Risposta breve
- No: è vietato richiamare in un atto giudiziario il contenuto di una proposta transattiva scambiata in corrispondenza tra colleghi. Il divieto dell’art. 48 CDF copre sia la “produzione” sia il semplice “richiamo/riferimento” della corrispondenza contenente proposte transattive, anche se non espressamente qualificata come “riservata”. La violazione integra illecito disciplinare. (Art. 48 CDF; CNF, sent. 10 aprile 2013, n. 58; CNF, sent. 16 ottobre 2019, n. 108; CNF, sent. 26 settembre 2022, n. 147; CNF, sent. 14 novembre 2023, n. 252)
Dettagli e limiti
- Principio assoluto e ratio: il divieto tutela riservatezza del mittente e credibilità/lealtà del destinatario; prevale su ogni valutazione di necessità difensiva o di verità. (CNF, 16 ottobre 2019, n. 108; CNF, 10 aprile 2013, n. 58)
- Estensione al “richiamo”: non possono essere “prodotte o riferite” in giudizio né le lettere qualificate riservate né, comunque, la corrispondenza contenente proposte transattive; il divieto vale anche in assenza di clausola di riservatezza. (CNF, 14 novembre 2023, n. 252; CNF, 26 settembre 2022, n. 147)
- Eccezioni tipizzate (non riguardano le proposte): è producibile la corrispondenza solo quando (i) dia attuazione a un accordo già perfezionato, oppure (ii) consista in impegni di adempimento del professionista; resta non producibile né riferibile il contenuto delle proposte transattive. (CNF, 14 novembre 2023, n. 252)
Conseguenze disciplinari
- La violazione dell’art. 48 CDF comporta responsabilità disciplinare; la sanzione è graduata secondo gli artt. 21–22 CDF (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) in base a gravità, dolo/colpa, lesione arrecata e precedenti. (Art. 21–22 CDF; v. anche art. 3 e 9 CDF sui doveri generali di probità, dignità, lealtà)
Indicazione operativa
- Se occorre documentare in giudizio l’esistenza di contatti, ci si limiti a menzionare l’avvio di “interlocuzioni tra difensori”, senza riportare né allegare contenuti o condizioni delle proposte; ogni diversa condotta espone a rilievo disciplinare ex art. 48 CDF.
- Se la controparte ha già richiamato o prodotto tali missive, è legittimo segnalare la violazione deontologica al CDD competente.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it