Valuta questo contenuto

Risposta breve:

  • Può avviare il procedimento, non può fondare la decisione.
  • Avvio: la notizia di illecito può provenire anche da fonte anonima; il CDD può attivarsi d’ufficio su esposto anonimo. Riferimenti: artt. 50 e 51 L. 247/2012; CNF, 26 febbraio 2024, n. 28 (principio ribadito). (terzultimafermata.blog)
  • Utilizzabilità ai fini della decisione: per legge, esposti e segnalazioni sono utilizzabili solo se la persona da cui provengono è stata citata come teste per il dibattimento. Se l’esposto è anonimo, l’esposto in quanto tale è inutilizzabile. Restano comunque utilizzabili gli atti e i documenti autonomamente acquisiti in istruttoria o in dibattimento, anche se allegati all’esposto. Riferimenti: art. 59, co. 6, lett. g), L. 247/2012; art. 23 Reg. CNF n. 2/2014; CNF, 11 novembre 2022, n. 213; CNF, 18 aprile 2024, n. 133; CNF, 17 febbraio 2025, n. 30. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Conseguenze pratiche:
    • un esposto anonimo generico vale solo come “notizia” e, in assenza di riscontri oggettivi, conduce di regola all’archiviazione; le sole dichiarazioni dell’esponente (quando identificabile e citato) richiedono comunque indizi gravi, precisi e concordanti. Riferimenti: massime CNF 2024–2025; sintesi e casistica. (codicedeontologico-cnf.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it