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Di seguito una breve relazione sull’illecito disciplinare connesso all’obbligo di fatturazione dell’avvocato.

  • Fondamento dell’obbligo: l’avvocato deve emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi. L’obbligo è sanzionato dagli artt. 16 e 29 del Codice Deontologico Forense (già art. 15 del previgente codice). La violazione attiene ai doveri di lealtà/correttezza fiscale e tutela l’affidamento nella classe forense. Riferimenti: CDF, artt. 16 e 29.
  • Condotta tipica: omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti, a qualunque titolo. L’obbligo si estende anche ai pagamenti corrisposti come “palmario”. Riferimenti: Cass., SS.UU., ord. 26 settembre 2025, n. 26232.
  • Natura della violazione: illecito permanente. La prescrizione disciplinare decorre dalla cessazione della condotta omissiva (cioè dall’emissione della fattura o dalla definitiva regolarizzazione), non già dal primo incasso non fatturato. Riferimenti: CNF, sent. 29 gennaio 2025, n. 1; CNF, sent. 10 marzo 2025, n. 63; in senso conforme anche CNF, sent. 15 dicembre 2022, n. 255; 25 giugno 2022, n. 106; 28 aprile 2021, n. 81.
  • Irrilevanza della successiva regolarizzazione fiscale: la successiva emissione della fattura o il ricorso al “ravvedimento operoso” non scriminano l’illecito deontologico; possono, tuttavia, essere valutati ai soli fini della graduazione della sanzione. Riferimenti: CNF, sent. 27 maggio 2024, n. 219; CNF, sent. 9 ottobre 2020, n. 186; CNF, sent. 23 aprile 2019, n. 16; CNF, sent. 27 maggio 2020, n. 47; già CNF, sent. 10 giugno 2014, n. 86.
  • Sanzioni applicabili e criteri di dosimetria: la sanzione è graduata in base a durata e sistematicità della condotta, entità dei compensi, precedenti disciplinari, tempestività della regolarizzazione e collaborazione dell’incolpato. Possono essere irrogate le sanzioni disciplinari previste dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e dal CDF (avvertimento, censura, sospensione, fino alla radiazione nei casi più gravi). Riferimenti: L. n. 247/2012, artt. sul procedimento e sulle sanzioni disciplinari; CDF, parte generale sui criteri di determinazione della sanzione.
  • Competenza e rito: il procedimento si svolge dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina (CDD); le decisioni sono impugnabili al Consiglio nazionale forense (CNF) e, per motivi di legittimità, innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. Riferimenti: L. n. 247/2012, artt. sul sistema disciplinare e sulle impugnazioni; CDF.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo: https://codicedeontologico-cnf.it