Legge n. 247/2012
- Creando non poche difficoltà agli interpreti (anche per via dell’uso dei perfetti sinonimi “quota” e “percentuale”), l’art. 13 L. n. 247/2012 consente che il compenso professionale sia una “percentuale sul valore dell’affare” (comma 3), ma vieta che sia “una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (comma 4). L’equivoca distinzione è pedissequamente ripetuta nell’art. 25 cdf.
- Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare è sei anni (art. 56, co. 1, L. n. 247/2012) ma la sua interruzione fa decorrere un nuovo termine di… cinque anni (art. 56, co. 3, L. n. 247/2012), con conseguente antinomia interna (cfr. CNF n. 271/2023)
- Nel riferirsi alla decisione del CDD, l’art. 61 co. 1 L. n. 247/2012 parla di “sentenza”
- Nel fissare il termine di 30 giorni per l’impugnazione al CNF delle decisioni del CDD, l’art. 61 co. 1 L. n. 247/2012 individua il relativo dies a quo nel giorno del deposito del provvedimento anziché quello della sua notifica (come invece disponeva la previgente disciplina nell’art. 50 RDL n. 1578/1933 e come peraltro stabilito dall’art. 33 co. 1 Reg. CNF 2/2014, che non può derogare alla legge ma può comunque offrirne una interpretazione costituzionalmente orientata). Invece, per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF, il termine di 30 giorni decorre sì dalla notificazione (art. 36 co. 6 L. n. 247/2012), ma da quella effettuata all’incolpato personalmente ancorché costituito in giudizio a mezzo difensore presso cui fosse domiciliato (Cass. n. 31570/2021, Cass. n. 17192/2018, Cass. n. 21110/2017: nei casi decisi dalla SC, la sentenza CNF era stata notificata all’incolpato personalmente e, successivamente, al suo difensore, mentre l’impugnazione era stata proposta oltre 30 giorni dalla prima notifica; in applicazione del suddetto principio, la Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso).
- L’art. 58 co. 2 L. n. 247/2012 qualifica “commissione” la sezione disciplinare del CDD (correttamente denominata, invece, dall’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012)
- L’elenco delle sanzioni disciplinari (assente nel codice previgente, perché contenuto nel solo art. 40 RDL n. 1578/1933), ora si ripete uguale in quattro norme: 1) art. 53 L. n. 247/2012; 2) art. 22 cdf; 3) art. 29 Reg. CNF 2/2014; 4) Art. 30 Reg. CNF 2/2014.
- I termini per impugnare i provvedimenti del COA in materia di iscrizione in albi, elenchi e registri sono ben quattro: 1) 10 giorni per impugnare l’inerzia del COA che non abbia provveduto, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 17 comma 7, quinto periodo, L. n. 247/2012); 2) 20 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di iscrizione (art. 17, comma 7, quarto periodo, L. n. 247/2012); 3) 30 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di reiscrizione (considerato il rinvio all’art. 61 L. n. 247/2012, disposto dall’art. 17, comma 18, L. n. 247/2012); 4) 60 giorni per impugnare la cancellazione dall’albo (art. 17, comma 14, L. n. 247/2012). Tale situazione è stata stigmatizzata da CNF n. 65/2024.
Codice deontologico
- La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”).
- Per la violazione del dovere di evitare incompatibilità (art. 6 cdf) non è espressamente prevista alcuna sanzione dalla parte speciale del codice deontologico (artt. 23 e ss.).
- La libertà di accettare l’incarico (salvo eccezioni) è ripetuta sia nell’art. 11 co. 1 cdf, sia nell’art. 23 co. 5 cdf.
- L’art. 30 co. 2 cdf e l’art. 31 co. 1 cdf hanno sostanzialmente il medesimo contenuto. Infatti, il divieto di “trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita“ (art. 30 co. 2 cdf) e l’obbligo di “mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa” (art. 31 co. 1 cdf) dicono la stessa cosa, ma semplicemente con formulazioni diverse, l’una in negativo (attraverso la previsione di un divieto), e l’altra in positivo (attraverso la previsione di un obbligo). Ma è davvero così? In arg. cfr. questo commento.
- La sanzione per la violazione del dovere di aggiornamento professionale (art. 15 cdf) è nascosta nel comma 6 dell’art. 70 cdf (cfr. CNF n. 97/2016, poi “corretta” da CNF n. 68/2019 in poi; sull’assenza di una sanzione specifica per la violazione dell’obbligo in parola, v. pure le FAQ del CNF, che andrebbero quindi aggiornate con la più recente giurisprudenza).
- “L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri” (art. 6 co. 2 Reg. CNF n. 6/2014), ma “comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo, elenco o registro” (art. 12 co. 2 Reg. CNF n. 6/2014).
- In tema di “pubblicità” dell’avvocato (rectius, informazione sull’esercizio dell’attività professionale), il “riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale”, che il codice deontologico mutua dall’art. 10 co. 3 L. n. 247/2012, si ripete nell’art. 17 co. 3 cdf e nell’art. 35 co. 1 cdf.
- Creando non poche difficoltà agli interpreti (anche per via dell’uso dei perfetti sinonimi “quota” e “percentuale”), l’art. 25 cdf (riproducendo l’art. 13 L. n. 247/2012) consente che il compenso professionale sia una “percentuale sul valore dell’affare” (comma 1), ma vieta che sia “una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (comma 2).
- Il dovere di assicurare l’anonimato dei minori si ripete (nella parte generale e speciale) nell’art. 18 co. 2 cdf e nell’art. 57 co. 2 cdf.
- L’art. 70 co. 3 cdf stabilisce che “L’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati”, conformemente all’originario art. 4 co. 4 L. n. 247/2012, poi abrogato dall’art. 1 co. 141 lett. a) L. n. 124/2017 “al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense”. Non è chiaro se tale disposizione codicistica sia sopravvissuta all’abrogazione della norma primaria da cui traeva origine (CNF parere n. 19/2018). In arg. v. pure questo articolo.
Regolamenti CNF
- Per il richiamo verbale applicato nella fase preliminare, l’art. 14 Reg. CNF n. 2/2014 (Procedimento disciplinare) prevede espressamente l’opposizione dell’iscritto solo per quello deliberato dalla Sezione su proposta del Consigliere istruttore (comma 4-bis) e non pure per quello deliberato dal Plenum su proposta del Presidente del CDD (comma 2-bis), che alcuni CDD ritengono quindi impugnabile al CNF anche da parte dell’iscritto (oltreché da COA e PM). Adde: la questione è stata risolta in via interpretativa dal CNF con le sentenze n. 301/2024 e n. 308/2024, secondo cui, pur nel silenzio della normativa primaria e secondaria, anche in tal caso deve ritenersi ragionevolmente ammissibile l’impugnazione del richiamo verbale.
- Per un mero refuso, l’art. 25 co. 10 Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) prevede come illecito disciplinare non la violazione dell’obbligo formativo ma l’accertamento della violazione dell’obbligo formativo “L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.”.
- L’art. 4 co. 5 lett. a) e b) Reg. CNF n. 1/2014 (Elezioni CDD) prevede come condizione di candidabilità/eleggibilità dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina l’assenza di una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, ma lo fa sia nella lett. a) sia nella lett. b) dell’art. 4 cit., con la differenza che nella lett. b) specifica la rilevanza delle sole sanzioni irrogate “nei cinque anni precedenti”, mentre nella lett. a) la precedente sanzione disciplinare rileverebbe senza alcuna limitazione temporale. In agr. cfr. questo commento.
Giurisprudenza
- Non è chiaro se le previsioni del codice deontologico forense abbiano o meno natura normativa (in arg. cfr. questo commento).
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