Gli avvocati che si trovano in stato di sospensione volontaria dall’albo, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012, non sono esentati dall’obbligo formativo. Infatti, l’art. 11, comma 2, della stessa legge prevede che l’avvocato sospeso dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 1, per il periodo del loro mandato, è esentato dall’obbligo formativo, ma ciò non si applica agli avvocati che hanno scelto di sospendersi volontariamente.
Inoltre, il Regolamento del CNF per la formazione continua degli avvocati non prevede espressamente una esenzione per gli avvocati in sospensione volontaria dall’obbligo di formazione. Tuttavia, il Regolamento CNF n. 6/2014, all’art. 2, comma 6, specifica che sono previste delle ipotesi di esonero dall’obbligo formativo, come l’interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale.