Valuta questo contenuto

…1) non posso fare udienza se il collega non si è costituito o ha rinunciato al mandato; 2) non posso depositare memorie, se non congiunte (ad es., rinuncia agli atti e contestuale accettazione); 3) il divieto non opera in penale dato che l’avversario è il PM e non un “collega”. Giusto?

Sintesi: le tue tre conclusioni non sono corrette. L’art. 53 CDF vieta i contatti “privati” o comunque extra‑contraddittorio con il giudice sulla causa; non vieta di tenere l’udienza o di depositare atti secondo le regole processuali; vale anche nel penale.

1) “Non posso fare udienza se il collega non si è costituito o ha rinunciato al mandato.” Non corretto. L’art. 53 CDF riguarda l’interlocuzione col giudice sul procedimento al di fuori del contraddittorio, non lo svolgimento dell’udienza secondo le norme processuali. L’udienza può tenersi anche in assenza dell’altra difesa, fermo il dovere deontologico di lealtà e correttezza: è sanzionabile l’approfittare dell’assenza incolpevole del collega o porre in essere “colpi di mano” (es.: riapertura del verbale e assegnazione termini senza informare la controparte). In tal senso, CNF ha ritenuto illecito far riaprire il verbale d’udienza all’insaputa del collega, confermando la censura; ed ha confermato l’avvertimento quando il legale, pur avvisato del ritardo incolpevole dell’avversario, ha chiesto di procedere provocandone la decadenza. (codicedeontologico-cnf.it)

2) “Non posso depositare memorie, se non congiunte.” Non corretto. Il deposito di memorie “di parte” è fisiologico ed è regolato dai codici di rito; l’art. 53 CDF non impone depositi congiunti. È invece illecito contattare direttamente il giudice (email, lettere, messaggi) per “discutere della causa” fuori udienza e senza contraddittorio; e, più in generale, sono sanzionati gli stratagemmi che eludono il contraddittorio (es.: produzioni tardive intenzionali per sorprendere la controparte) o la produzione di corrispondenza “riservata” tra colleghi. (codicedeontologico-cnf.it)

3) “Il divieto non opera nel penale perché l’avversario è il PM e non un collega.” Non corretto. La ratio dell’art. 53 CDF (imparzialità del giudice e rispetto del contraddittorio) è generale e non dipende dalla natura della parte pubblica: l’avvocato non deve interloquire col giudice sul procedimento al di fuori dell’udienza e del contraddittorio, anche se l’altra parte è il Pubblico Ministero. La giurisprudenza CNF formula il divieto in termini generali (“al di fuori dell’udienza e in assenza della controparte”) senza prevedere deroghe per il penale. (codicedeontologico-cnf.it)

Riferimenti essenziali

  • Art. 53 CDF (Rapporti con i magistrati), testo vigente. (misterlex.it)
  • CNF, sent. n. 42/2020: illecito contattare il giudice con missiva privata per discutere la causa. (codicedeontologico-cnf.it)
  • CNF, sent. n. 56/2019: illecito inviare email al giudice/CTU per criticare o chiedere chiarimenti sul provvedimento fuori contraddittorio. (codicedeontologico-cnf.it)
  • CNF, sent. n. 115/2025: confermato il divieto di avvicinare o scrivere al giudice per “discutere della causa”. (codicedeontologico-cnf.it)
  • CNF, sent. n. 228/2015: censura per riapertura del verbale all’insaputa della controparte. (codicedeontologico-cnf.it)
  • CNF, sent. n. 160/2015: avvertimento per avere chiesto di procedere nonostante il ritardo incolpevole del collega avversario. (dirittoegiustizia.it)

Nota: i testi integrali delle decisioni CNF sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it

Se vuoi, posso aiutarti a predisporre formule “sicure” per interloquire col giudice tramite canali formali rispettando art. 53 CDF (istanze via cancelleria con contestuale comunicazione alle controparti/PM, ecc.).