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Sgombriamo subito il campo da alcuni equivoci. Il quesito in oggetto (“È vietato ricevere i clienti altrui in costanza di mandato?”) non riguarda:

  1. l’ipotesi in cui il cliente sia la controparte: tale ipotesi è disciplinata dall’art. 41 cdf, che vieta all’avvocato di ricevere la controparte che sappia assistita da altro collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso (comma 4)
  2. l’ipotesi in cui il cliente abbia già revocato il mandato al suo difensore: tale ipotesi è disciplinata dagli art. 45 cdf e art. 46 co. 4 cdf, secondo cui il nuovo avvocato deve informare della propria nomina il precedente difensore di fiducia e, rispettivamente, d’ufficio attivandosi col cliente per il pagamento delle sue spettanze.

Ora, posto che il quesito in oggetto esula dalle fattispecie espressamente disciplinate dal codice deontologico, può comunque ritenersi che sussista il divieto di ricevere un cliente altrui sulla base del generale dovere di colleganza (art. 19 cdf)?

Al quesito deve darsi risposta negativa.

Infatti, il diritto della persona, già assistita da un avvocato, che voglia un “secondo parere” sulla propria pratica (come in campo medico) e/o voglia valutare l’operato del proprio difensore è costituzionalmente garantito e prevale sul dovere di colleganza (art. 42 co. 1 cdf), non potendosi pretendere che il cliente, prima di rivolgersi ad altro avvocato, revochi “al buio” il mandato al suo attuale difensore, su cui abbia meri sospetti, magari infondati, quindi senza prima aver ricevuto una consulenza da un altro avvocato sull’operato del collega.

Stante la gerarchia delle rispettive fonti -di rango costituzionale il diritto di difesa, e regolamentare il codice deontologico- quest’ultimo può senz’altro stabilire le cautele per l’avvocato che voglia tutelare il diritto (costituzionale) del cliente, ma non può escluderlo né imporre modalità tali da renderne troppo difficoltoso l’esercizio cioè impedirlo di fatto.

Pertanto, l’avvocato richiesto di questo “secondo parere”, non deve ovviamente esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale del collega (art. 42 co. 1 cdf), né tantomeno usare espressioni sconvenienti ed offensive sulla sua persona (art. 52 cdf), ma potrà certamente esprimere un giudizio tecnico-giuridico sulla pratica in corso che consenta al cliente altrui di prendere le più opportune decisioni in merito. Né, peraltro, l’avvocato del “secondo parere” sarebbe tenuto ad avvisare il collega di detto incontro, perché tale dovere non è previsto per tale fattispecie, e perché inoltre comprometterebbe sia il suo rapporto (potenzialmente temporaneo, ma) di fiducia col cliente, sia il rapporto di fiducia tra il cliente e l’altro avvocato.

A questo punto, si potrebbe comprensibilmente obiettare: pur senza esprimere apprezzamenti denigratori, l’avvocato del “secondo parere” farà comunque di tutto per accaparrarsi il cliente e quindi sosterrà che l’attuale difensore ha operato male anche quando non è vero.

Sarebbe questo il motivo per cui l’avvocato non può dare un “secondo parere” al cliente altrui, neppure sull’operato sospetto dell’attuale difensore, e pur in mancanza di un divieto espresso del codice deontologico?

Ebbene, se davvero il motivo fosse questo, cioè la (prevenuta) sfiducia verso gli avvocati (peraltro da parte degli stessi avvocati in sede disciplinare), sarebbe allora opportuno prendere qualche lezione dalla Cassazione, secondo cui “non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense” (Cass. n. 2077/2024, Cass. n. 2075/2024).

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