Prot. n. […]/[…]

Segnalazione n. […]/[…]
Procedimento n. […]/[…]
Segnalato/Incolpato Avv. […] (cod.fisc. […])

Consiglio distrettuale di disciplina di […]

[luogo], [data]

Trasmissione via PEC all’indirizzo […]

Gentile
Avv. [SEGNALATO]
[indirizzo]

Trasmissione via Racc.a.r./PEC all’indirizzo […]

Gentile
[ESPONENTE]
[indirizzo]

Trasmissione via PEC all’indirizzo […]

On.le
Consiglio dell’Ordine di […]
[indirizzo]

Oggetto: Comunicazione ai sensi degli artt. 58 co. 1 L. n. 247/2012 e 14 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014.

Con riferimento alla segnalazione n. […] / […], ricevuta dal COA di […] a seguito di esposto presentato da [ESPONENTE] in data […] a carico dell’Avv. [SEGNALATO]

SI COMUNICA CHE

in data […], valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi degli artt. 50 co. 4 L. n. 247/2012 e 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014, l’intestato Consiglio distrettuale di disciplina, riunito in sede plenaria su convocazione del proprio Presidente ex art. 14 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014,

HA DELIBERATO

l’archiviazione immediata e senza formalità della notizia di illecito disciplinare

□ per manifesta infondatezza

□ per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare

Si allega copia del provvedimento di archiviazione, rammentando che avverso lo stesso non è ammesso ricorso da parte dell’esponente né del segnalato.

Distinti saluti.

Il Presidente/Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina
Avv. […]
(firmato digitalmente)

Allegati:

  1. copia del provvedimento di archiviazione

Nota

Il provvedimento di archiviazione del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, assumendo quelle connotazioni meritali di un obbligo d’immediata declaratoria di cause di non punibilità che vanno dall’infondatezza della notizia di illecito (ovvero dell’addebito) alla prescrizione dell’azione disciplinare, e non risultano dissimili dalla formula assolutoria di “non esservi luogo a provvedimento disciplinare” tipizzata dall’art. 52 lett. a) della L. n. 247/12 (CNF n. 129/2021).

In particolare, ai sensi degli artt. 58 co. 1 L. n. 247/2012 e 14 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014, Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. Ai fin idella proposta, è giuridicamente irrilevante che il Presidente CDD appartenga allo stesso COA del Segnalato, non ricorrendo un’ipotesi di astensione in favore del vice-presidente o altro Consigliere (CNF n. 209/2021). La delibera di archiviazione è presa dal CDD in seduta plenaria, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei
componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato (art. 14, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014).

Inoltre, ai sensi dell’art. 19 Reg. CNF n. 2/2014, l’archiviazione è disposta con delibera motivata (CNF n. 82/2021) e può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza (nonché per prescrizione dell’azione disciplinare, sebbene tale ulteriore causa, recentemente aggiunta all’art. 14, non sia stata ripetuta qui, nell’art. 19); b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito (anche qui manca nuovamente il riferimento alla causa di prescrizione dell’azione disciplinare) (CNF n. 126/2022).

Avverso il provvedimento di archiviazione è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto (CNF n. 81/2022). In particolare, il COA può proporre impugnazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso ex art. 58, co. 4, L. n. 247/2012 (CNF n. 209/2021), adottando la relativa necessaria delibera consiliare (CNF n. 77/2022); il PM può proporre impugnazione dal momento in cui ne abbia comunque avuto piena contezza, poiché né la Legge né il Regolamento sul procedimento disciplinare (14 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014) impongono che il provvedimento di archiviazione sia comunicato agli Uffici della Procura (CNF n. 154/2021).

Non sono invece legittimati ad impugnare il provvedimento di archiviazione ulteriori soggetti, per i quali resta tuttavia ferma la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (CNF n. 138/2022). In particolare, non sono legittimati ad impugnare né l’esponente, che non è parte del procedimento (CNF n. 174/2021), né il segnalato/incolpato, a cui l’art. 61 L. n. 247/2012 attribuisce infatti la legittimazione all’impugnazione solo dei provvedimenti che affermino la sua responsabilità e non pure di quelli che lo prosciolgano, sicché è inammissibile l’impugnazione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di archiviazione al fine di ottenere una motivazione di proscioglimento più favorevole (CNF n. 140/2021).

In ogni caso, la delibera di archiviazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde non vìola il divieto di bis in idem l’eventuale riapertura del procedimento in presenza di elementi o accertamenti nuovi, o comunque idonei a dare nuovo impulso alla procedura, senza peraltro bisogno di una previa esplicita revoca dell’archiviazione stessa (CNF n. 2/2021).

Infine, qualora il CNF accolga l’impugnazione avverso la delibera di archiviazione, il procedimento è rimesso al CDD (CNF n. 126/2022).

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