Risposta
- Sì: la giurisprudenza riconosce ipotesi di illecito deontologico “istantaneo a effetti permanenti”. L’esempio tipico è l’esternazione/offesa che avviene con una pubblicazione online (articolo sul sito o post social): l’illecito si consuma con la pubblicazione, ma gli effetti perdurano finché il contenuto resta accessibile. In tali casi, il dies a quo della prescrizione decorre dal giorno della rimozione del contenuto. CNF, sent. n. 214/2024, richiamata espressamente; conforme il principio generale su art. 52 CDF: illecito istantaneo con specifica declinazione “a effetti permanenti” quando veicolato online. SS.UU. Cass., n. 6549/2025; CNF, n. 311/2024; n. 231/2024; n. 245/2023; n. 148/2023. (codicedeontologico-cnf.it)
- Cornice normativa: resta ferma la disciplina dei termini di cui all’art. 56 L. 247/2012 e i criteri generali di individuazione del dies a quo per istantanei/permanenti fissati da CNF e SS.UU. (per i permanenti “puri”, decorrenza dalla cessazione della condotta, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p.). SS.UU. Cass., n. 30782/2024; CNF, n. 250/2022. (codicedeontologico-cnf.it)
Avvertenza pratica
- La qualificazione “istantaneo a effetti permanenti” è circoscritta a fattispecie come le pubblicazioni online: occorre verificare in concreto se il contenuto sia stato effettivamente rimosso e quando, perché da tale data decorre la prescrizione. (codicedeontologico-cnf.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it