Il principio di “manifesta infondatezza” è un concetto giuridico che si riferisce a una situazione in cui una richiesta o un reclamo è chiaramente e ovviamente privo di base legale o fattuale. In particolare, la manifesta infondatezza non deve essere confusa con la semplice infondatezza: la manifesta infondatezza presuppone un grado di evidenza tale che renda del tutto inutile un ulteriore approfondimento della vicenda.

Un esempio di questa situazione si può trovare nei procedimenti disciplinari degli avvocati davanti ai Consigli distrettuali di disciplina (CDD) e al Consiglio nazionale forense (CNF). Se un esposto disciplinare è basato unicamente su affermazioni non supportate da prove documentali o testimonianze di terzi, può essere considerato manifestamente infondato per carenza di prova.

In particolare, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 8 giugno 2013, n. 94, ha stabilito che “La prova dell’addebito non può dirsi raggiunta quando l’unico elemento di accusa sia costituito dalla parola interessata dell’esponente, la cui versione di fatti può infatti assumere valore di prova certa solo quando trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali”.

In altre parole, l’affermazione di un esponente, senza altre prove a sostegno, non è sufficiente a stabilire la responsabilità disciplinare dell’avvocato incolpato. In queste circostanze, l’esposto potrebbe essere archiviato per manifesta infondatezza, come previsto dall’art. 14 c. 1 e 2 del regolamento n. 2/2014 del CNF.


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