegato da un impedimento professionale e gestito con correttezza, non integra di regola infedeltà né un vulnus a probità/decoro; la giurisprudenza tratta l’art. 9 come clausola “a forma libera” per fatti gravi, non come automatica sanzione di ogni mero inadempimento. (codicedeontologico-cnf.it)

5) Contestazione ex art. 27, comma 7, CDF (doveri di informazione su atti necessari ad evitare decadenze)

  • Il comma 7 impone di avvertire la parte della necessità di atti per evitare prescrizioni/decadenze, “fermo quanto previsto dall’art. 26”. Se tu sei stato nominato solo come sostituto processuale per il compimento di un singolo atto in udienza, senza rapporto diretto col cliente e senza gestione del fascicolo, il CDD può ritenere non provata a tuo carico la violazione del dovere di informazione (che incombe primariamente sul difensore titolare, il quale “rimane personalmente responsabile verso i clienti”, ex art. 14, co. 3, L. 247/2012). Naturalmente, se avevi diretto contatto con i clienti o un incarico più ampio, questo va chiarito; diversamente, può maturare l’archiviazione per insussistenza dell’addebito specifico. (wiki.dirittopratico.it)

6) Rilevanza della (mancata) riapertura del verbale

  • Non è censurabile deontologicamente aver chiesto la riapertura in presenza delle parti (peraltro con l’avallo di PM e difesa) e aver ricevuto un diniego dal giudice: l’eventuale effetto pregiudizievole discende da una scelta del giudice, non da scorrettezza tua. È invece sanzionabile la riapertura “all’insaputa” della controparte: la giurisprudenza CNF ha confermato la censura in un caso opposto (riapertura ottenuta senza avvertire il collega). La differenza, nel tuo caso, milita per l’irrilevanza disciplinare del profilo. (codicedeontologico-cnf.it)

Cosa presentare al CDD per sostenere l’archiviazione

  • Copia dei verbali/annotazioni che attestino la concomitanza e la durata dell’altra udienza e l’imprevedibilità della protrazione. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Eventuali comunicazioni tempestive al collega titolare/alla cancelleria e la delega a sostituto (se esistevano), per dimostrare che hai agito con le cautele esigibili. (codicedeontologico-cnf.it)
  • La prova della tua immediata presenza in aula non appena libero e dell’istanza di riapertura del verbale, con l’indicazione che PM e difesa vi hanno aderito. (codicedeontologico-cnf.it)

Nota finale sul perimetro dell’azione disciplinare

  • Anche quando un addebito riguarda la mancata presenza ad un’udienza, la responsabilità disciplinare non scatta automaticamente: il CNF ha precisato che occorre sempre verificare la “non scusabile e rilevante trascuratezza”; quando l’assenza è giustificata e si è agito con diligenza, la responsabilità va esclusa. (foroeuropeo.it)

Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali

  • L. 247/2012, artt. 14 (sostituzioni; responsabilità del titolare), 58-59 (archiviazione; fasi), e Reg. CNF n. 2/2014, art. 19 (archiviazione). (brocardi.it)
  • CDF: art. 26 (adempimento del mandato), art. 12 (diligenza), art. 10 (fedeltà), art. 9 (probità, dignità, decoro), art. 27, co. 7 (informazione su atti necessari a evitare decadenze). (foroeuropeo.it)
  • CNF, sent. n. 141/2024 (inadempimento non rileva “ex se” se la condotta è scusabile); CNF, sent. n. 325/2024 (assenza all’udienza: illecito solo se manca un legittimo impedimento); CNF, sent. n. 228/2015 (censura per riapertura del verbale all’insaputa della controparte: caso diverso dal tuo). (foroeuropeo.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. Se vuoi, posso aiutarti a predisporre una memoria difensiva, selezionando i documenti più pertinenti da produrre in fase istruttoria ex art. 58 L. 247/2012. (brocardi.it)