Risposta breve
- L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente un altro collega per funzioni di rappresentanza o assistenza ha l’obbligo deontologico di retribuirlo se il cliente non paga. L’omesso pagamento integra illecito disciplinare ex art. 43 CDF. La violazione è qualificata dal CNF come illecito omissivo permanente (quindi la prescrizione non decorre finché perdura l’inadempimento). Sanzione di regola: censura, graduabile secondo gli artt. 21–22 CDF. (codicedeontologico-cnf.it)
Regola, limiti ed eccezioni
- Regola (art. 43 CDF): obbligo di corrispondere il compenso al collega direttamente incaricato, se il cliente non adempie. Costante giurisprudenza conferma l’illecito disciplinare per l’omesso pagamento. Esempi: CNF, 20 ottobre 2016, n. 313 (censura); CNF, 30 dicembre 2021, n. 259 (censura); CNF, 8 novembre 2023, n. 234 (censura); CNF, 27 dicembre 2023, n. 336 (censura); CNF, 27 maggio 2024, n. 215 (illecito omissivo permanente; censura). (foroeuropeo.it)
- Eccezione: l’obbligo non sussiste se il rapporto di co‑difesa o mera domiciliazione è stato conferito direttamente dal cliente (non dal dominus). Esempi: CNF, 31 dicembre 2018, n. 244; CNF, 13 settembre 2022, n. 129. (codicedeontologico-cnf.it)
- Sostituzione del collega (art. 45 CDF): il nuovo difensore, in caso di revoca o rinuncia del precedente, deve comunicare la nomina al collega sostituito e adoperarsi affinché siano soddisfatte le sue legittime richieste per le prestazioni svolte; la violazione comporta, in via edittale, l’avvertimento. Conferme: CNF, 10 aprile 2013, n. 55 (censura al subentrante che non si è attivato); CNF, 26 febbraio 2024, n. 27 (avvertimento). (mondodiritto.it)
Inquadramento sanzionatorio
- La sanzione per l’omesso pagamento ex art. 43 CDF è graduata secondo gli artt. 21–22 CDF (avvertimento, censura, sospensione, radiazione), in base a gravità del fatto, intensità di dolo/colpa, pregiudizio arrecato e precedenti. Nella prassi ricorre la censura. Esempi: CNF 2016 n. 313; 2021 n. 259; 2023 nn. 234 e 336; 2024 n. 215. (foroeuropeo.it)
Indicazioni operative
- Se hai incaricato tu il collega: in mancanza di pagamento del cliente, provvedi tu al pagamento; l’inerzia integra illecito. Documenta comunque i solleciti al cliente e le iniziative intraprese. (codicedeontologico-cnf.it)
- Se l’incarico è stato conferito direttamente dal cliente al collega: l’obbligo ex art. 43 CDF non si applica; resta fermo il dovere di corretta gestione dei rapporti e di leale collaborazione. (codicedeontologico-cnf.it)
- In caso di subentro nella difesa: comunica tempestivamente la nomina al collega sostituito e adoperati affinché il cliente soddisfi le sue legittime richieste (art. 45 CDF). (mondodiritto.it)
Ulteriori profili collegati
- Non è scriminante, di regola, l’inadempimento del cliente verso il dominus: persiste l’obbligo deontologico verso il collega domiciliatario/codifensore direttamente incaricato. (foroeuropeo.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it