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In linea di principio: dipende da chi sia, giuridicamente, la “parte già assistita” e da eventuali profili di conflitto/riservatezza.

  • Regola generale su ex cliente: l’art. 68 CDF vieta di assumere incarichi contro una “parte già assistita” prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto; il divieto è assoluto se il nuovo incarico non è estraneo al precedente, ed è comunque vietato utilizzare notizie riservate acquisite nel primo rapporto. La nozione di “parte” è soggettiva (riguarda il medesimo soggetto, non il “tipo di affare”). Cass., Sez. Unite, 29 maggio 2023, n. 14933; CNF, 25 luglio 2023, n. 165; 27 marzo 2024, n. 105; 23 luglio 2024, n. 307. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Società diverse del gruppo: la capogruppo e la controllata sono soggetti giuridici distinti; quindi, se la convenzione era solo con la controllata, l’art. 68 CDF non si applica automaticamente alla capogruppo. La giurisprudenza deontologica esclude che vi sia conflitto “per se” solo perché vi sono legami societari, fermo restando il vaglio concreto di interessi e informazioni conosciute. CNF, 13 marzo 2024, n. 77; Cass., Sez. Unite, 15 marzo 2022, n. 8337. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Attenzione però a due limiti: 1) Conflitto di interessi ex art. 24 CDF, anche solo potenziale: se, per struttura del gruppo o per le specifiche questioni, l’avvocato si pone in antitesi agli interessi collegati dell’ex assistito o può apparire condizionato dalle informazioni acquisite, l’incarico va evitato; il consenso delle parti non scrimina. CNF, 5 luglio 2024, n. 290; CNF, 22 marzo 2025, n. 66. (codicedeontologico-cnf.it) 2) Divieto di uso di notizie riservate: permane sempre, anche oltre il biennio (art. 68, co. 3 CDF). CNF, 31 ottobre 2023, n. 231; 23 luglio 2024, n. 307. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Ipotesi di “identità sostanziale” del cliente: se vi è fusione/incorporazione o successione universale, il soggetto risultante è, per la giurisprudenza, lo stesso della società già assistita; in tal caso il divieto dell’art. 68 CDF opera verso l’incorporante come se fosse l’ex cliente. Parere Il Foglio del Consiglio su incorporante/incorporata; v. anche CNF, 27 luglio 2020, n. 146, sulla irrilevanza della mera variazione della compagine. (ilfogliodelconsiglio.it)

Conclusione operativa

  • Se la convenzione era solo con la controllata, il nuovo incarico contro la capogruppo, prima del biennio, può essere ammissibile sotto l’art. 68 CDF perché riguarda un soggetto diverso; resta però necessario escludere in concreto conflitti ex art. 24 CDF e il rischio di utilizzo di informazioni riservate. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Se la convenzione coinvolgeva anche la capogruppo (o se vi è stata fusione/successione), si applica il divieto dell’art. 68 CDF: occorre attendere il biennio e, comunque, l’oggetto deve essere estraneo al precedente incarico. (codicedeontologico-cnf.it)

Riferimenti normativi: art. 24 CDF (conflitto di interessi); art. 68 CDF (assunzione di incarichi contro parte già assistita); L. 31 dicembre 2012, n. 247, principi generali di dignità, indipendenza e decoro. Le decisioni e i testi integrali sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it (foroeuropeo.it)

Se vuoi, posso verificare la tua convenzione (estensibilità al gruppo), la data di cessazione e l’oggetto del nuovo mandato per una valutazione puntuale.