Prot. n. […]/[…]

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di […]

Segnalazione n. […]/[…]
Segnalato Avv. […] (cod.fisc. […])

[luogo], [data]

Trasmissione via PEC all’indirizzo […]

Gentile
Avv. […]
[indirizzo]

Trasmissione via PEC all’indirizzo […]

On.le
CDD di […]
[indirizzo]

Oggetto: Avviso ai sensi degli artt. 50 co. 4 L. n. 247/2012 e 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014.

Gentile Collega,

nella seduta del […], il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina di […] la notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare a Suo carico, appresa tramite esposto in data […], qui allegato unitamente ai documenti ivi richiamati, proveniente da [ESPONENTE] (cod.fisc. […]).

La invito pertanto a presentare Sue deduzioni, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della presente, al Consiglio distrettuale di disciplina in indirizzo, che ci legge per quanto di competenza.

Infine, Le segnalo che, dal momento dell’invio degli atti al CDD e sino alla definizione del relativo procedimento disciplinare, opera il divieto di cancellazione e trasferimento dall’albo, elenco o registro forense (art. 57 L. n. 247/2012), salvo eccezioni (CNF sentenza n. 269/2021, CNF parere n. 64/2021).

Distinti saluti.

Il Presidente/Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. […]
(firmato digitalmente)

Allegati:

  1. Esposto con documenti.
  2. Scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

Nota

L’avviso in parola costituisce presupposto indefettibile di ogni procedimento disciplinare. Tant’è vero che, quand’anche il CDD apprendesse d’ufficio la notizia di un fatto suscettibile di valutazione disciplinare (solitamente, nel caso in cui l’incolpato offenda nei propri atti difensivi l’esponente o terzi, oppure chiami -più o meno involontariamente- a correità qualcuno), il CDD stesso non potrebbe aprire d’ufficio il procedimento disciplinare ma dovrebbe comunque trasmettere gli atti al COA per l’avvio rituale dell’iter nel rispetto del contraddittorio (CNF n. 162/2022).

Pertanto, il procedimento disciplinare prende sempre avvio da un impulso proveniente dal COA, il quale, fatta salva l’iniziativa d’ufficio, è quindi competente in via esclusiva a ricevere esposti e denunce (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012) affinché il procedimento disciplinare possa correttamente iniziare. Infatti, l’apparente contraria previsione, contenuta nell’art. 46 co. 10 L. n. 247/2012, (secondo cui i praticanti accusati di illeciti all’esame di Stato da avvocati “sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza”) va inteso non nel senso che l’esposto possa essere presentato direttamente ai CDD ma come norma che individua a quale CDD il COA debba trasmettere gli atti dopo aver ricevuto la notizia di illecito tramite esposto o d’ufficio. Si tratta, in altre (e più chiare) parole, di una norma attributiva della competenza disciplinare ad uno specifico CDD territoriale e non della sua legittimazione a ricevere direttamente gli esposti, che anche in tal caso vanno indirizzati ai COA. Pertanto, anziché dire:
“Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza”
la norma avrebbe dovuto dire:
“Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto il praticante”.
Che, poi, è esattamente la stessa formula usata dal successivo art. 51 L. n. 247/2012 per la determinazione della competenza in generale:
“È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58.”

Ad ogni modo, ai sensi degli articoli 50, co. 4, L. n. 247/2012 e 11, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014, quando riceve un esposto o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio dell’Ordine deve immediatamente:
a) darne informazione all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

A tal proposito, deve anzitutto ritenersi pacifico che l’esposto possa essere anche anonimo (CNF n. 242/2022), giacché il procedimento disciplinare è attivabile pure d’ufficio (CNF n. 117/2022).

In ogni caso, stante il chiaro tenore letterale delle norme, in più di un’occasione è stato affermato che, tanto l’avviso all’iscritto, quanto la trasmissione degli atti al CDD devono avvenire “immediatamente” (CNF, parere n. 2/2022), a nulla rilevando che l’esposto riguardi fatti ictu oculi infondati ovvero privi di rilievo deontologico (CNF, parere n. 80/2015), o per i quali sia stata addirittura già disposta l’archiviazione da parte del CDD (CNF, parere n. 72/2016).

Per quanto riguarda la trasmissione dell’avviso all’iscritto, essa ben può avvenire mediante PEC contenente l’atto sottoscritto digitalmente, senza bisogno delle formalità previste per il processo civile come relata e attestazione di conformità (Cass. n. 20685/2018, CNF n. 174/2022).

Per quanto riguarda la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, la legge (art. 51) e il regolamento (art. 4) individuano come competente il CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (CNF n. 150/2022). Tali criteri, inoltre, si applicano anche per l’individuazione del CDD competente ad irrogare la sospensione cautelare (CNF n. 79/2015), che non ha natura di sanzione e non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare (CNF n. 53/2022). Tuttavia, in dette norme nulla è invece detto con riferimento alla competenza del COA, sicché è lecito chiedersi se qualsiasi COA d’Italia possa trasmettere gli atti al CDD (ritenuto competente secondo i criteri di cui sopra) anche se l’esposto riguardi fatti asseritamente commessi fuori distretto o da un iscritto di altro distretto, ovvero se in tal caso debba invece trasmettere al COA competente (che potrebbe essere quello di appartenenza dell’iscritto ovvero quello distrettuale avuto riguardo al locus commissi delicti) affinché sia poi questo ad inviarlo al competente CDD. In altri termini, appare dubbio se le norme in tema di competenza dettate per il CDD si applichino o meno anche ai COA, cioè se questi ultimi non abbiano limiti territoriali e possano quindi trasmettere gli atti anche ai CDD di altro distretto. Secondo Deontologicus, la competenza spetterebbe in ogni caso al COA di appartenenza dell’iscritto, ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012: forse la “interpretazione” data dall’AI è un po’ spinta, ma l’individuazione della competenza in capo al COA di appartenenza del segnalato troverebbe conforto nel fatto che la trasmissione degli atti al CDD deve contenere anche “una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto”, la quale è evidentemente in possesso del solo COA di appartenenza dell’iscritto, quantomeno finché non verrà istituito il casellario giudiziario disciplinare su base nazionale quindi accessibile da ogni COA.

Infine, come gli altri atti endoprocedimentali, anche la delibera del COA di trasmettere gli atti al CDD non è impugnabile al CNF né al TAR (CNF n. 111/2021).

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy