Prot. n. […]/[…]
Segnalazione n. […]/[…]
Procedimento n. […]/[…]
Segnalato/Incolpato Avv. […] (cod.fisc. […])
Consiglio distrettuale di disciplina di […]
[luogo], [data]
Trasmissione via PEC all’indirizzo […]
Gentile
Avv. [SEGNALATO]
[indirizzo]
Trasmissione via PEC all’indirizzo […]
On.le
Consiglio dell’Ordine di […]
[indirizzo]
Oggetto: Comunicazione ai sensi degli artt. 52 co. 1 lett. b) L. n. 247/2012 e 14 Reg. CNF n. 2/2014.
Con riferimento alla segnalazione n. […] / […], ricevuta dal COA di […] a seguito di esposto presentato da [ESPONENTE] in data […] a carico dell’Avv. [SEGNALATO]
SI COMUNICA CHE
in data […], valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi degli artt. 50 co. 4 L. n. 247/2012 e 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014,
□ su proposta del proprio Presidente Avv. […] ex art. 14 co. 2-bis Reg. CNF n. 2/2014, l’intestato Consiglio distrettuale di disciplina, riunito in sede plenaria e con la maggioranza di cui all’art. 14 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014,
□ su proposta del Consigliere istruttore Avv. […] ex art. 14 co. 4-bis Reg. CNF n. 2/2014, la Sezione disciplinare designata
HA DELIBERATO
la definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale, come da delibera allegata, avverso la quale è possibile proporre impugnazione, nei modi e termini di Legge, ovvero:
- per quanto riguarda il Segnalato, mediante opposizione da proporsi al CDD nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, con cui si chieda procedersi all’istruttoria preliminare (art. 4, co. 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014);
- per quanto riguarda gli altri legittimati attivi (P.M. e COA di appartenenza del Segnalato), mediante impugnazione da proporsi al CNF nei termini e modi ordinari (CNF n. 201/2022).
Distinti saluti.
Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina
Avv. […]
(firmato digitalmente)
Allegati:
- copia della delibera di richiamo verbale.
Nota.
Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare, ma ha comunque carattere afflittivo (CNF n. 162/2022) giacché presuppone comunque un illecito disciplinare, sebbene lieve e scusabile (artt. 52 L. n. 247/2012 e 28 Reg. CNF n. 2/2014). In particolare, la relativa deibera è presa dal CDD “con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato” (art. 14 co. 3 reg. CNF n. 2/2014), su proposta del Presidente CDD, ancorché appartenente allo stesso COA del Segnalato, non ricorrendo un’ipotesi di astensione in favore del vice-presidente o altro Consigliere (CNF n. 209/2021).
Competente ad emanare tale delibera è, in via esclusiva, il CDD. Tant’è vero che, qualora in sede di gravame il CNF, in riforma della decisione territoriale ritenga congruo comminare all’incolpato il richiamo verbale, all’esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle relative formalità (CNF n. 36/2022). In ogni caso, sebbene non espressamente previsto, deve ritenersi che la delibera sia ovviamente soggetta ad obbligo di motivazione.
Ad onta del nome, il richiamo “verbale” viene deliberato e comunicato “per iscritto” tanto al Segnalato quanto al suo COA di appartenenza (nonché al COA segnalante, se diverso); non è invece fatta alcuna comunicazione all’eventuale esponente, né al P.M., sebbene quest’ultimo sia legittimato ad impugnare la delibera (con riferimento al relativo dies a quo, pertanto, valgono qui le considerazioni già fatte con riferimento all’impugnazione della delibera di archiviazione).
In particolare, i soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso il richiamo verbale sono:
- il Segnalato, mediante opposizione da proporsi al CDD nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in parola, affinché si proceda all’istruttoria preliminare (art. 4, co. 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014): sebbene tale opposizione sia espressamente prevista con eslcusivo riferimento al richiamo verbale deliberato su proposta del consigliere istruttore, deve ritenersi applicabile anche a quello in esame, cioè deliberato su proposta del presidente CDD;
- il P.M. e il COA di appartenenza del Segnalato, mediante impugnazione da proporsi al CNF nei termini e modi ordinari (CNF n. 201/2022).