[...] Contenuti riservati agli utenti registrati: crea un account, oppure effettua il login. Navigazione articoli [Copilot] Stando alla lettera della norma, il divieto di interloquire con il giudice “senza la presenza del collega avversario” (art. 53 cdf), significa che: 1) non posso fare udienza se il collega non si è costituito o ha rinunciato al mandato; 2) non posso depositare memorie, se non congiunte (ad es., rinuncia agli atti e contestuale accettazione); 3) il divieto non opera in penale dato che l’avversario è il PM e non un “collega”. Giusto?