Com’è noto, CDD e COA operano su due piani diversi: si pensi alla incompatibilità professionale, che può dar luogo tanto alla sanzione disciplinare da parte del CDD (art. 6 cdf), quanto alla cancellazione non disciplinare (rectius, ormai tout court, non essendoci più la cancellazione disciplinare) da parte del COA (art. 18 L. n. 247/2012). Sia detto per inciso: il divieto di cancellazione dall’albo da parte del COA in pendenza di procedimento disciplinare è un altro discorso, tant’è vero che quel divieto non opera neppure nel caso di incompatibilità (giurisprudenza ormai pacifica).
Ebbene, una volta riconosciuta l’indipendenza dei due piani (COA e CDD) e quindi ammessa la potenziale coesistenza dei due provvedimenti ancorché originati da una medesima causa (nell’esempio fatto, l’incompatibilità), ci si può allora domandare se si tratti di una regola generale che operaq sempre, ovvero se la stessa cosa accada ad esempio con riferimento a qualsiasi comportamento di potenziale rilievo disciplinare, fatto oggetto di accertamento e condanna in sede penale.
In tal caso, il procedimento disciplinare può concludersi in tre modi: con una decisione di condanna, di proscioglimento (prescrizione) o, stante l’autonomia del prcedimento disciplinare da quello penale, di assoluzione. L’ipotesi di estinzione dell’illecito per morte del reo/incolpato non rileva ai nostri fini.
Esaminiamoli distintamente:
1) PRESCRIZIONE:
“Prescritta l’azione disciplinare relativamente ad un fatto costituente anche reato per il quale l’avvocato è stato condannato in sede penale con sentenza definitiva, il COA può cancellare l’avvocato dall’albo per essere venuto meno il requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett h L. n. 247/2012) proprio alla luce di quella condanna penale?”
2) CONDANNA:
“L’eventuale condanna disciplinare da parte del CDD (ovviamente ad una sanzione inferiore alla radiazione) preclude al COA di disporre la cancellazione amministrativa dall’albo dell’iscritto per difetto del requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett h L. n. 247/2012)?”
3) ASSOLUZIONE
“L’eventuale assoluzione disciplinare da parte del CDD preclude al COA di valutare autonomanente la condanna definitiva penale e disporre la cancellazione amministrativa dall’albo dell’iscritto per difetto del requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett h L. n. 247/2012)?”
Tutte e tre le ipotesi possono riassumersi nella seguente domanda:
“Nel caso di condanna penale dell’iscritto, il COA può disporne la cancellazione dall’albo comunque si concluda l’eventuale procedimento disciplinare avanti al CDD (condanna, proscioglimento o assoluzione), e, come nel caso dell’incompatibilità, anche senza attendere che quest’ultimo si concluda?”.
Abbiamo finora esaminato la potenziale rilevanza delle sentenze penali di condanna ai fini della valutazione della condotta irreprensibile da parte del COA (art. 17 co. 1 lett h L. n. 247/2012). Rimane, ora, un ultimo passo da compiere.
“Nel caso di proscioglimento o assoluzione penale dell’iscritto, ma fatta ovviamente eccezione per l’assoluzione penale del reo perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso (vincolante anche per il COA, oltre che per il CDD), il COA può comunque valutare quella condotta ritenuta non costituente reato, considerarla non irreprensibile (art. 17 co. 1 lett h L. n. 247/2012) e quindi disporne la cancellazione dall’albo, comunque si concluda l’eventuale procedimento disciplinare avanti al CDD (condanna, proscioglimento o assoluzione)?”.
Quanto sopra ha recentemente trovato espressa conferma in Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melani Graverini), sentenza n. 50 del 27 marzo 2023, secondo cui il COA può disporre la cancellazione amministrativa dell’iscritto condannato con sentenza penale irrevocabile, senza attendere l’esito del procedimento disciplinare dinanzi al CDD.