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…Il COA, preso atto della pubblicazione di questo articolo sul giornale, lo ha trasmesso al CDD chiedendomi di fornire le mie deduzioni difensive, ma io non so da quale possibile illecito deontologico mi debba difendere. Cosa posso trasmettere al CDD?

In linea generale, la pubblicazione di un articolo-intervista elogiativo sull’avvocato e sullo studio legale può porre un problema deontologico soprattutto sotto il profilo della comunicazione informativa e dei rapporti con la stampa, ma la tua difesa dipende da quale condotta concreta ti venga contestata. Senza la contestazione specifica, non è possibile sapere con certezza da quale illecito tu debba difenderti.

1) Quali norme potrebbero venire in rilievo

Dalla descrizione, i possibili riferimenti sono soprattutto:

  • art. 35 CDF – dovere di corretta informazione sull’attività professionale: l’informazione è consentita, ma deve essere trasparente, veritiera, corretta, non equivoca, non ingannevole, non denigratoria, non suggestiva e non comparativa;
  • art. 57 CDF – rapporti con gli organi di informazione: l’avvocato deve ispirarsi a equilibrio e misura, non deve enfatizzare le proprie capacità professionali, né sollecitare articoli o interviste, né usare la comunicazione in modo incompatibile con dignità e decoro;
  • art. 9 CDF – doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza;
  • se nell’articolo compaiono nominativi o elementi identificativi dei clienti/assistiti, può rilevare anche il divieto di spendere il nome dei clienti nei rapporti con la stampa, ai sensi dell’art. 57 CDF, oltre ai principi di riservatezza.

Sul piano ordinamentale:

  • art. 50 L. n. 247/2012: il COA, ricevuta o appresa la notizia di possibile illecito disciplinare, la trasmette al CDD competente;
  • il procedimento disciplinare è regolato dalla L. n. 247/2012 e dal Regolamento CNF n. 2/2014.

2) Punto decisivo: senza addebito specifico il diritto di difesa è compresso

Se il COA o il CDD ti hanno chiesto “deduzioni difensive” senza indicare con precisione il fatto contestato e la norma deontologica ipoteticamente violata, la prima cosa da fare è eccepire l’indeterminatezza della contestazione e chiedere di conoscere:

  1. quale condotta concreta ti si addebita;
  2. quale norma si assume violata;
  3. se ti si contesta:
    • di aver sollecitato l’intervista o l’articolo;
    • di aver concordato contenuti autocelebrativi;
    • di aver autorizzato o fornito la fotografia;
    • di aver speso il nome di clienti o affari trattati;
    • di aver reso dichiarazioni non improntate a equilibrio e misura;
    • oppure la sola accettazione passiva della pubblicazione.

Questo profilo discende dai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, che nel procedimento disciplinare forense devono essere garantiti. Sul punto è rilevante il principio affermato da CNF, sent. 3 ottobre 2022, n. 162, secondo cui non può essere coltivata una contestazione disciplinare “nuova” o diversa senza il corretto avvio procedimentale e senza consentire all’interessato di difendersi in modo pieno e specifico.

3) Che cosa puoi trasmettere subito al CDD

Puoi inviare una memoria difensiva preliminare con due livelli di difesa:

A. Eccezione preliminare

Chiedi che ti venga comunicato l’addebito in forma specifica.

Formula sostanziale possibile:

“In via preliminare, il sottoscritto evidenzia di non essere posto in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa, non essendo stata indicata la specifica condotta asseritamente deontologicamente rilevante né la disposizione del Codice Deontologico Forense che si assume violata. Si chiede pertanto che il CDD voglia precisare il fatto contestato, i relativi riferimenti normativi e gli atti sui quali si fonda la richiesta di deduzioni.”

B. Deduzioni difensive nel merito, “per quanto è dato comprendere”

In subordine, puoi chiarire i fatti, precisando ad esempio:

  • non hai sollecitato il giornalista a scrivere l’articolo;
  • non hai richiesto commenti elogiativi;
  • non hai concordato contenuti autocelebrativi;
  • l’intervista, se resa, aveva carattere informativo e non promozionale;
  • non hai fornito dichiarazioni volte a enfatizzare le tue capacità professionali;
  • non sono stati divulgati nomi di clienti/assistiti, dettagli riservati o notizie coperte da segreto;
  • l’eventuale foto è stata utilizzata dal giornale autonomamente o comunque senza finalità pubblicitaria da parte tua;
  • non hai ripubblicato l’articolo su sito, social o altro materiale promozionale;
  • non vi è stata alcuna comunicazione suggestiva, comparativa o ingannevole ai sensi dell’art. 35 CDF;
  • difetta un tuo contributo causale consapevole alla confezione encomiastica del pezzo giornalistico.

4) La linea difensiva sostanziale più importante

Il punto centrale è distinguere tra:

a) articolo nato autonomamente dal giornalista

Se l’articolo è frutto di autonoma iniziativa giornalistica e i toni elogiativi sono del giornalista, non automaticamente ne discende un illecito disciplinare dell’avvocato. Il profilo disciplinare richiede normalmente una condotta ascrivibile all’avvocato: ad esempio, aver cercato l’articolo, averne orientato i contenuti in chiave autocelebrativa, aver fornito materiale/promozione, aver sfruttato la pubblicazione come pubblicità non consentita.

b) articolo sollecitato o costruito come autopromozione

Se invece emergesse che l’avvocato ha:

  • sollecitato l’intervista o l’articolo,
  • favorito toni enfatici sulle proprie qualità,
  • trasformato l’intervista in strumento promozionale dello studio, allora potrebbero venire in rilievo art. 57 CDF e art. 35 CDF, oltre ai principi generali dell’art. 9 CDF.

5) Attenzione ad alcuni dettagli fattuali decisivi

Nella memoria conviene indicare in modo puntuale:

  • chi ha contattato chi;
  • se hai ricevuto le domande prima della pubblicazione;
  • se hai approvato il testo prima della stampa;
  • se hai inviato tu foto, curriculum, slogan, materiale sullo studio;
  • se nell’articolo compaiono:
    • clienti nominativamente indicati,
    • riferimenti a risultati professionali,
    • giudizi di “eccellenza”, “primato”, “leader”, “numero uno”, ecc.;
  • se dopo la pubblicazione hai fatto ulteriore diffusione dell’articolo.

Questi elementi servono a escludere:

  • la sollecitazione dell’articolo/intervista;
  • l’enfatizzazione delle capacità professionali;
  • la spendita del nome dei clienti;
  • una comunicazione non conforme ai canoni di sobrietà.

6) In concreto: cosa scrivere

Puoi strutturare la memoria così:

Oggetto

“Deduzioni difensive preliminari e richiesta di specificazione dell’addebito”

Contenuto essenziale

  1. presa d’atto della richiesta del CDD;
  2. eccezione di genericità/indeterminatezza della contestazione;
  3. richiesta di:
    • copia degli atti,
    • indicazione del fatto contestato,
    • indicazione delle norme violate;
  4. esposizione sintetica dei fatti:
    • l’iniziativa è stata del giornalista;
    • nessuna sollecitazione da parte tua;
    • nessuna richiesta di toni elogiativi;
    • nessuna divulgazione di dati riservati o nomi di clienti;
    • nessun utilizzo pubblicitario successivo dell’articolo;
  5. conclusione:
    • richiesta di archiviazione, oppure
    • in via preliminare, termine per integrare le difese dopo la precisa contestazione.

7) Formula finale utile

Puoi concludere in questo modo:

“Per tutto quanto sopra, il sottoscritto chiede, in via preliminare, di essere posto in condizione di conoscere con precisione l’addebito disciplinare, mediante indicazione del fatto contestato e delle norme deontologiche ritenute violate; nel merito, per quanto oggi comprensibile, evidenzia l’assenza di qualsivoglia condotta di sollecitazione dell’articolo, di enfatizzazione delle proprie capacità professionali, di spendita del nome di clienti o di utilizzazione promozionale della pubblicazione, con conseguente richiesta di archiviazione.”

8) Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 50;
  • Codice Deontologico Forense, artt. 93557;
  • CNF, sent. 3 ottobre 2022, n. 162 (principio sul rispetto del contraddittorio e sulla corretta attivazione del procedimento per fatti autonomi);
  • in tema di comunicazione informativa e limiti di sobrietà, rilevano in generale gli artt. 35 e 57 CDF.

Se vuoi, posso aiutarti a redigere una bozza completa di memoria difensiva da inviare al CDD, in stile formale, pronta da adattare al tuo caso concreto.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it